98.3668 · Interpellanza · 1998-12-18
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il 28 aprile 1999 il Consiglio federale ha approvato e trasmesso alle Camere federali il messaggio provvisorio concernente i sette accordi bilaterali con l'Unione europea e gli emendamenti di legge necessari per la loro applicazione nonché le misure di accompagnamento in materia di libera circolazione delle persone e di trasporti terrestri. Esso comprende inoltre una legge speciale sul trasferimento del traffico merci.
Insieme agli elementi portanti della politica interna che sono la TTPCP, la riforma delle ferrovie e più avanti la NFTA, l'accordo sui trasporti terrestri costituisce una premessa indispensabile sul piano internazionale per l'attuazione della politica svizzera volta al trasferimento del traffico merci e quindi all'ottemperanza del dettato costituzionale dell'articolo per la protezione delle Alpi. Dato che questi elementi portanti produrranno il loro pieno effetto solo dopo un certo lasso di tempo, il Consiglio federale intende adottare delle misure accompagnatorie perché il trasferimento del traffico merci attraverso le Alpi dalla strada alla rotaia avvenga in misura più accentuata già nella fase di transizione.
Le misure d'accompagnamento agiscono sia sul trasporto ferroviario che su quello stradale. Principalmente consistono nel ricorso a meccanismi del libero mercato e ad incentivi per migliorare le condizioni quadro a favore della ferrovia, in modo da accrescerne la produttività e la convenienza, così da poter assorbire un volume maggiore di traffico.
Il Consiglio federale risponde alle singole domande nel modo seguente:
1. Il Consiglio federale è consapevole del forte impatto che la diversità dei sistemi tecnici e delle norme d'esercizio in vigore nei vari paesi europei ha al giorno d'oggi sull'efficienza delle ferrovie nel traffico internazionale. Per questo, sia le ferrovie svizzere che la Confederazione aspirano ad un'armonizzazione dei regolamenti tecnici. Ciò avviene in seno a vari organi internazionali (per esempio, le superstrade ferroviarie europee). Con l'accordo sui trasporti terrestri la Svizzera e gli stati membri della CE si riconoscono reciprocamente il libero accesso alla rete, a condizione, però, che le dotazioni tecniche del materiale rotabile, per esempio, o la formazione dei macchinisti rispondano alle norme del paese in cui si desidera circolare. Qualora sorgesse un dubbio sull'equità di trattamento nei confronti di un'impresa ferroviaria, ogni parte può rivolgersi al comitato misto previsto nell'accordo sui trasporti terrestri.
2. Il Consiglio federale riconosce l'importanza prioritaria di un miglioramento qualitativo dei trasporti ferroviari internazionali delle merci e della riduzione delle soste ai confini. Pertanto, il Titolo III (artt. da 23 a 29) dell'accordo sui trasporti terrestri prevede varie disposizioni inerenti al trasporto ferroviario internazionale, volte ad accrescerne la qualità. Già ora, nell'ambito di cooperazioni internazionali, alcuni convogli merci circolano senza dover effettuare il cambio di locomotiva al confine. Lo stesso sarà possibile prossimamente con il libero accesso alla rete ferroviaria contemplato su base reciproca dall'accordo sui trasporti terrestri a tutte le imprese ferroviarie, ferma restando la necessità di impiegare locomotive policorrente per circolare su reti con alimentazione elettrica diversa. Le decisioni per l'acquisto del materiale di trazione rientrano però nella sfera imprenditoriale di ciascuna ferrovia o impresa di trasporto combinato.
Il sovvenzionamento selettivo di alcuni prodotti o adeguamenti tecnici porta a distorsioni della libera concorrenza e non è quindi l'approccio perseguito dal Consiglio federale per risolvere il problema. Il DATEC modificherà invece, nell'ambito delle misure di accompagnamento, le modalità di concessione di contributi all'esercizio. Dal 2000 questi saranno indirizzati alla riduzione dei prezzi dei tracciati, mentre le imprese di trasporto combinato presenteranno un'offerta, determinata secondo le regole della libera concorrenza, per quei servizi che non sono ancora in grado coprire i propri costi. Le ferrovie e gli offerenti di servizi di trasporto hanno libertà di scelta quanto al tipo di trazione impiegata. La Confederazione giudicherà le offerte in base all'efficienza e si concentrerà su quelle che assicurano il maggior potenziale di trasferimento a parità di contributo. In questo modo si aprirà la strada alle imprese ferroviarie e di trasporto combinato in grado di risolvere gli odierni problemi ai valichi di frontiera nel modo più innovativo e con gli investimenti più opportuni in campo tecnologico.
3. I ritardi, soprattutto nel trasporto internazionale per ferrovia, sono uno dei principali motivi del volume ancora insoddisfacente delle spedizioni di merci. La comparsa dell'elemento concorrenza nel traffico merci su rotaia, la separazione organizzativa tra infrastruttura e trasporti e la vigilanza della concorrenza attraverso organi indipendenti costituiscono gli elementi centrali della strategia mirante a ridurre l'attuale inaffidabilità. L'accordo sui trasporti terrestri offre un solido fondamento a riguardo con la concessione reciproca del libero accesso alla rete.
La scelta di un sistema per rintracciare le spedizioni e la sua applicazione rientrano nelle competenze aziendali delle imprese ferroviarie e di trasporto combinato e non dovrebbero pertanto essere oggetto di sovvenzioni federali.
4. Con la modifica dell'ordinanza del 2 settembre 1998 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) la potenza utile minima per i motori degli autoveicoli immatricolati in Svizzera per ogni tonnellata di peso totale è stata abbassata da 7,35 kW (10 PS) a 5,0 kW (6,8 PS). Tale riduzione è volta ad eliminare certi ostacoli al commercio e fa seguito all'adeguamento al diritto comunitario delle norme tecniche relative ai veicoli a motore.
Per esperienza, il Consiglio federale ritiene che sugli itinerari transalpini saranno sempre impiegati i veicoli più potenti. Non si può però escludere con certezza che su alcuni tratti autostradali con pendenza particolarmente accentuata e privi della corsia per veicoli lenti la riduzione della potenza minima potrebbe compromettere la sicurezza del traffico. Per tale ragione il Consiglio federale intende imporre su questi tratti, per motivi di sicurezza, un limite minimo di velocità per i camion. I particolari circa l'attuazione e il controllo di queste disposizioni saranno definiti in collaborazione con gli uffici cantonali competenti.
5. I Cantoni stanno elaborando insieme al DATEC un programma di controllo in materia che contempla le misure descritte nel messaggio sull'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE.
6. Con l'accordo sui trasporti terrestri la Svizzera e gli stati membri della CE si accordano reciprocamente il libero accesso alla rete ferroviaria. Anche le imprese ferroviarie e di trasporto combinato svizzere potranno quindi proporre i collegamenti menzionati nell'interpellanza, qualora li ritengano redditizi nell'ottica aziendale. I porti del Mare del Nord e del Mediterraneo sono dotati di un numero sufficiente di terminali di trasbordo per il traffico intermodale nave-treno.
Risposta del Consiglio federale.