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98.3125 · Interpellanza · 1998-03-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La nuova legge sull'agricoltura vieta l'utilizzazione di antibiotici e di sostanze analoghe quali fattori di miglioramento del rendimento. L'impiego a fini terapeutici è soggetto all'obbligo di notifica e deve essere registrato in un giornale di trattamento.

Questo divieto dovrebbe contribuire a impedire lo sviluppo di germi resistenti agli antibiotici. Continuano comunque ad esistere altre cause della formazione di una resistenza agli antibiotici, come l'utilizzazione inadeguata di antibiotici nei trattamenti o le mutazioni spontanee nel patrimonio ereditario dei germi. È importante fare tutto il possibile per impedire, in tutti i settori in cui si conoscono i meccanismi, la formazione e la propagazione di germi resistenti che rendono difficile un impiego a fini terapeutici di antibiotici attualmente indispensabili sia nella medicina veterinaria che in quella umana.

L'Ufficio federale dell'agricoltura, l'Ufficio federale della sanità pubblica e l'Ufficio federale di veterinaria preparano le disposizioni d'esecuzione di questo divieto. I Cantoni, l'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, la Stazione federale di ricerche per la produzione animale a Posieux e, per quanto concerne i controlli al confine, il Servizio federale competente sono responsabili dell'esecuzione. Tutti questi servizi collaborano in modo coordinato e ufficiale per risolvere le questioni materiali e i problemi d'esecuzione.

In merito alle singole domande, ci esprimiamo come segue:

1.Il modo di procedere corrisponde alla ripartizione usuale delle competenze, la quale è motivata oggettivamente e si fonda sui nostri principi federalisti. Il Consiglio federale fornisce le informazioni tecniche e le sostiene in modo da favorire l'uniformità dell'esecuzione.

2.Il Consiglio federale intende sottoporre al Parlamento, alla fine di quest'anno, un messaggio relativo alla legge sui medicamenti. Si prevede di modificare, mediante questa nuova legge, la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni per quanto concerne l'ammissione dei medicamenti veterinari e la sorveglianza del loro commercio, due campi che per il momento rientrano essenzialmente nella competenza dei Cantoni.

3.Il Consiglio federale si adopera per risolvere in modo rapido e costruttivo i problemi ancora sul tappeto. Le necessarie disposizioni esecutive concernenti il divieto degli antibiotici dovrebbero essere messe tempestivamente in vigore.

4.Il Consiglio federale assume il compito di esecuzione della legge sull'agricoltura. A tale proposito esso è consapevole che nel settore dei medicamenti veterinari si scontrano interessi divergenti. Di conseguenza, lo sforzo volto a trovare un consenso richiederà un certo tempo. Inoltre occorre calcolare che la legge sui medicamenti verrà approvata al più presto nel 2000, per cui le relative disposizioni non possono essere applicate contemporaneamente a quelle della nuova legge sull'agricoltura. Ne consegue che il controllo sull'utilizzazione degli antibiotici avverrà in un primo tempo secondo le attuali competenze cantonali.

Risposta del Consiglio federale.