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98.3467 · Mozione · 1998-10-08

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Contrariamente a quanto avviene in Germania, in Svizzera non esiste alcuna disposizione legale che regoli esplicitamente le responsabilità penali dei provider.

Le norme speciali del Codice penale svizzero tutelano tuttavia la popolazione contro la rappresentazione di scene di violenza, la pornografia e la discriminazione razziale, delitti commessi più frequentemente su Internet tanto in Svizzera quanto all'estero; tali norme sono intese a perseguire penalmente anche numerosi altri delitti. Grazie alla citata decisione del Tribunale federale relativa ai "numeri 156", in Svizzera i provider possono essere considerati complici di diversi delitti elencati nel Codice penale se, nella piena consapevolezza dell'infrazione commessa, mettono a disposizione delle installazioni per diffondere immagini illecite. Dall'entrata in vigore, il 1° aprile 1998, del nuovo diritto penale applicabile ai media, le disposizioni speciali relative alla stampa scritta valgono per tutti i media, comprese le informazioni diffuse su Internet. Infine, dato nuovo, l'articolo 322bis del Codice penale regola la colpevolezza dei provider Internet, poiché prevede una responsabilità sussidiaria nel caso in cui essi non si oppongano a pubblicazioni illecite di autori che non possono essere giudicati e puniti in Svizzera.

Il rapporto del gruppo di lavoro interdipartimentale Internet (composto dall'UFG, la Segreteria generale del DFGP, l'UFP, il MPC, l'IPI, l'incaricato federale della protezione dei dati, l'UFCOM, la DG delle PTT e l'UFI), precisa che la questione presenta problemi di ordine penale, di protezione dei dati e di diritti d'autore, i quali, a loro volta, sollevano la problematica relativa alle responsabilità delle persone implicate. Stando alle conclusioni del rapporto, le disposizioni legali attualmente in vigore in questo settore basterebbero per perseguire penalmente i colpevoli.

Gli esperti, facendo affidamento sull'autodisciplina dei provider, hanno elaborato una serie di raccomandazioni al riguardo. Inoltre, in seguito all'invio di una circolare che invitava tutti i provider a bloccare l'accesso a siti con rappresentazioni razziste e violente, nell'ottobre del 1998 il capo della polizia federale ha istituito un gruppo di contatto nel quale siedono un numero rappresentativo di provider e i servizi federali interessati (Polizia federale, UFP, UFCOM, UFG, UFI). Gli esperti intendono analizzare al più presto gli aspetti giuridici della diffusione di informazioni illegali via Internet e studiare le possibili forme di collaborazione future.

Vista la dimensione internazionale della rete Internet, il problema della responsabilità legata alla diffusione di informazioni illecite dev'essere risolto a livello penale, in quanto le possibilità del singolo Stato in questo campo sono limitate. Su scale internazionale si riconosce ormai che solo un'azione concertata tra i vari Paesi permetterà di affrontare la problematica; lo confermano le reazioni sollevate dalla decisione presa il 28 maggio 1998 da un tribunale della Baviera sull'"affare Compuserve". Benché ci si stia adoperando per adottare una procedura coordinata a livello internazionale, mancano tuttora normative vincolanti. L'Unione europea intende disciplinare le responsabilità dei provider nell'ambito di una nuova direttiva sul commercio elettronico ("Electronic Commerce"); non è tuttavia ancora stato deciso se essi saranno punibili in virtù della legislazione del Paese in cui hanno sede o di quella del Paese dove risiedono i consumatori.

Finché gli sforzi si concentrano sull'autodisciplina dei fornitori, non vi è la necessità di introdurre nuove disposizioni nel Codice penale o in un'altra legge speciale. La comunità internazionale deve tenere conto delle particolarità di Internet e coordinare le procedure in materia di perseguimento penale della criminalità sulla rete. Il Consiglio federale è tuttavia disposto a studiare la possibilità di adottare una normativa speciale, se ciò si rivelasse necessario, in particolare nell'ambito delle evoluzioni in atto a livello europeo.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.