98.3264 · Interpellanza · 1998-06-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1.Le cifre citate nell'interpellanza provengono, in parte, dall'allegato all'opuscolo "Der schweizerische Bankensektor: Entwicklung, Struktur und internationale Position" pubblicato annualmente dall'Associazione svizzera dei banchieri e si fondano sui dati della Banca nazionale svizzera e, in parte, direttamente dalla statistica della Banca nazionale. Sono quindi da ritenere attendibili.
2.Si deve considerare che le tre (oggi due) grandi banche chiamate in causa sono attive a livello mondiale, hanno stabilimenti d'impresa e filiali all'estero e possiedono partecipazioni a società estere. Una parte importante dell'utile dichiarato nei conti di gruppo è realizzata all'estero. L'imposta sull'utile della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni contempla tuttavia soltanto gli utili realizzati in Svizzera. Inoltre, a causa della deduzione delle partecipazioni, l'imposta sull'utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto realizzato con le partecipazioni e l'utile netto complessivo. Occorre rimandare anche alla risposta del 29 settembre 1997 all'interpellanza Carobbio (97.3136; Accantonamenti per rischi delle banche. Deducibilità fiscale), in cui si spiega pure perché gli utili imponibili delle banche possono svilupparsi in maniera regressiva.
Queste situazioni effettive e incombenze legali spiegano perché gli elevati utili del gruppo delle grandi banche non devono necessariamente condurre a un aumento delle loro imposte sull'utile. D'altra parte, occorre però anche considerare che le grandi banche offrono l'impiego a migliaia di persone, creando parimenti un volume d'imposta notevole per quanto riguarda le imposte dirette.
3.Non vengono tenute statistiche circa il tempo di lavoro impiegato dalle autorità fiscali presso le singole branche nella verifica della tassazione. La verifica avviene sullo sfondo di diverse imposte a differenti livelli. In tal modo, l'Amministrazione federale delle contribuzioni vigila affinché l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta preventiva, la tassa d'emissione e la tassa di negoziazione siano versate in conformità della legge. Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni sono responsabili della corretta attuazione della tassazione e dell'incasso delle imposte dirette di Confederazione, Cantoni e Comuni. All'Amministrazione federale delle contribuzioni spetta la funzione di vigilanza per l'imposta federale diretta.
4.Corrisponde al vero che, nell'ambito della riforma dell'imposizione delle imprese adottata di recente dal Parlamento ed entrata in vigore il 1° gennaio 1998, per l'imposta federale diretta la citata deduzione delle partecipazioni è stata estesa agli utili da partecipazioni e l'imposta sul capitale è stata soppressa; entrambi i provvedimenti comportano uno sgravio fiscale. D'altra parte, nell'imposta federale diretta è stata introdotta, in luogo della tariffa a tre stadi dipendente dal rendimento, un'imposta proporzionale sull'utile con un'aliquota dell'8,5 per cento. Per molte banche quest'ultima modifica dovrebbe comportare, rispetto alla tariffa a tre stadi, un onere fiscale supplementare.
5.Le banche operano attualmente anche in un contesto politicamente difficile. La cosiddetta rilettura della storia assorbe a livello di banche enormi risorse personali e finanziarie. Se si creasse in Svizzera un "fronte" contro le banche, verrebbe trasmesso un segnale completamente sbagliato verso l'estero. A parte ciò, non sarebbe neppure opportuno screditare i grandi sforzi profusi dalle banche. Infine, una nuova imposta sulle banche colpirebbe negativamente la piazza finanziaria svizzera. Tale provvedimento è quindi da respingere nell'interesse generale della Svizzera.
Risposta del Consiglio federale.