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98.3203 · Postulato · 1998-04-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La legislazione che disciplina i brevetti non mira a creare una situazione dominante il mercato, ma si prefigge un'armonizzazione dei costi investiti per un prodotto a livello di ricerca e sviluppo. Attraverso la concessione della protezione dei brevetti per un periodo limitato l'attività continua di ricerca e sviluppo dell'industria farmaceutica dovrà essere promossa nell'interesse della collettività.

Oltre a questi principi generali della legislazione che disciplina i brevetti vanno parimenti considerati anche gli obblighi di diritto internazionale della Svizzera. L'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS) e la Convenzione sul brevetto europeo, di cui la Svizzera è Stato contraente, prescrivono per i brevetti una durata della protezione di 20 anni alla quale la Svizzera non può derogare. Inoltre, l'Accordo TRIPS non permette la discriminazione di singoli settori tecnici e vieta interventi ingiustificati nei diritti del titolare di un brevetto.

Non solo la protezione del brevetto bensí numerosi altri fattori sono determinanti per la composizione del prezzo dei farmaci. Per esempio i costi locali dei medicinali, in particolare i costi di distribuzione, variano parecchio da Paese a Paese e dipendono direttamente dal livello locale dei salari che nella maggior parte dei Paesi europei è inferiore a quello svizzero. Specialmente per quanto attiene ai medicamenti di lunga data, la cui protezione del brevetto è scaduta, la differenza di prezzo nei confronti di prodotti esteri si è accentuata in modo rilevante nel corso degli anni di presenza sul mercato in seguito a variazioni nel settore dei cambi e a normative statuali relative alla determinazione dei prezzi. Occorre comunque ricordare che non tutti i medicamenti che si trovano sul mercato godono della protezione del brevetto.

In Svizzera, la Confederazione interviene sui prezzi dei medicamenti mediante la pubblicazione dell'elenco delle specialità, che enumera i medicamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Il fatturato di un farmaco è influenzato in modo determinante dal fatto che venga rimborsato o no dall' assicurazione contro le malattie. L'inserzione nell'elenco delle specialità presuppone in particolare che il medicamento sia confacente allo scopo, efficace ed economico. Per la valutazione dell'economicità di un medicamento sono presi in considerazione anche i prezzi dello stesso in Germania, Danimarca e Olanda.

Un intervento sulla durata della patente, che è stata stabilita con attenta ponderazione di tutti gli interessi dei partecipanti, non costituisce il metodo adeguato per la riduzione dei prezzi dei medicamenti in Svizzera e contravverrebbe agli obblighi di diritto internazionale. Inoltre, in corrispondenza dell'introduzione, nel 1995, dei certificati protettivi complementari per medicinali, già si è proceduto a una ponderazione tra gli interessi dei consumatori e quelli dell'industria farmaceutica, in seguito alla quale il legislatore ha deciso, con l'introduzione del suddetto certificato, di prolungare la durata di protezione dei brevetti.

Infine, la legislazione che disciplina le marche non influisce in nessun modo sulla formazione dei prezzi dei prodotti farmaceutici. Il titolare del marchio può escludere terzi solamente dall'utilizzazione dello stesso, ma non dalla fabbricazione e dalla diffusione dello stesso prodotto con un altro nome. La scopo della legislazione in materia di marchi è solo quello di indicare la provenienza del prodotto.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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