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98.3092 · Interpellanza · 1998-03-11

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1.L'interpellante parte dal presupposto che, nei negoziati l'AMI, le attività che rientrano nella "cultura" vengano trattate alla stregua di un qualsiasi "ramo economico". Il Consiglio federale non è affatto dell'avviso che la creazione culturale possa essere ridotta ai suoi aspetti economici. Vi sono, da un lato, numerose attività culturali che sono fondamentali per l'identità di un popolo, ma che non hanno alcuna rilevante implicazione economica. Dall'altro, gli accordi economici internazionali riguardano sempre più frequentemente anche attività economiche con aspetti culturali di una certa rilevanza. In tal caso, questi aspetti possono costituire l'oggetto di prescrizioni particolari. Per quanto riguarda l'AMI, va osservato che un Paese non è tenuto ad accordare agli investimenti stranieri, in settori ritenuti culturalmente sensibili, lo stesso (preferenziale) trattamento riservato agli investimenti interni. In termini concreti, il bisogno di un tale trattamento particolare si manifesta segnatamente nel settore audiovisivo (radio, televisione e cinema), nel quale vari Paesi privilegiano le imprese nazionali.

2.L'AMI è un accordo sugli investimenti che mira sostanzialmente ad accordare agli investitori stranieri lo stesso trattamento degli investitori indigeni. Questo principio non può tuttavia essere applicato in modo assoluto. Gli Stati potranno derogarvi in particolare per motivi di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e di protezione della cultura. Rimane comunque ancora da definire l'esatta portata di un'eccezione generale per la creazione culturale. Indipendentemente da ciò, gli Stati hanno la possibilità di formulare riserve specifiche per determinati settori, che corrisponderanno alle loro proprie deroghe al principio della non discriminazione. Per il citato settore audiovisivo, la Svizzera ha per esempio annunciato varie riserve destinate a coprire le nostre prescrizioni di carattere culturale che non sono conformi agli obblighi dell'AMI. Queste riserve figureranno nella lista che abbiamo presentato fintantoché l'eccezione culturale generale non sarà definitivamente determinata. Dall'esame minuzioso della forma e della portata di quest'ultima emergerà se è possibile ridurre o persino stralciare talune riserve.

3.Dalla risposta alla seconda domanda appare evidente che, considerate le possibilità di eccezione offerte dall'AMI, i timori espressi sono infondati. Proprio la cinematografia ha grandi possibilità di essere inclusa nell'eccezione generale. Ma anche se così non fosse, i Paesi preoccupati hanno la possibilità di proteggere la loro cinematografia nazionale mediante una riserva specifica. Vari Paesi (fra i quali anche la Svizzera) hanno fatto ricorso a questa possibilità nella loro lista provvisoria. In Svizzera il promovimento mirato della produzione cinematografica continuerà quindi ad essere possibile.

4.La risposta a questa domanda si evince dalle risposte alle domande 2 e 3.

5.I diritti immateriali, fra i quali si annovera anche il diritto d'autore, sono toccati dall'AMI soltanto se costituiscono parte integrante di un investimento. Ma anche se ciò fosse il caso, l'oggetto e il contenuto dei relativi diritti non sono definiti dall'AMI stesso bensì, come finora, dai pertinenti accordi internazionali sulla proprietà intellettuale (Convenzione d'Unione di Parigi, Convenzione di Berna, ecc.). Ciò significa che gli accordi internazionali esistenti e futuri sulla proprietà intellettuale prevarranno sulle disposizioni dell'AMI (p. es. trattamento nazionale) in tutta la misura della protezione specifica che accordano ai diritti materiali in questione. Questa soluzione sostenuta dalla Svizzera e preferita da una maggioranza delle delegazioni riuscirà quindi molto probabilmente ad imporsi nelle trattative. La delegazione svizzera continuerà a difendere con risolutezza l'intangibilità della protezione delle opere letterarie e artistiche conferita delle convenzioni internazionali sulla proprietà intellettuale.

Risposta del Consiglio federale.

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