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98.3588 · Mozione · 1998-12-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole dei due problemi illustrati dall'autrice della mozione. Non si può negare che bisogna fare qualcosa. Il 27 agosto 1998, perciò, il Consiglio federale ha fatto delle proposte in merito nella consultazione alla 1a revisione LPP.

1. Prestazioni di libero passaggio esigue

In sede di consultazione il Consiglio federale propone che gli istituti di previdenza debbano ora attendere 6 mesi prima di trasmettere all'istituto collettore le prestazioni di libero passaggio non revocate, giusta l'articolo 4 capoverso 2 LFLP. In tal modo si impedirà all'istituto di previdenza di trasmettere subito all'istituto collettore la prestazione di libero passaggio. Ci si può immaginare che nell'arco di questi 6 mesi molti assicurati approfittino dell'opportunità di annunciarsi presso il proprio istituto di previdenza prima che l'istituto collettore inizi ad agire aprendo un conto. Il Consiglio federale è convinto che, grazie a questa proposta, sarà possibile ridurre una gran parte dei costi amministrativi e del lavoro profusi per gestire le prestazioni di libero passaggio (molte di quelle esigue ricadono in questa casistica).

2. Interessi di mora

Il Consiglio federale ha mandato in consultazione una nuova regolamentazione in base alla quale nell'articolo 2 capoverso 3 LFLP è fissato il momento a partire dal quale l'istituto di previdenza si può considerare in ritardo. La prestazione d'uscita scade, appunto, quando si esce dall'istituto di previdenza. Da quel momento in poi sulla stessa si applica il saggio minimo d'interesse LPP, attualmente del 4 per cento (art. 15 cpv. 2 LPP risp. art. 12 OPP 2). Se l'istituto di previdenza non trasferisce la prestazione d'uscita scaduta entro 10 giorni da quando ha ricevuto i dati necessari, da quel momento in poi è tenuto a versare anche un interesse di mora. Con questa regolamentazione l'istituto di previdenza non è più obbligato a pagare interessi di mora per i primi sei mesi dopo l'uscita di un assicurato se non è in grado di effettuare il trasferimento per colpa dell'assicurato stesso.

3. Finché la 1a revisione LPP non è terminata, il Consiglio federale ritiene che convenga trasferire il minor numero possibile di prestazioni di libero passaggio esigue. Gli istituti di previdenza sono tenuti a conservarle presso di loro e a non trasmetterle subito all'istituto collettore. A questo riguardo il Consiglio federale ha la possibilità di modificare l'interesse di mora in modo tale affinché esso non rappresenti un onere troppo elevato per gli istituti di previdenza. Ha consultato perciò l'istituto collettore e l'associazione svizzera delle casse pensioni per sapere la loro opinione e quali potrebbero essere gli effetti, in termini matematici, di una riduzione dell'interesse di mora dal 5 al 4 1/4 per cento. Ciò permetterà al Consiglio federale di deliberare in merito ad una modifica dell'articolo 7 dell'ordinanza sul libero passaggio nel primo semestre del 1999. Il Consiglio federale si rende conto che con un simile provvedimento verrebbe applicato un interesse di mora più basso su tutti i depositi, anche su quelli che sono scaduti e che, per ragioni imputabili all'istituto di previdenza, non sono stati trasferiti. Il provvedimento rappresenta solo una soluzione transitoria, che gli sembra però necessaria in questo momento.

4. Le proposte mandate in consultazione perseguono gli stessi obiettivi delle soluzioni auspicate dall'autrice della mozione. Nel quadro della 1a revisione LPP il Consiglio federale è pronto a cercare altre soluzioni possibili.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.