98.3447 · Interpellanza · 1998-10-07
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo il Consiglio federale, la questione del comportamento della Svizzera in relazione al timbro "J" è stata esaminata in modo esaustivo. Il cosiddetto Rapporto Ludwig ("La politica condotta dalla Svizzera in materia di rifugiati dal 1933 sino ad oggi") è tuttora da considerarsi valido in proposito. Da questo documento pubblicato nel 1957 risulta che la proposta fatta nel settembre 1938 dal funzionario tedesco Rödiger all'incaricato d'affari svizzero a Berlino di introdurre un distintivo particolare per i cittadini del Reich di razza non ariana era stata accettata dalla Svizzera. ("Ho l'impressione che l'introduzione di questo contrassegno [timbro "J"] risponderebbe ampiamente alle nostre esigenze; Rapporto Ludwig p.105). Questa decisione venne presa nonostante l'allora direttore della polizia degli stranieri Rothmund avesse espresso dei dubbi riguardo a provvedimenti discriminatori (op. cit. p. 128). Dal rapporto finale datato 1° ottobre 1938 e redatto da Rothmund sulle trattative condotte a questo proposito - pubblicato nel 1994 - risulta inoltre quali erano gli obiettivi della delegazione svizzera: "L'unica cosa che importava era di istituire quanto prima le condizioni necessarie affinché gli organi svizzeri di controllo alla frontiera dovessero accertare se il titolare di un passaporto tedesco fosse ariano o no." (Documenti diplomatici svizzeri, vol. 12, p. 935). Un altro passaggio conferma chiaramente gli intenti del nostro Paese: "La delegazione tedesca è stata invitata a trovare un procedimento per apporre tale distintivo anche ai passaporti già rilasciati ai tedeschi non ariani residenti all'estero, segnatamente in Italia" (ibidem).
Questi fatti storici testimoniano che all'epoca il Governo svizzero era corresponsabile dell'introduzione del timbro "J", anche se non erano state le autorità svizzere a idearlo. L'8 maggio 1995, il presidente della Confederazione Villiger si è scusato in nome del Consiglio federale, pur consapevole che un errore così grave non può essere perdonato. Per il resto, il Consiglio federale rimanda ai risultati dei lavori di ricerca della commissione peritale indipendente, che dovrebbero far luce sulla politica in materia di rifugiati condotta all'epoca dalle autorità svizzere.
2. A metà novembre 1998 sono stati autorizzati pagamenti per circa 88 dei 273 milioni di franchi messi a disposizione del Fondo speciale a favore delle vittime dell'Olocausto bisognose d'aiuto. Di questa somma, 38 milioni sono stati distribuiti a 40'000 persone. La direzione del Fondo ha autorizzato il versamento di ulteriori 50 milioni di franchi circa, di cui la maggior parte è destinata alle vittime dell'Olocausto negli Stati Uniti, dove è stata approntata la struttura per la distribuzione ed è iniziato a decorrere il termine per l'inoltro delle domande individuali. Inoltre, sono pendenti domande di pagamenti presso gli organi del Fondo speciale per un importo globale di circa 7 milioni di franchi. Per Israele, dove vivono circa 60'000 vittime dell'Olocausto bisognose d'aiuto, la World Jewish Restitution Organisation non ha invece ancora elaborato alcun piano di ripartizione per i versamenti dal Fondo speciale. Secondo il Segretariato del Fondo, la direzione libererà i circa 85 milioni di franchi previsti quando disporrà dei piani di ripartizione.
Il Consiglio federale deplora il fatto che sino ad oggi non siano stati effettuati ulteriori versamenti, tanto più che la maggior parte dei beneficiari è già in età avanzata. I motivi della dilazione sono da ricondurre a vari fattori, ossia all'assenza di una struttura di distribuzione istituzionalizzata, nonché alle difficoltà tecniche e linguistiche in molti Paesi destinatari, alla carente organizzazione di varie istituzioni che difendono gli interessi delle vittime e, non da ultimo, alle dispendiose procedure consultive e decisionali degli organi del Fondo. Il Consiglio federale auspica un rapido versamento dei mezzi a disposizione. Conferma che gli organi del Fondo si adoperano affinché gli aiuti giungano quanto prima alle vittime dell'Olocausto bisognose d'aiuto. Ciononostante, sia nei confronti delle vittime stesse che dei donatori e del pubblico, devono prestare la maggior cura possibile alla distribuzione dei fondo. I controlli necessari a questo proposito richiedono spesso molto tempo. Per il resto il Consiglio federale rammenta l'indipendenza degli organi del Fondo, motivo per il quale non può influire in alcun modo sulla ripartizione dei mezzi.
3. Le pretese menzionate dall'autore dell'interpellanza non sono state sollevate in nome del Partito socialista in quanto tale, ma da singoli rappresentanti. In risposta all'interpellanza del Gruppo socialista del 9 giugno 1998 - Rapporto sull'oro della Commissione indipendente di esperti. Posizione della Svizzera (98.3229) - il Consiglio federale aveva chiarito già prima della conclusione dell'accordo fra le grandi banche svizzere e gli autori della denuncia collettiva che la questione delle transazioni di oro durante la Seconda guerra mondiale era stata esaurientemente disciplinata, giuridicamente e politicamente, dall'Accordo di Washington. Non vi è pertanto alcun motivo di riaprire il caso, tanto più che i risultati intermedi delle ricerche, ossia il rapporto intermedio sull'oro e i cosiddetti rapporti Eizenstat I e II, non contengono alcun elemento che possa motivare nuove pretese nei confronti della Svizzera. L'Accordo fra le banche non ha pertanto alcuna influenza in proposito. Il fatto che il rapporto intermedio sull'oro della CIE dia adito a un dibattito pubblico è del tutto normale e auspicabile. La tutela degli interessi del Paese spetta invece anzitutto al Consiglio federale; il quale nella presente questione ha definito una linea chiara e coerente, che continuerà a difendere.
Risposta del Consiglio federale.