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98.3200 · Mozione · 1998-04-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 3 aprile 1996, il Consiglio federale ha abolito in due fasi l'ammissione provvisoria in gruppo di profughi di guerra bosniaci. Contemporaneamente ha approvato un concetto di rinvio del Dipartimento federale di giustizia e polizia giusta il quale è raccomandato ai Cantoni di fissare il termine di partenza per le madri sole con i propri figli e le coppie senza figli al 30 aprile 1997 e per le famiglie con figli e minorenni non accompagnati al 30 aprile 1998. Con decisione del 26 giugno 1996, il Consiglio federale ha poi accettato un concetto globale di reinserimento che doveva, da un canto, offrire un sostegno finanziario a coloro che rimpatriano volontariamente e, dall'altro, servire con contributi di pari ammontare all'aiuto strutturale, segnatamente all'approntamento dell'infrastruttura e dell'abitazione per i rimpatriati.

Il programma di aiuto al ritorno e al reinserimento Bosnia deciso dal Consiglio federale è il più completo di quelli eseguiti finora, sia nel nostro Paese, sia in confronto con i programmi degli altri Stati di ammissione dell'Europa occidentale. In Svizzera e all'estero (fra l'altro presso le autorità governative bosniache e altri Stati europei di ammissione) ha riscontrato grande e positivo interesse. Sino alla fine di agosto, nel quadro del programma sono rimpatriati volontariamente 9'100 dei circa 18'000 profughi di guerra bosniaci ammessi in Svizzera. Altre 3'700 persone si sono registrate per partecipare al programma - con rimpatrio nel 1998 -. Il successo del programma svizzero di aiuto al ritorno e di reinserimento nonché il riconoscimento internazionale dimostrano che la politica del Consiglio federale in merito al rientro dei profughi di guerra bosniaci ha dato buoni risultati.

La Confederazione ha raccomandato ai Cantoni la proroga dei termini per determinati gruppi di persone della Bosnia-Erzegovina e garantito loro il rimborso dei costi risultanti.

-Alla domanda posta nella rubrica 1:

Il Consiglio federale è conscio del fatto che il ritorno in Bosnia-Erzegovina può, in singoli casi, essere arduo. Per tenere adeguatamente conto di questa situazione e agevolare il reinserimento, esso, oltre all'aiuto per il reinserimento individuale e strutturale per determinati gruppi di persone, ha raccomandato ai Cantoni la proroga del termine di partenza al fine di concedere alle persone interessate maggior tempo per la preparazione del rimpatrio.

Non è tenuto conto della libera volontà di partire se la situazione generale nello Stato d'origine o di provenienza non ostacola più il ritorno. Per garantire la parità dei diritti di coloro che sono già partiti per la Bosnia-Erzegovina e per avere la possibilità di continuare ad assicurare la protezione dei rifugiati di guerra, è necessario rispettare in modo conseguente l'obbligo del ritorno. La disponibilità - essenziale considerato segnatamente il conflitto nel Kosovo -, intesa a garantire anche in futuro l'ammissione provvisoria delle persone bisognose di protezione, può essere salvaguardata soltanto se è riconoscibile la volontà di tutte le persone responsabili di porre fine alla protezione concessa qualora non ve ne siano più i presupposti. Concernente il ritorno in Bosnia Erzegovina, il Consiglio federale pone tuttora l'accento sull'aspetto della libera volontà. In base alle considerazioni di principio menzionate non è tuttavia possibile, se del caso, rinunciare all'attuazione dell'obbligo di rimpatrio.

Oltre alla possibile proroga del termine di partenza per anziani e ammalati in cura medica, questi gruppi di persone come anche le madri sole con i propri figli - nella misura in cui, nel singolo caso, le circostanze fanno apparire irragionevole l'esecuzione dell'allontanamento - possono far esaminare la decisione di rinvio mediante presentazione di una domanda di riesame. Il Consiglio federale si riferisce in questo contesto alla propria risposta, del 3 giugno 1998, all'interpellanza Bäumlin (98.3079 Donne bosniache invitate a lasciare la Svizzera. Casi di rigore). Per quanto concerne i rifugiati di guerra provenienti da regioni a minoranza etnica, il Consiglio federale rinuncia a rimpatri coatti in territori a minoranza etnica, ma, ispirandosi alla prassi costante delle autorità preposte al settore dell'asilo in merito all'alternativa interna di fuga, ritiene ragionevole scegliere per un periodo d'attesa indefinito - anche se solo provvisoriamente un domicilio alternativo in Patria non corrispondente a quello precedente. L'opzione di un domicilio alternativo, scelta già da numerose persone in Bosnia Erzegovina migliora le possibilità di un ritorno successivo al vecchio domicilio.

-Alla domanda posta nella rubrica 2:

Il Consiglio federale ha tenuto in debito conto le gravi difficoltà umane mediante le summenzionate categorie beneficiarie di un'eccezione. Secondo l'esecutivo federale, non vi è motivo di prendere in considerazione una soluzione di portata più ampia, poiché il trattamento preferenziale di determinati gruppi di persone non sarebbe conciliabile con il principio dell'uguaglianza giuridica

-Alla domanda posta nella rubrica 3:

Se le autorità cantonali sono fondamentalmente d'accordo di rilasciare un permesso di dimora, ciascuna domanda d'eccezione dal contingente massimo in casi personali particolarmente rigorosi (art. 13 lett. f OLS) viene verificata attentamente dall'Ufficio federale degli stranieri (UFDS). I Cantoni sono pertanto liberi di sottoporre ogni singolo caso all'UFDS. Una decisione negativa può essere impugnata in ultima istanza con ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale. Nel 1997 l'UFDS ha approvato 1878 domande per persone con attività lucrativa. Inoltre, sul fondamento dell'articolo 36 OLS, con l'approvazione dell'UFDS è stato rilasciato anche un grande numero di permessi per motivi umanitari a persone anziane che non esercitano un'attività lucrativa. Nel corso dell'anno queste cifre aumenteranno probabilmente in modo sensibile in ragione della crescita delle domande per le persone della Bosnia-Erzegovina. La prassi dell'UFDS in materia di valutazione del caso singolo si ispira largamente alla giurisprudenza del Tribunale federale.

Conformemente alla prassi determinante del Tribunale federale per l'interpretazione dell'articolo 13 lettera f OLS, il caso di rigore personale è di difficile ammissione. Il superamento dei contingenti costituisce un'eccezione. Nel caso singolo va verificato fino a che punto sia ragionevole, dal punto di vista personale, economico e sociale, che lo straniero possa essere rinviato nel suo Stato d'origine o di provenienza e lì vi soggiorni. A questo scopo deve essere confrontata la sua futura situazione all'estero con le sue condizioni personali in Svizzera. L'esistenza di un caso di rigore presuppone in particolare che la persona in questione si trovi in un grave stato di bisogno. Inoltre le sue condizioni vitali ed esistenziali, a confronto con quelle medie degli altri stranieri, devono essere preponderantemente poste in forse. Va tenuto conto anche del comportamento personale e del grado di integrazione.

Il disciplinamento dell'OLS sui casi di rigore non si prefigge però la protezione dagli eventi bellici o da situazioni di generale violenza per cui deve essere ritenuta irragionevole l'esecuzione dell'allontanamento e, di norma, va ordinata l'ammissione provvisoria delle persone colpite (art. 14a cpv. 1 in relazione con l'art. 14a cpv. 4 LDDS; RS 142.20).

Il solo fatto che sia stata depositata una domanda d'asilo oppure si disponga di un'ammissione provvisoria nel quadro di un'azione umanitaria non è sufficiente per ammettere un rigore particolare. Conformemente alla prassi del Tribunale federale non vi è alcuno speciale concetto di caso di rigore per i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente. L'applicazione e l'interpretazione speciali dell'articolo 13 lettera f OLS, riferite a uno o più gruppi di persone originarie di una determinata regione, contrasterebbero con il principio della parità di trattamento di tutte le domande.

Mentre i motivi per un caso di rigore giusta l'articolo 13 lettera f OLS vanno ricercati nella situazione degli interessati soggiornanti in Svizzera, l'ammissione provvisoria concessa in ragione dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è indicata quando con il ritorno l'interessato si esporrebbe a un pericolo nel Paese di provenienza o d'origine. Le malattie gravi e croniche del richiedente o di uno dei suoi famigliari costituiscono gravi casi di rigore conformemente alla prassi dell'UFDS e del Tribunale federale (ad es. grave invalidità, trauma di guerra, ecc.). Se, in simili casi, l'esecuzione dell'allontanamento non si rivelasse esigibile, l'autorità preposta all'esecuzione dell'allontanamento può proporre all'Ufficio federale dei rifugiati l'ammissione provvisoria (art. 14b cpv. 1 LDDS).

Per quanto concerne l'allontanamento di famiglie, l'UFDS tiene conto della situazione dell'intera famiglia. L'allontanamento dei figli può significare, a determinate condizioni, uno sradicamento che costituisce un rigore eccezionale. È particolarmente importante che l'integrazione sociale prosegua con successo e che gli anni dell'adolescenza e della gioventù trascorsi in Svizzera siano decisivi per lo sviluppo personale, scolastico e professionale.

Questi principi valgono senz'altro anche per le madri sole con i propri figli della Bosnia-Erzegovina. Il loro rimpatrio sembra ragionevole allorquando dispongano in loco di sufficienti basi economiche e di una rete sociale e familiare. Grazie all'aiuto individuale assegnato per il ritorno e il reinserimento esse sono in grado di contribuire sostanzialmente ai costi generali per il sostentamento e l'economia domestica. Al momento dell'esame di domande concernenti casi di rigore si tiene conto, in casi singoli, di situazioni particolari. Ciò vale segnatamente in riferimento alla considerazione dei disturbi postraumatici derivati da vicende belliche. Tuttavia per tutti i casi è indispensabile l'espressa disponibilità dei Cantoni a rilasciare permessi di dimora alle persone colpite.

Sulla scorta di quanto illustrato, il Consiglio federale ritiene che non vi sia motivo di prendere provvedimenti nel senso delle richieste dell'autrice della mozione. Nel quadro delle disposizioni vigenti può essere sufficientemente tener conto dei casi di rigore di cui si tratta.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.