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98.3474 · Interpellanza · 1998-10-08

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'obbligo del segreto stabilito nell'articolo 110 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) vieta alle autorità di fornire informazioni sulle condizioni economiche e fiscali di una singola impresa. La risposta del Consiglio federale si deve perciò limitare in generale alle ripercussioni fiscali del pagamento della transazione delle banche.

2. L'imposta sull'utile di Confederazione e Cantoni ha per oggetto l'utile netto dell'esercizio commerciale. Secondo le prescrizioni fiscali in materia di determinazione dell'utile, le transazioni per risarcimento di danni e riparazioni morali costituiscono di principio oneri giustificati dall'uso commerciale e riducono l'utile netto dell'impresa in questione. L'ente pubblico non può riportare sull'impresa le perdite fiscali che ne derivano. Se, e quando, a seguito dell'accordo tra le banche e il Congresso ebraico mondiale risulteranno minori entrate fiscali (e a quanto ammonteranno) dipende da diverse circostanze accertabili solo dopo la chiusura dell'esercizio commerciale.

3. Nella misura in cui il pagamento a titolo di transazione possa essere contabilizzato a carico degli accantonamenti costituiti negli anni precedenti, questo pagamento non incide sul rendimento dell'esercizio e non ha quindi neppure ripercussioni fiscali. Lo stesso vale per il rimborso di averi i cui aventi diritto erano finora sconosciuti (conti in giacenza). In occasione della tassazione bisognerà inoltre esaminare i motivi giuridici ed economici che hanno portato alla regolamentazione globale del risarcimento dei danni e delle riparazioni morali. Ciò è determinante per la ripartizione degli oneri non ancora coperti da accantonamenti tra l'impresa svizzera e gli stabilimenti d'impresa esteri o le filiali delle banche interessate. D'intesa con i responsabili delle banche svizzere, le autorità di tassazione delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni cercheranno di trovare una corretta attribuzione di questi oneri alle succursali e alle filiali.

4. Gli oneri relativi all'esercizio commerciale in Svizzera risultanti dalla transazione saranno ammessi in deduzione all'atto della determinazione dell'utile netto imponibile. Da un esame statico risulta che la Confederazione subirebbe una perdita di entrate pari al 7,83 per cento di questa riduzione di utile. Questa aliquota percentuale risulta dalla regolamentazione legale secondo cui l'imposta sull'utile è riscossa sull'utile netto dopo deduzione delle imposte (8,5 :108,5 x 100).

5. Tutti i Cantoni e Comuni in cui hanno sede filiali di banche che hanno partecipato alla transazione registreranno eventuali perdite. Per i suddetti motivi, come per l'imposta federale diretta, l'ammontare di tali perdite non può essere quantificato in anticipo. Inoltre, nella maggior parte dei Cantoni l'aliquota fiscale è determinata in base all'utile netto complessivo conseguito nell'esercizio commerciale, per cui attualmente non è ancora nota.

6. L'utile imponibile è calcolato sulla base del saldo del conto profitti e perdite del diritto commerciale e tenuto conto delle prescrizioni in materia di determinazione dell'utile stabilite nella legge tributaria in deroga al diritto commerciale. Secondo il diritto commerciale, le prestazioni di risarcimento dei danni e di riparazione morale devono essere addebitate al conto profitti e perdite o agli accantonamenti costituiti per simili prestazioni negli esercizi precedenti a carico del conto economico. Le leggi tributarie di Confederazione e Cantoni non contengono prescrizioni che derogano al diritto commerciale. In mancanza di una siffatta base legale, per determinare l'utile imponibile bisogna quindi attenersi ai principi del diritto commerciale. Né la Commissione federale delle banche, né il Consiglio federale possono pertanto impedire perdite di entrate fiscali risultanti da prestazioni di risarcimento dei danni e di riparazione morale.

7. Il Consiglio federale ritiene che la richiesta di non riconoscere alle banche, nella determinazione dell'utile, la deduzione dei pagamenti effettuati a titolo di transazione sia anche materialmente ingiustificata. Grazie all'accordo tra le banche e il Congresso ebraico mondiale, in certi Stati e comuni degli USA sono state revocate le misure di boicottaggio. In questo modo è stato possibile impedire perdite all'estero che avrebbero ridotto gli utili imponibili in Svizzera.

8. In riferimento a un'eventuale inosservanza del decreto federale del 20 dicembre 1962 "concernente gli averi in Svizzera di stranieri o di apolidi perseguitati per cause razziali, religiose o politiche" occorre rilevare che dalla pubblicazione dei numerosi conti in giacenza, aperti prima del 1945, non si può di per sé giungere alla conclusione che le banche non abbiano osservato il decreto del 1962. Il decreto del 1962 concerneva notoriamente solo una specifica categoria di valori patrimoniali in giacenza anteriori al 1945, mentre nel 1997 le banche hanno pubblicato tutti i conti accertati dei cui intestari non si avevano notizie, che erano stati aperti prima del 9 maggio 1945. Se, e in che misura, le banche non abbiano eventualmente osservato prescrizioni legali verrà esaminato nell'ambito delle inchieste delle Commissioni Volcker e Bergier.

9. Il decreto federale "concernente gli averi in Svizzera di stranieri o di apolidi perseguitati per cause razziali, religiose o politiche" è entrato in vigore il 1° settembre 1963 ed era limitato a 10 anni (art. 16 cpv. 3). Secondo l'articolo 13 capoverso 1 del decreto, è punito con la multa sino a 10'000 franchi o con l'arresto chiunque non adempie l'obbligo di dichiarazione per averi in giacenza stabilito nel decreto o lo adempie non completamente. Se le infrazioni sono commesse nell'azienda di una persona giuridica, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa. La persona giuridica risponde tuttavia solidalmente delle multe e delle spese (art. 13 cpv. 3). Il perseguimento penale si prescrive sempre in cinque anni (art. 13 cpv. 2). In base alla durata di validità limitata del decreto come pure alle norme in materia di prescrizione (art. 13 cpv. 2 del decreto e art. 72 n. 2 cpv. 2 CP) al momento attuale un perseguimento penale può essere sicuramente escluso. Non è assolutamente lecito ricuperare per vie fiscali un perseguimento penale omesso a causa di inosservanza del decreto federale del 20 dicembre 1962 "concernente gli averi in Svizzera di stranieri o di apolidi perseguitati per cause razziali, religiose o politiche". Le imposte servono al finanziamento dell'ente pubblico e non rappresentano pene. D'altra parte, tutte le misure fiscali necessitano di una base legale. Di conseguenza, nella determinazione dell'utile imponibile non è permesso negare la deduzione dei pagamenti in via di transazione convenuti dalle banche a titolo di risarcimento dei danni e di riparazione morale.

Risposta del Consiglio federale.