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98.3371 · Interpellanza · 1998-09-21

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale concorda con l'interpellante sul fatto che il doping nello sport di punta rappresenta un problema irrisolto e che, senza l'intervento dello Stato in occasione del Tour de France, molto probabilmente non sarebbe stato possibile scoprire l'ampiezza del fenomeno. Il doping è il tentativo mirato, mediante farmaci e metodi (per es. trasfusioni di sangue), di aumentare o mantenere capacità di prestazioni sportive per la competizione. Secondo la definizione del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), con doping s'intende "l'uso, intenzionale o non intenzionale, di sostanze attive provenienti da classi di sostanze proibite e di metodi proibiti". Tali classi di sostanze e metodi proibiti vengono regolarmente ridefiniti dal CIO. La maggior parte delle federazioni sportive internazionali, il Consiglio d'Europa con la sua Convenzione contro il doping nello sport e anche la maggior parte delle organizzazioni sportive nazionali (per es. l'Associazione olimpica svizzera, AOS), aderiscono ogni volta alle disposizioni del CIO. Il Consiglio federale si impegna senza compromessi per uno sport libero dal doping. In tale contesto, esso crea condizioni quadro che consentono, in collaborazione con l'AOS e le federazioni sportive nazionali, di combattere efficacemente il doping.

In Svizzera, la lotta contro il doping si fonda su tre pilastri: il controllo, l'informazione/ la prevenzione e la ricerca. Attualmente, questa responsabilità è assunta in comune dalla Confederazione e dall'AOS. Differenti compiti concernenti l'esecuzione (per es. sport scolastico, settore dei medicamenti) si situano nella sfera di responsabilità dei Cantoni. In futuro, quest'ultimi dovranno essere sollecitati ad assumere maggiormente tale responsabilità nell'ambito delle loro competenze. L'AOS e le federazioni sportive nazionali che vi aderiscono sono responsabili per i controlli e le sanzioni riguardanti gli sportivi titolari di una licenza. La Confederazione, per il tramite della Scuola federale dello - sport di Macolin, è responsabile per l'informazione e la prevenzione. La ricerca è svolta nel Laboratorio antidoping di Losanna e, in singoli casi, presso istituti universitari. La Commissione tecnica antidoping dell'AOS, nella quale è rappresentata la Confederazione, coordina i compiti nel campo della lotta antidoping in Svizzera.

Riguardo alle domande dell'interpellanza, il Consiglio federale risponde come segue:

1.Il Consiglio federale è d'accordo sul fatto che occorre agire. Le possibili misure saranno studiate d'intesa e in collaborazione con l'AOS.

2.I Cantoni sono competenti per la vigilanza su i medici e i farmacisti. Sinora, né la legislazione federale, né le leggi cantonali hanno contemplato disposizioni sul doping. La maggior parte delle legislazioni cantonali sui medicamenti consentono tuttavia un perseguimento penale delle persone (farmacisti, allenatori, massaggiatori, privati) che smerciano o somministrano senza ricetta medicamenti soggetti a prescrizione medica. Per quanto riguarda i medici, nelle legislazioni di singoli Cantoni vi sono disposizioni concernenti l'obbligo di diligenza. Di regola, tali disposizioni restano però praticamente inoperanti nei casi di doping.

Attualmente si sta perciò esaminando se, mediante una regolamentazione legale nel quadro della legislazione sui medicamenti (per es. con una modifica della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport), i medici e i farmacisti possano essere giuridicamente tenuti a rendere maggiormente conto della prescrizione o della somministrazione di medicamenti a scopo di doping. La punizione del consumo di doping non può essere oggetto di tale regolamentazione legale e continuerà quindi ad essere nella sfera di responsabilità delle organizzazioni sportive. Nell'ambito dello sport di massa e dello sport giovanile saranno mantenute e rafforzate le misure di prevenzione già in vigore.

3.Si considera che la misura più urgente sia un'adeguamento nell'ambito della nuova legge federale sui presidi terapeutici, allo scopo di sanzionare la somministrazione del doping. La legge si trova nella fase di consultazione interna all'amministrazione federale e gli adeguamenti descritti saranno proposti tra breve. La via della promulgazione di una vera e propria legge sul doping è considerata per il momento come troppo lunga.

Per principio, la Confederazione sostiene la responsabilità delle organizzazioni sportive nella lotta contro il doping. Per la Svizzera, la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il doping è entrata in vigore il 1° gennaio 1993. Il nostro Paese si è impegnato ad assumere, in comune con l'AOS e le federazioni sportive nazionali, la responsabilità per la lotta contro il doping, i controlli, la prevenzione e l'educazione nonché la collaborazione internazionale. Questi sforzi comuni hanno fondamentalmente dato buone prove, ma non sono risultati sufficienti. Di conseguenza, devono essere costantemente ridiscussi, studiati e adeguati alle nuove situazioni. L'11 dicembre 1998, l'AOS invita a una tavola rotonda su questioni riguardanti la lotta contro il doping. In tale occasione i rappresentanti dello sport di diritto privato, della Confederazione, dei Cantoni, della medicina, del Laboratorio antidoping, degli allenatori e degli sportivi esporranno fatti, indicheranno lacune e avvieranno misure.

La Confederazione considera inoltre di importanza decisiva armonizzare a livello internazionale le procedure per la lotta contro il doping. Essa ha perciò offerto al CIO di collaborare attivamente tanto alla preparazione del Congresso internazionale che si terrà a Losanna tra il 2 e il 4 febbraio 1999, quanto all'attuazione delle eventuali conseguenze.

A livello di Consiglio d'Europa, si sta inoltre esaminando in quale misura, in occasione della seduta straordinaria del 5 novembre 1998 del gruppo incaricato dell'esecuzione ("groupe de suivi"), possa essere raggiunta un'armonizzazione ancora maggiore dei regolamenti e delle legislazioni dei differenti Paesi.

Risposta del Consiglio federale.