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98.3610 · Interpellanza · 1998-12-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autrice dell'interpellanza, secondo cui una definizione chiara dei requisiti ai quali la dichiarazione di organismi OMG deve attenersi crea trasparenza e contribuisce a facilitare la decisione d'acquisto da parte dei consumatori, perché a conoscenza delle effettive peculiarità di una derrata alimentare. Il collegio governativo è inoltre cosciente del fatto che con l'attuale procedura di analisi delle derrate alimentari geneticamente modificate non si può escludere che leggeri inquinamenti dovuti a sostanze modificate geneticamente possano condurre all'ottenimento di risultati positivi dell'analisi, rendendo necessaria una dichiarazione. Questi inquinamenti possono essere evitati unicamente mediante misure dispendiose (p.e. il completo smontaggio delle macine, lo stoccaggio, il trasporto e la fabbricazione in impianti separati). È anche per questi motivi che il Consiglio federale considera necessaria l'introduzione di limiti di dichiarazione. L'introduzione di detti limiti non è solo opportuna per garantire la protezione dall'inganno, ma anche per motivi di proporzionalità.

3. Da una consultazione effettuata nell'autunno del 1998 è emerso che l'introduzione di limiti di dichiarazione in generale è accolta favorevolmente, ma per quanto concerne i dettagli del disciplinamento sono state riscontrate opinioni diametralmente opposte. Per poter trovare un accordo su questi punti l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha invitato le cerchie interessate (i settori dell'industria e del commercio alimentare, le organizzazioni per la protezione dell'ambiente e dei consumatori, le autorità d'esecuzione) a prendere parte ad un hearing tenutosi il 13 gennaio 1999. È emerso che tutti auspicano l'introduzione, il più presto possibile, di limiti di dichiarazione. D'altra parte sono state poste anche domande a cui deve essere data una risposta prima che si inizi ad elaborare la relativa regolamentazione (p.e. la necessità di una giustificazione scientifica della grandezza dei limiti di dichiarazione, il grado di severità dei requisiti posti per assicurare il controllo del flusso delle merci). Il Dipartimento federale dell'interno intende affrontare la questione in modo prioritario e sottoporre il più presto possibile un progetto al Consiglio federale.

5. Il Consiglio federale e le cerchie interessate consultate dall'UFSP sono d'accordo nel ritenere che dovrebbero essere introdotti celermente limiti di dichiarazione, anche se l'UE non ha ancora emanato nessuna regolamentazione. Le autorità svizzere responsabili sono in continuo contatto con i servizi competenti della Commissione europea e seguono attentamente l'evoluzione della legislazione europea in questo campo. Una volta emanata una regolamentazione UE, il Consiglio federale esaminerà la compatibilità delle disposizioni svizzere con quelle europee, in applicazione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51). Una derogazione secondo tale legge è ammessa unicamente se è resa necessaria da un interesse pubblico preponderante e se non costituisce né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi (art. 4 cpv. 3 LOTC).

7. Secondo l'art. 13 della legge sulle derrate alimentari (RS 817.0) gli alimenti non devono, nell'impiego usuale, mettere in pericolo la salute. Il Consiglio federale tiene conto di un'eventuale rinuncia all'autorizzazione di derrate alimentari OMG fino ad un determinato limite di tolleranza, unicamente se c'è la garanzia che la salute non possa essere messa in pericolo anche solo da una minima quantità dei prodotti non autorizzati. L'UFSP attualmente sta esaminando la possibilità di introdurre una regola in questo senso.

Osservazione generale:

Nel corso dell'elaborazione delle misure concrete adottate dalla Svizzera si dovrà evidentemente tener conto degli obblighi giuridici internazionali a cui il nostro paese soggiace. In questo modo la conformità all'OMC di una misura specifica sarà determinata tra l'altro dal rispetto dei principi fondamentali dell'OMC come quelli della non discriminazione e della proporzionalità. Inoltre va rispettata la regola secondo cui l'attuazione di una misura concreta non deve costituire alcuna restrizione dissimulata degli scambi. Il Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza Ehrler del 17 dicembre 1998 (98.3641) si è espresso in modo particolareggiato rispetto a queste condizioni quadro.

Risposta del Consiglio federale.