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98.3076 · Mozione · 1998-03-04

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Paragonate con quelle degli altri Paesi, le casse pensioni svizzere hanno redditi inferiori (v. Libro verde della Commissione europea sui regimi pensionistici integrativi nel mercato unico) in virtù di una strategia d'investimento piuttosto conservatrice che comporta per altro anche una minore deviazione standard (misura del rischio). I motivi di questa situazione sono molteplici e legati soprattutto al modo di procedere degli organi di gestione responsabili che definiscono la strategia d'investimento.

La LPP è una legge quadro che permette agli istituti di previdenza di strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento delle stesse e l'organizzazione (art. 49 cpv. 1 LPP). Gli istituti gestiscono in modo indipendente, ma paritetico, i capitali di previdenza loro affidati. Giusta l'articolo 52 LPP, le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione o del controllo dell'istituto di previdenza sono responsabili del danno ch'esse gli arrecano intenzionalmente o per negligenza. I rendimenti realizzati con gli investimenti sono estremamente importanti per le casse pensioni in quanto il risultato di questi ultimi influisce su una parte delle prestazioni che le casse possono offrire (ad es. l'adeguamento parziale o totale al rincaro). Attualmente molte casse pensioni fanno eseguire di propria iniziativa un controllo delle due parti del bilancio (Asset & Liability Analysis) che permette di determinare se vi sia congruenza tra la gestione degli attivi e quella dei passivi. In altre parole queste analisi, fondandosi sul profilo degli obblighi di una cassa, determinano un profilo degli investimenti. Gli obiettivi di rendimento devono infatti essere adeguati alla speranza di rendimento dei fondi investiti. La strategia finanziaria di una cassa (lato attivo) deve quindi essere conforme alla struttura dei suoi obblighi (lato passivo). Il Consiglio federale approva questo modo di procedere. Tali analisi, fondate su supposizioni modello che relativizzano la loro importanza, costituiscono però una base preziosa per gli organi di gestione responsabili nel momento in cui si deve definire la strategia d'investimento e, se il perito garantisce di seguirne l'evoluzione, un aiuto notevole per realizzarla e controllarla.

Una modifica dell'articolo 53 LPP volta ad istituire un controllo obbligatorio degli investimenti comporterebbe che tutti gli istituti di previdenza del 2° pilastro, compresi ad esempio i fondi di beneficenza aventi uno scopo previdenziale a favore del personale (art. 49 cpv. 2 LPP), si rivolgessero ad un perito per far svolgere un'analisi Asset & Liability.

A tale obbligo si potrebbero fare le seguenti osservazioni:

- le casse pensioni sono responsabili della gestione del patrimonio e della strategia d'investimento scelta, e di conseguenza dei rischi che esse sono pronte e in grado di assumere, come già precisato nel nuovo articolo 49a OPP2. L'obbligo generale, imposto da una modifica di legge, di un controllo eseguito da uno specialista in investimenti limiterebbe la loro libertà;

- tale obbligo sarebbe inopportuno per taluni istituti di previdenza, e quindi eccessivo sotto il profilo dei costi. Infatti, gli istituti di previdenza che concedono prestazioni superiori a quelle minime (siano essi fondi di beneficenza, fondazioni di finanziamento o istituti bloccati o in procinto di cessare le loro attività) sono anch'essi sottoposti a un controllo (art. 49 LPP). Riteniamo che non si debba imporre tale controllo a detti istituti. Ricordiamo che, al 31.12.1994, essi costituivano il 63% degli istituti esistenti (ossia 8124 istituti secondo la statistica delle casse pensioni 1994, UST);

- occorerebbe fissare il livello minimo di qualifica dello specialista in investimenti. Una qualifica insufficiente creerebbe una sicurezza illusoria nei confronti delle casse;

- nell'ambito di un'analisi obbligatoria si pone la questione della responsabilità dello specialista in investimenti. Quale sarà l'obbligo o la libertà per la cassa pensioni di seguire le raccomandazioni derivanti da detta analisi?

- vi è sempre la problematica dei costi, dell'ingerenza e della responsabilità a prescindere dal fatto che questo specialista sia integrato in un organo di controllo riconosciuto o lavori a titolo indipendente. Qualora, inoltre, ogni organo di controllo dovesse disporre di uno specialista in investimenti o finanziario, si rimetterebbe in questione anche il riconoscimento di tutti gli organi di controllo.

Le autorità di vigilanza possono già esigere, a seconda delle circostanze, che una cassa pensioni ordini un'analisi concernente gli attivi e i passivi. Un obbligo generale supererebbe l'obiettivo perseguito dalla mozione. Il Consiglio federale è però disposto ad esaminare in modo approfondito la necessità di una regolamentazione legale.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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