98.3619 · Interpellanza · 1998-12-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Va premesso che l'organizzazione Pro Life non è una cassa malati riconosciuta. Il Consiglio federale è al corrente che, ancora sotto l'egida della legge sull'assicurazione malattie previgente (LAMI) era stata realizzata una collaborazione tra una cassa malati riconosciuta e la Pro Life, organizzata nella forma giuridica di un'associazione. La collaborazione consiste soprattutto nel fatto che la Pro Life procura assicurati alla cassa malati. Attualmente esiste un contratto di collaborazione con la PKK Zürich.
2. Il catalogo delle prestazioni giusta gli articoli dal 25 al 31 della nuova legge sull'assicurazione malattie (LAMal) è tassativo e vincolante per tutti gli assicuratori senza distinzione. Non sono ammesse limitazioni alle prestazioni. L'interruzione non punibile di una gravidanza descritta all'articolo 30 LAMal fa parte delle prestazioni obbligatorie previste dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Una cassa malati non è quindi autorizzata - sulla base dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie - a non rimborsare le spese di un'interruzione non punibile della gravidanza ai sensi dell'articolo 30 LAMal.
Il Consiglio federale, ovvero il Dipartimento federale dell'interno, e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) sottoposto a quest'ultimo, in qualità di autorità di vigilanza delle casse malati riconosciute, hanno imposto severe condizioni alla collaborazione tra la PKK Zürich e l'organizzazione Pro Life, soprattutto perché vi sia una chiara divisione tra l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione complementare, affinché la cassa malati fornisca in ogni caso le prestazioni obbligatorie legali dell'assicurazione di base - di cui fa parte anche l'assunzione delle spese di un'interruzione di gravidanza non punibile - e perché sia ben chiaro anche a terzi che la cassa malati è l'organo di assicurazione e si assume i rischi. L'associazione Pro Life non può apparire come assicuratore. Per quanto è noto al Consiglio federale, le condizioni elencate sono state adempite nel passato.
3. / 4. Gli assicurati procurati dalla Pro Life alla PKK Zürich hanno diritto in ogni caso alle prestazioni obbligatorie legali e pagano i premi a quest'ultima. Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie un assicuratore è tenuto a richiedere gli stessi premi ai suoi assicurati giusta l'articolo 61 capoverso 1 LAMal. Sono ammesse graduazioni a livello cantonale e regionale solo sulla base di differenze di costi provate. La PKK Zürich non può limitare in alcun modo le prestazioni nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, quindi, anche nel caso degli assicurati che la Pro Life le ha procurato né richiedere premi più vantaggiosi degli altri assicurati. La PKK Zürich osserva queste prescrizioni di legge. Limitazioni delle prestazioni e conseguenti riduzioni dei premi sarebbero possibili eventualmente nel settore delle assicurazioni complementari che, in base alla nuova LAMal, vengono stipulate secondo il diritto assicurativo privato.
5. Una dichiarazione di rinuncia all'assunzione dei costi di un'interruzione di gravidanza non punibile, rilasciata all'occorrenza alla Pro Life, non riveste nessuna importanza nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Anche se una simile dichiarazione esistesse, la PKK Zürich dovrebbe assumere i costi di un'interruzione di gravidanza non punibile secondo l'articolo 30 LAMal.
6. In Svizzera non esistono statistiche ufficiali sulle interruzioni di gravidanza e non si dispone nemmeno di dati sicuri relativi alle spese che ne derivano all'assicurazione malattie. In base ai risultati di ricerche pubblicate su riviste specializzate (Bollettino dei medici svizzeri, N. 8/1996 e Médecine et Hygiène 1998, 56) il numero delle interruzioni di gravidanza in Svizzera oscilla tra 12'000 e 13'000 all'anno. In base a stime prudenti del Concordato degli assicuratori-malattie svizzeri un'interruzione di gravidanza viene a costare alle casse malati da 1'500 a 2'000 franchi. Le casse si troverebbero a dover pagare, quindi, al massimo 26 milioni di franchi. Il Consiglio federale non considera pertanto esatta l'asserzione secondo la quale le casse malati pagherebbero ogni anno 100 milioni di franchi per 30'000 interruzioni di gravidanza.
7. Come esposto al numero 2 alla cassa malati sono state poste severe condizioni per quanto riguarda la sua collaborazione con la Pro Life. Va notato che le prescrizioni della LAMal concernenti sia l'entità delle prestazioni da assumere che del premio da richiedere non sono state violate. Il Consiglio federale riconosce tuttavia che nel marketing della Pro Life non si tiene abbastanza conto della divisione richiesta tra assicurazione di base ed assicurazione complementare e che ciò può provocare malintesi circa la questione dell'assicuratore responsabile. L'autorità di sorveglianza interverrà in merito presso la PKK Zürich.
Risposta del Consiglio federale.