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98.3390 · Interpellanza · 1998-09-23

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1.Conformemente alla nuova legge sull'agricoltura, il fondo vinicolo serve a finanziare misure volte a salvaguardare i vigneti e a favorire lo smercio di prodotti vitivinicoli di qualità. La promozione dell'esportazione sarà mantenuta nel quadro dell'ordinanza concernente il sostegno della promozione e dello smercio di prodotti agricoli. L'aiuto finanziario all'esportazione per l'anno in corso ammonta a 5,5 milioni di franchi. Ricordiamo che tale aiuto si limita esclusivamente ad azioni di promozione e di relazioni pubbliche, in quanto le norme dell'OMC vietano la riduzione dei prezzi dei prodotti esportati. Per il risanamento, anche se in via eccezionale, del mercato dei vini rossi, non è possibile ricorrere all'aiuto del fondo vinicolo.

A determinate condizioni è previsto il carattere di obbligatorietà per l'esecuzione delle decisioni delle organizzazioni. Giusta l'articolo 8 della nuova legge sull'agricoltura, le misure di solidarietà volte a promuovere la qualità dei prodotti e le vendite nonché ad adeguare la produzione e l'offerta alle esigenze del mercato vanno adottate dalle organizzazioni dei produttori o dalle relative organizzazioni di categoria. Conformemente all'articolo 9, quando l'efficacia delle misure di solidarietà previste è pregiudicata, il Consiglio federale può emanare prescrizioni di durata limitata a condizione che l'organizzazione sia rappresentativa, che non sia attiva nei settori della produzione, della trasformazione o della vendita e che abbia deciso le misure di solidarietà a grande maggioranza.

2.Il Consiglio federale non può intervenire presso gli ambienti bancari per un prodotto o gruppi di prodotti specifici.

3.Durante i dibattiti parlamentari la questione di una differenziazione dei pagamenti diretti in funzione delle varietà di colture è stata discussa in modo approfondito (Bollettino ufficiale N 1997 2068 segg.). Le richieste volte a introdurre un contributo di superficie più elevato per le colture speciali sono state respinte. Le prestazioni d'interesse generale dell'agricoltura (art. 31octies cpv. 1 CF) sono finalizzate soprattutto alla coltivazione dei terreni agricoli in modo sostenibile, indipendentemente dalla produzione scelta. Agli articoli 70 e 72 la legge non contempla disposizioni che prevedono una differenziazione del contributo di superficie in funzione delle varietà di colture. Per tale motivo il margine di manovra del Consiglio federale è molto limitato. Per contro, in virtù dell'articolo 70 capoverso 6 lettera a nonché dell'articolo 75 è possibile versare contributi per compensare condizioni di produzione difficili. Considerata la loro importanza per il paesaggio svizzero, il Consiglio federale ha previsto questi contributi per salvaguardare i vigneti in forte declività e su terrazzamenti. La scelta di una gestione più o meno intensiva deve dipendere, in linea di massima, dall'idoneità del luogo e dalle possibilità del mercato. Questo spiega perché il maggior onere dal profilo occupazionale e finanziario che le colture speciali comportano dev'essere coperto dal provento della vendita del prodotto. Inoltre non è del tutto escluso che i contributi più elevati a favore dell'estensione delle colture speciali possano avere ripercussioni negative sui mercati, le cui conseguenze finanziarie risulterebbero di gran lunga superiori ai contributi supplementari.

Per quel che concerne il diritto fondiario rurale, esso contemplava effettivamente prescrizioni che rallentavano il processo di adeguamento strutturale. Il Consiglio federale metterà in vigore, con effetto al 1? gennaio 1999, le disposizioni meno severe approvate dal Parlamento nell'ambito della Politica agricola 2002.

4.La ripartizione dei contingenti doganali è stata dibattuta a fondo dal Parlamento nel quadro delle modifiche alla legge sull'agricoltura rese necessarie dalla ratifica degli accordi del GATT/OMC. In quell'occasione la volontà del legislatore di ripartire i contingenti tenendo conto dei principi della concorrenza è stata ancorata nella legge. L'articolo 22 della legge sull'agricoltura, recentemente approvata dal Parlamento, conferma tale volontà. Nella sua decisione in merito all'ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e ortaggi, il Consiglio federale intende pertanto tener pienamente conto di questa disposizione.

Nel settore delle frutta e verdura fresche, la ripartizione dei contingenti doganali da parte dell'autorità ha luogo unicamente durante una parte dell'anno. Il periodo di ripartizione è fissato dopo aver consultato i rappresentanti della categoria professionale e, in linea di massima, è frutto di un consenso. Nei periodi rimanenti, le importazioni possono essere effettuate all'aliquota di contingente, senza limitazione quantitativa ma a condizione che corrispondano alla domanda nel periodo considerato. Al di fuori del periodo di ripartizione chiunque ha diritto ad importare, indipendentemente dal fatto che l'anno precedente abbia effettuato o meno importazioni, sempreché la merca possa essere venduta. Una nuova ditta può quindi acquisire il diritto a una quota di contingente doganale per il periodo di ripartizione dell'anno seguente.

Malgrado la dinamica del sistema descritto, la ripartizione dei contingenti in funzione unicamente delle importazioni precedenti comporta effetti che possono provocare una distorsione della concorrenza fra i prodotti indigeni e quelli importati. In determinate condizioni questo criterio di ripartizione incita o può costringere le ditte a effettuare importazioni anche se i loro bisogni possono essere coperti, a pari qualità e prezzo, mediante prodotti svizzeri.

Grazie all'esperienza acquisita sull'arco di tre anni di applicazione delle norme d'importazione scaturite dagli accordi del GATT/OMC, il 15 giugno 1998 il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha messo in consultazione modifiche concernenti la ripartizione dei contingenti doganali. Per la ripartizione di contingenti relativi a certi tipi di frutta e verdura (prodotti di conservazione) è stato proposto il criterio della vendita all'asta a complemento di quello delle importazioni precedenti. Questo criterio non ha tuttavia convinto le cerchie consultate, molte delle quali lo hanno respinto categoricamente. Il Consiglio federale ha tenuto in considerazione tale rifiuto nella relativa ordinanza. Ha deciso che la ripartizione delle quote dei contingenti doganali per i pomodori, i cetrioli e le patate verrà effettuata in funzione della quota di mercato degli aventi diritto a tali prodotti.

5.Un intervento della Confederazione è concepibile soltanto nel quadro dell'ordinanza concernente l'aiuto per la conduzione aziendale che disciplina la concessione di prestiti sotto forma di aiuto per la conduzione aziendale ad agricoltori venutisi a trovare, loro malgrado, in una difficile situazione finanziaria. L'aiuto per la conduzione aziendale consiste nella concessione di prestiti esenti da interessi. Convertendo i loro debiti gravati da interessi in prestiti esenti da interessi ottenuti a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, gli agricoltori che ne beneficiano hanno la possibilità di utilizzare l'importo risparmiato per rimborsare i capitali di terzi.

Risposta del Consiglio federale.