98.3225 · Interpellanza · 1998-06-08
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
ad domanda 1
Kosovo
Il 12 giugno 1998, il capo del DFGP ha deciso di prorogare sino alla fine del mese di luglio 1998 i termini di partenza per i richiedenti l'asilo respinti provenienti dalla provincia del Kosovo. La decisione è stata presa sulla base della valutazione che sussista un rischio considerevole di un ulteriore acuirsi del conflitto. Tale valutazione è stata condivisa dagli Stati a noi vicini e dalla NATO e ha nel frattempo trovato conferma. Mediante la proroga dei termini si tiene conto di un possibile pericolo cui sarebbero esposte le persone soggette ad obbligo di partenza provenienti dal Kosovo. La proroga del termine non coinvolge le persone che in Svizzera si sono rese colpevoli di reati.
Il Consiglio federale sostiene tutti gli sforzi che possano portare all'assistenza dei rifugiati nelle vicinanze della loro Patria e consentano di evitare la continuazione del viaggio verso Paesi lontani. Fintanto che sarà possibile perseguire e porre in atto soluzioni regionali, non s'impone un'operazione d'accoglienza, la quale presuppone inoltre l'entrata in vigore di una procedura europea di ridistribuzione degli oneri, con la quale andrebbe garantito che tutti gli Stati partecipino a un'operazione di accoglienza. Quanto alla realizzazione di soluzioni regionali, l'aiuto all'Albania è attualmente in primo piano. La Svizzera concede inoltre al CICR da 500'000 a un milione di franchi e all'ASC da 300'000 a 500'000 franchi per le loro operazioni in loco. Unitamente a tutte le organizzazioni attive in tale Paese, il Consiglio federale ritiene che al momento attuale sia opportuno rinunciare alla costruzione di veri e propri centri di raccolta (anche nel senso di tendopoli), poiché non ve ne é ancora la necessità.
Bosnia-Erzegovina
Qualora la situazione generale in Patria o nel Paese di provenienza non si opponga più a un rientro, una limitazione è esclusa soltanto per la partenza volontaria anche se quest'ultima è ancora in primo piano. Al fine di salvaguardare l'uguaglianza giuridica nei confronti di coloro che già hanno fatto ritorno in Bosnia-Erzegovina e onde lasciare aperta la possibilità di dare protezione a profughi di guerra anche in una fase ulteriore, è indispensabile un'imposizione coerente dell'obbligo di rientro se del caso eseguendo l'allontanamento facendo ricorso a mezzi coercitivi. In tale contesto va tenuto conto del fatto che la disponibilità a garantire accoglienza temporanea anche in futuro a persone bisognose di protezione, necessaria sul piano politico interno, può essere conservata soltanto se è riconoscibile la volontà di tutti i responsabili di porre fine all'ammissione provvisoria nel momento in cui ne vengano a mancare i presupposti.
In tal senso e alla luce del fatto che la Svizzera non soltanto partecipa in modo decisivo alle prestazioni per la ricostruzione della comunità internazionale, bensì, nell'ambito dei programmi di aiuto al ritorno e di aiuto al reinserimento che prevedono in primo luogo il rientro volontario -, fornisce anche, con il finanziamento di progetti d'infrastrutture, prestazioni ampiamente superiori a quelle di altri Paesi d'accoglienza, il Consiglio federale ritiene che, in relazione alla Bosnia-Erzegovina, non vi sia motivo di modificare la sua politica né di introdurre misure supplementari o d'altro genere. Quanto al quesito delle possibilità di formazione di giovani bosniaci, ugualmente postogli, il Consiglio federale rimanda alla sua risposta circostanziata all'interrogazione ordinaria urgente Goll dell'11 dicembre 1997 (97.1174). Egli rammenta inoltre che, dopo l'abrogazione dell'ammissione provvisoria collettiva da parte del Consiglio federale, il DFGP ha emanato d'intesa con i Cantoni raccomandazioni concernenti i termini di partenza. La determinazione dei termini di partenza nel caso singolo spetta tuttavia ai Cantoni. La Confederazione non ha alcuna competenza in materia.
Algeria
In passato il Consiglio federale ha più volte avuto l'occasione di esprimersi riguardo alla prassi delle autorità svizzere nel settore dell'asilo. In tale contesto ha potuto dare risposte esaurienti in particolare alle domande poste dall'interpellante attinenti alla sospensione dei rinvii e al riconoscimento dei motivi di fuga avanzati da vittime di persecuzione e violenza da parte di entità parastatali. Egli rimanda perciò all'interrogazione ordinaria de Dardel del 21 gennaio 1998 (98.1002), alla raccomandazione Aeby del 22 gennaio 1998 (98.3033) e all'interpellanza Bühlmann del 10 ottobre 1997 (97.3521). Da allora la situazione in Algeria non si è modificata in modo tale da rendere necessario un adeguamento della prassi vigente in materia di asilo e allontanamento.
ad domanda 2
In occasione della seduta dell'8 giugno 1998, il Consiglio federale ha deciso di inviare in Albania un rappresentante del Corpo di aiuto in caso di catastrofe e di sostenere l'Alto commissariato dell'ONU per i rifugiati nell'allestimento di strutture di accoglienza in Albania. Il Consiglio federale rimanda per il resto alla sua risposta alla domanda 1.
ad domanda 3
Kosovo
Il Consiglio federale sostiene gli sforzi della comunità internazionale per una soluzione pacifica del conflitto e si impegna energicamente a favore dell'instaurazione di un dialogo politico costruttivo tra le parti in causa. Egli ritiene che l'OSCE possa svolgere un ruolo importante in tale contesto. A tale ruolo appartengono la missione di Felipe Gonzales a titolo di rappresentante personale del "Chairman-in-office", concernente in particolare democratizzazione, diritti umani, trattamento delle minoranze nonché il problema, tuttora irrisolto, della partecipazione futura della RFJ all'OSCE, come pure la ripresa della missione a lungo termine dell'OSCE, sospesa nel giugno 1993 dalla RFJ. Al CICR, all'ACNUR e ad altre organizzazioni d'aiuto umanitario va inoltre garantita libertà d'accesso alle zone di crisi. Il Consiglio federale si è adoperato, tanto sul piano multilaterale quanto bilaterale, per contribuire attivamente ad una soluzione della questione del Kosovo e reitererà tali sforzi anche in futuro. È tuttora valida l'offerta svizzera di marzo, che proponeva l'organizzazione di una conferenza internazionale sul Kosovo con la partecipazione della Jugoslavia.
Il Consiglio federale reputa che siano indispensabili azioni non soltanto nel Kosovo, bensì anche nelle regioni circostanti. È in particolare di grande importanza l'assistenza ai profughi riparati in Albania. Va inoltre impedito che i disordini sconfinino verso i Paesi limitrofi (Albania e Macedonia). La Svizzera fornisce due membri al gruppo di "border-monitoring" dell'OSCE in Albania, che osserva gli sviluppi al confine tra Albania e Kosovo.
Bosnia-Erzegovina
La Svizzera sostiene l'OSCE nell'applicazione dell'Accordo di Dayton e ha messo a disposizione della missione, sin dal suo avvio, personale qualificato. Il Consiglio federale darà seguito a tale impegno anche in futuro e ha assicurato, per le elezioni a settembre, aiuti finanziari e l'invio di osservatori.
Nel 1997, l'aiuto finanziario svizzero alla Bosnia Erzegovina (collaborazione tecnica, aiuto umanitario, aiuto al ritorno) ha superato i 60 milioni di franchi. Tale preventivo è stato portato, per l'anno in corso, a 80 milioni di franchi circa.
Risposta del Consiglio federale.