98.3079 · Interpellanza · 1998-03-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il 3 aprile 1996, il Consiglio federale ha abrogato in due fasi l'ammissione provvisoria in gruppo per i profughi bosniaci. Contemporaneamente ha quindi approvato il concetto di rimpatrio del DFGP mediante il quale è stato raccomandato ai Cantoni di applicare i termini di rimpatrio al 30 aprile 1997 per le persone sole e le coppie senza figli e al 30 aprile 1998 per le famiglie con figli e per i minorenni non accompagnati. Con decisione del 26 giugno 1996 il Consiglio federale ha successivamente approvato un programma completo di aiuto al ritorno e al reinserimento che, da un canto, offre un sostegno finanziario a coloro che rimpatriano volontariamente e, d'altro canto, con contributi di pari ammontare dovrebbe servire all'aiuto strutturale, segnatamente all'approntamento dell'infrastruttura e dell'abitazione per i rimpatriati.
Il concetto giuridico indefinito di caso di rigore nel contesto del diritto degli stranieri è impiegato nell'articolo 13 lettera f dell'ordinanza del 6 ottobre 1989 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RS 823.21); sono esclusi dal contingente massimo gli stranieri, in casi personali particolarmente rigorosi o per motivi di politica generale. Conformemente alla giurisprudenza abituale del Tribunale federale è presupposto che lo straniero in questione si trovi in una situazione d'emergenza personale. Significa che le sue condizioni vitali ed esistenziali, paragonate a quelle medie degli stranieri, sono poste estremamente in forse oppure che il diniego dell'eccezione del contingente massimo comporterebbe gravi svantaggi a scapito dell'interessato. Per contro, l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è disciplinata nell'articolo 14a capoverso 4 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20). L'esecuzione nei confronti di persone straniere allontanate è in particolare inesigibile quando ingenera una minaccia concreta. Nella lettera d'accompagnamento degli uffici mandatari della Confederazione come anche dell'Istituto di etnologia dell'Università di Berna del 21 gennaio 1998 al rapporto finale di "Valutazione del programma di aiuto al ritorno e al reinserimento dei cittadini bosniaci" (rapporto di valutazione) si cita espressamente che è compito fondamentale dello Stato d'origine/di provenienza quello di preoccuparsi del benessere dei propri cittadini. Pertanto, le misure d'aiuto al rimpatrio possono soltanto agevolare il processo di reintegrazione ma non garantirne il successo. La Svizzera, con un importo dell'ammontare dell'aiuto pagato per il reinserimento per progetti in loco, presta un importante contributo alla ricostruzione della Bosnia Erzegovina. L'impegno svizzero nella ricostruzione e nell'aiuto al ritorno, grazie al quale vengono promossi progetti negli ambiti dell'abitazione, dei posti di lavoro, delle infrastrutture di base, dell'istruzione, dei diritti dell'uomo, della cultura e della sanità, costituisce un esempio a livello internazionale. In occasione della visita del capo del DFGP del 19/20 marzo 1998 in Bosnia Erzegovina, i rappresentanti del Governo hanno espresso grande soddisfazione per l'aiuto della Svizzera. Nell'interesse di un aiuto duraturo, la Svizzera anche nel 1998 continua a sostenere la ricostruzione, fra l'altro approntando abitazioni utilizzabili a lungo termine per le famiglie che rimpatriano come anche trovando soluzioni di assistenza per le persone più anziane.
- Per quanto concerne la prima domanda sulla proroga dei termini di partenza consigliati:
La Confederazione ha raccomandato la proroga dei termini per determinati gruppi di persone della Bosnia Erzegovina e garantito di assumersi i relativi costi, anche se la situazione generale nella loro Patria non si oppone al rientro e con ciò è decaduto il motivo per l'ammissione provvisoria. Il Consiglio federale riferisce la raccomandazione alla proroga dei termini a tutte le persone della Bosnia Erzegovina obbligate a lasciare la Svizzera, indipendentemente dal sesso. Fra i motivi per una proroga dei termini, il Consiglio federale ha tenuto conto della particolare situazione delle donne. Proroghe possono essere accordate nei casi seguenti: stato di gravidanza o gravidanza avanzata a fine aprile 1998, parto avvenuto in Svizzera, coppie e famiglie miste.
- Per quanto concerne la seconda domanda sugli uffici competenti:
Se nel singolo caso dell'esecuzione dell'allontanamento le circostanze potessero risultare inesigibili, queste potrebbero essere fatte valere mediante domanda di rivalutazione all'ufficio che ha ordinato l'allontanamento. Se, dopo verifica della domanda, detto ufficio conclude che l'esecuzione dell'allontanamento risulta essere inesigibile per la persona interessata, può proporre all'Ufficio federale dei rifugiati l'ammissione provvisoria della persona che ne ha fatto richiesta (art. 14b cpv. 1 LDDS i. c. con art. 14a cpv. 1 LDDS). L'ammissione provvisoria per inesigibilità si basa sulla tradizione umanitaria e non sugli obblighi di diritto internazionale della Svizzera. L'esecuzione dell'allontanamento può ad esempio essere inesigibile in singoli casi per persone ammalate, il cui trattamento medico necessario non può essere garantito nello Stato d'origine oppure per anziani senza la necessaria rete assistenziale come anche per donne sole con figli a carico, che non dispongono né di basi esistenziali economiche sufficienti, né di una rete sociale e familiare.
- Per quanto concerne la terza domanda sulla competenza in merito alla valutazione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento:
La valutazione dell'esigibilità dell'esecuzione avviene al momento in cui è ordinato l'allontanamento. Nel quadro dell'"Azione Bosnia" gli allontanamenti sono stati ordinati sia dall'Ufficio federale dei rifugiati, sia da quello degli stranieri come anche dai Cantoni. Al momento dell'esecuzione l'esigibilità non è verificata nuovamente d'ufficio. Se il ritorno per una persona rinviata nello Stato d'origine o di provenienza è esigibile e possibile tecnicamente e se l'obbligo di partenza non è rispettato entro il termine stabilito, l'allontanamento va eseguito, se necessario, con l'impiego di mezzi coercitivi.
- Per quanto concerne la quarta domanda sullo statuto degli stranieri:
Se l'esecuzione non è ragionevolmente esigibile, in sua vece è disposta l'ammissione provvisoria giusta l'articolo 14a capoverso 4 LDDS (Permesso per stranieri F).
- Per quanto concerne la quinta domanda sulla considerazione dei traumi subiti:
I traumi subiti devono essere tenuti in considerazione all'atto della verifica della qualità di rifugiato o all'atto della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento e possono portare al riconoscimento della qualità di rifugiato o all'ammissione provvisoria della persona in questione.
Risposta del Consiglio federale.