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98.3425 · Interpellanza · 1998-10-01

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

1. Non ritiene il Consiglio federale di modificare l'ordinanza sulle tasse previste dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) prevedendo per la retribuzione delle funzioni di amministratore straordinario di un fallimento e di commissario di un concordato l'applicazione di tariffe commerciali invece che sociali?

2. Non ritiene sia per lo meno il caso di emanare delle direttive che garantiscano un'applicazione tariffaria uniforme in tutti i cantoni?

Begründung

Talune funzioni previste dalla legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) possono essere svolte da professionisti esterni all'organizzazione degli uffici esecuzione e fallimenti. In particolare quella di commissario di un concordato (art. 295 cpv. 1 LEF) e quella di amministratore speciale di un fallimento (art. 237 cpv. 2 LEF). Tali compiti vengono normalmente affidati a specialisti che garantiscano un livello di competenza gestionale che gli ufficiali non sempre possono possedere. La designazione di tali specialisti spetta o al giudice o all'assemblea dei creditori.

La remunerazione degli specialisti nominati quali commissari di un concordato o amministratori speciali di un fallimento avviene sulla base delle norme dell'OTLEF. Una consolidata giurisprudenza stabilisce, infatti, che lo svolgimento di tali funzioni costituisce esercizio di incombenze di natura pubblica sottoposte alle regole di tale ordinanza ed al principio di esclusività dedotto dal suo articolo 1. Non è quindi per principio possibile fatturare le prestazioni eseguite dai professionisti incaricati quali commissari o quali amministratori speciali sulla base delle tariffe commerciali in vigore nei vari cantoni per le varie categorie professionali (fiduciari, avvocati, ecc.). Tale situazione non appare ormai più essere conforme ai tempi: negli ultimi anni lo svolgimento delle funzioni di commissario di un concordato o di amministratore speciale di un fallimento è in certi casi divenuto a tal punto complesso da non poter fare a meno del ricorso a persone altamente qualificate. Se tale regola dovesse venire ulteriormente mantenuta vi è da credere che si faticherà sempre di più a trovare persone disponibili a svolgere tali delicate e complesse funzioni.

Tale realtà è implicitamente confermata da una considerazione formulata in una recente sentenza della Camera di esecuzione e fallimento del Canton Ticino in cui è detto:

"Sarebbe opportuno 'de lege ferenda' modificare l'OTLEF nel senso di prevedere l'applicazione della tariffa sociale solo nel caso di amministrazione fallimentare ordinaria, ritenuto che per quella straordinaria si dovrebbe far capo alle tariffe professionali di chi è stato designato dall'assemblea dei creditori. Infatti non vi è motivo, dal profilo della politica del diritto, di imporre tariffe sociali quando i creditori deliberano - a maggioranza qualificata ed in piena autonomia - di far capo all'amministrazione fallimentare straordinaria (di regola un libero professionista), invece di ricorrere a quella ordinaria (funzionari dello Stato)." (sentenza del 6 maggio 1998 in re fallimento E. A. B. Snc)

A tale inconveniente si aggiunge la constatazione che le prassi di applicazione di una regola che dovrebbe essere la medesima in tutta la Svizzera sono assai divergenti nei vari cantoni. Sembrerebbe infatti che in cantoni quali Berna e Basilea Campagna vengano applicate per il titolare del mandato tariffe orarie dell'ordine di 350/400 franchi, nel Canton Zurigo dell'ordine di 250/270 franchi e nel Canton Ticino 135/160 franchi.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Va concesso all'autore dell'interpellanza che i mandati dei commissari, nonché le indagini e le operazioni in una procedura di fallimento possono essere estremamente complessi e presuppongono a volte profonde conoscenze giuridiche e specialistiche. Nell'indennizzare gli organi che se ne occupano, dev'essere possibile tenere conto di tali casi. Non può accadere che l'istituzione di un'amministrazione speciale del fallimento, prevista dal legislatore, o addirittura la riuscita di un concordato siano compromessi da tasse calcolate con eccessiva parsimonia, poiché nessuno è disposto a fornire un lavoro qualificato, quale amministratore speciale del fallimento o commissario, retribuito sulla base di tassi troppo bassi. Il Consiglio federale ha tuttavia tenuto conto di tale aspetto nell'ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della LEF (OTLEF).

Mediante l'articolo 43 OTLEF, secondo il quale le tasse previste agli articoli 44 a 46 si applicano tanto all'amministrazione ordinaria quanto all'amministrazione speciale del fallimento, il Consiglio federale non ha affatto inteso riservare lo stesso trattamento in materia di indennizzo a tutte le procedure di fallimento. L'articolo 47 OTLEF prevede infatti che l'autorità di vigilanza fissi la rimunerazione per l'amministrazione ordinaria e speciale del fallimento nelle procedure che richiedono particolari indagini della fattispecie o giuridiche. In tale contesto si tiene conto in particolare delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato. L'autorità di vigilanza dispone di grande potere d'apprezzamento nell'accertare il carattere dispendioso di una procedura di fallimento ai sensi dell'articolo 47 OTLEF. Alla base di tale normativa vi è la considerazione che le variazioni delle indennità debbano dipendere dall'oggetto, in questo caso il grado di difficoltà del fallimento in questione, e non debbano più essere giustificate unicamente dal criterio prevalentemente formale del carattere ordinario o speciale dell'amministrazione del fallimento. L'autore dell'interpellanza ipotizza ad esempio l'indennizzo di un amministratore speciale del fallimento sulla base della tariffa dell'ordine degli avvocati. L'applicazione di tale tariffa può dunque essere legittima soltanto nel caso in cui l'operazione sia particolarmente qualificata e non unicamente poiché è stata compiuta da un avvocato.

Con la regolamentazione vigente, nell'ambito di procedure qualificate l'autorità di vigilanza è assolutamente libera di prendere in considerazione, se del caso, tariffe come quelle prospettate dall'interpellante. Le tasse hanno carattere sociale tutt'al più nell'ambito della procedura di esecuzione, ma non in quella di fallimento.

Secondo l'articolo 55 OTLEF, l'onorario del commissario è stabilito globalmente dall'autorità di vigilanza, la quale non è vincolata in tale operazione da alcun importo fisso. Le autorità di vigilanza possono perciò fondarsi su direttive delle associazioni professionali.

2. L'autore dell'interpellanza suggerisce inoltre, per commissari e amministrazioni speciali del fallimento, aliquote orarie uniformi per tutta la Svizzera. Non vi è però pressoché alcun motivo di procedere in tal senso. Anche siffatte direttive dovrebbero, per ovvi motivi, delineare il quadro delle tasse (tassa minima e tassa massima), cosicché un salario orario uniforme non ne trarrebbe grandi vantaggi. Le autorità cantonali di vigilanza sarebbero infatti sempre libere di limitare o estendere il quadro di cui sopra.

Risposta del Consiglio federale.