98.3273 · Postulato · 1998-06-22
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di togliere il postulato di ruolo.
Stellungnahme des Bundesrates
La legge sull'asilo del 5 ottobre 1979 (RS 142.31) stabilisce che la pronuncia dell'allontanamento dalla Svizzera di richiedenti l'asilo respinti e l'ordine d'esecuzione sono di competenza della Confederazione (art. 17 cpv. 1 della legge sull'asilo). La decisione di allontanamento dell'Ufficio federale dei rifugiati è vincolante per i Cantoni. Il Cantone incaricato dell'esecuzione è tenuto a eseguire l'allontanamento (art. 18 cpv. 2 legge sull'asilo).
La legge sull'asilo disciplina inoltre i sussidi della Confederazione a favore dei Cantoni. Essa prevede che la Confederazione rimborsi ai Cantoni le spese d'assistenza sostenute per i richiedenti l'asilo che non siano in grado di provvedere da sé al proprio mantenimento, se nessun terzo è tenuto a soccorrerli. Il diritto del Cantone al rimborso delle spese d'assistenza sostenute si estingue, secondo l'articolo 20b capoverso 1 della stessa legge, il giorno in cui l'allontanamento del richiedente l'asilo respinto deve essere eseguito, ossia quando la decisione in materia d'asilo e di allontanamento è cresciuta in giudicato e il termine di partenza fissato per il richiedente l'asilo respinto è trascorso senza che sia stato inoltrato ricorso. La direttiva, del 22 febbraio 1993, relativa alla legge sull'asilo sull'esecuzione dell'allontanamento durante e dopo la conclusione della procedura d'asilo (Asilo 31) autorizza le autorità d'esecuzione cantonali soltanto a prorogare di 30 giorni al massimo, a propria discrezione, il termine di partenza ingiunto dall'Ufficio federale dei rifugiati, se intervengono seri motivi e per una volta sola. Eventuali spese d'assistenza risultanti dopo la scadenza di questi 30 giorni non possono essere messe in conto alla Confederazione (risp. soltanto su domanda autorizzata). Di conseguenza, i sussidi federali ai Cantoni non soltanto sono decurtati - come richiesto dal postulato -, bensì sono interamente soppressi qualora le competenti autorità cantonali non eseguano l'allontanamento ordinato dall'Ufficio federale dei rifugiati.
Occorre inoltre rilevare che il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e la Conferenza dei capi dei dipartimenti di giustizia e polizia (CCDGP) hanno incaricato, nel novembre 1997, un gruppo di lavoro paritetico di sottoporre proposte per una collaborazione efficiente e concreta tra la Confederazione e i Cantoni nell'esecuzione degli allontanamenti. Nel suo rapporto finale del 31 marzo 1998, il gruppo di lavoro "esecuzione dell'allontanamento" ha presentato un elenco di misure di ottimizzazione nell'ambito di un pacchetto di consensi, e ha proposto, tra l'altro, che l'Ufficio federale dei rifugiati, unitamente ai Cantoni, sottopongano a un esame ulteriore l'introduzione di un sistema di bonus per i Cantoni che danno prova di efficienza nell'esecuzione, rispettivamente di un sistema di malus per i Cantoni ritardatari. Lo sviluppo del controllo della procedura e dell'esecuzione rappresenta una premessa indispensabile per l'introduzione di un tale sistema di bonus-malus. In tal modo si intende favorire la trasparenza e mostrare l'attività svolta dalla Confederazione e dai Cantoni nel settore dell'esecuzione. Il rapporto finale del gruppo di lavoro "esecuzione dell'allontanamento" è stato approvato il 29 giugno 1998 dalla CCDGP. Il controllo della procedura e dell'esecuzione dovrà ora essere sviluppato dalla Confederazione in collaborazione con i Cantoni alla luce della riveduta legge sull'asilo.
Il Consiglio federale propone di togliere il postulato di ruolo.