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98.3683 · Interpellanza · 1998-12-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Come esposto dettagliatamente dal Consiglio federale nel rapporto sulla politica economica esterna del 1995, a partire dalla fine degli anni '80 si constata un doppio fenomeno a livello della struttura degli scambi internazionali. Da un lato, la globalizzazione dell'economia mondiale ha inciso in modo radicale sulla divisione internazionale del lavoro e sul comportamento delle imprese attive sul piano internazionale. Dall'altro, l'attuazione di accordi preferenziali a livello regionale, che si era in un primo tempo concentrata sul continente europeo, si è estesa ad altre regioni del mondo (NAFTA nell'America del Nord, MERCOSUR nell'America del Sud, ASEAN nell'Asia sudorientale).

Come sottolinea l'autore dell'interpellanza, il miglioramento dell'accesso ai mercati esteri è uno dei principali compiti della nostra politica economica esterna, per cui l'approccio deve tenere conto dell'evoluzione summenzionata.

Risposte alle domande

Ad 1

In seguito a diversi interventi parlamentari, il Consiglio federale si è già espresso a più riprese in merito all'utilità degli accordi di libero scambio. Esso rinvia l'interpellante alle proprie risposte all'interrogazione ordinaria Tschopp del 7 dicembre 1995 (95.5216), alla mozione di minoranza Walter Frey del 13 febbraio 1996 (96.3006), alla mozione del Gruppo del Partito svizzero della libertà del 7 marzo 1996 (96.3048) e all'interpellanza Eberhard del 19 marzo 1998 (98.3124). Riassumendo gli aspetti essenziali, il Consiglio federale rileva che gli accordi di libero scambio costituiscono degli strumenti tradizionali della politica commerciale praticata dalla Svizzera, che garantiscono alle imprese del nostro Paese un accesso supplementare ai mercati esteri; strumenti analoghi consentono pure di superare o prevenire discriminazioni di fronte alle quali potrebbero trovarsi le imprese svizzere. Nel corso degli ultimi anni la Svizzera ha concluso, tramite l'AELS, tutta una serie di accordi di libero scambio con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, compresi gli Stati baltici, nonché con alcuni Paesi mediterranei. Mediante questo approccio, essa ha seguito la politica del nostro principale partner, l'Unione europea. Attualmente sono in corso negoziati con altri Paesi dell'area mediterranea e con il Canada. Il Messico, il Cile e i Paesi che fanno parte del MERCOSUR sono chiamati ad attirare l'attenzione dell'AELS in una fase successiva. L'accordo di libero scambio che sta per essere negoziato con il Canada dovrebbe essere concluso nel corso di quest'anno. Come già menzionato, uno degli obiettivi dell'AELS consiste nel non trovarsi svantaggiata sui mercati esteri nei confronti dei principali partner concorrenti che beneficiano di accordi preferenziali con Paesi terzi.

Ad 2

Uno dei principi fondamentali dell'OMC è quello della clausola della nazione più favorita, il quale garantisce che le concessioni accordate da un membro dell'OMC a un partner hanno effetto per tutti i membri di tale organizzazione. Quest'ultima riconosce tuttavia che la liberalizzazione graduale del commercio può essere promossa concludendo accordi intesi a ottenere un'integrazione più stretta delle economie dei Paesi che partecipano a tali accordi. In virtù dell'articolo XXIV dell'accordo GATT/OMC, l'attuazione di zone di libero scambio e di unioni doganali è quindi autorizzata quale deroga alla clausola della nazione più favorita. Tuttavia, i dazi devono essere mediamente più elevati nel commercio praticato con Stati terzi unicamente prima della conclusione di una di queste due forme di integrazione. In altri termini: la maggiore preoccupazione dell'OMC consiste nell'assicurare che i Paesi terzi non siano danneggiati dall'attuazione di accordi preferenziali. La motivazione economica, ma anche politica, di tali accordi è data dal fatto che essi sono in grado di produrre effetti di creazione degli scambi sia tra i Paesi membri che nei confronti dei Paesi terzi. Per quanto concerne la Svizzera, constatiamo che il nostro commercio con i partner che praticano il libero scambio tende ad aumentare sensibilmente.

Ad 3

L'articolo XXIX capoverso 8b dell'accordo GATT/OMC definisce le condizioni che devono essere soddisfatte nel caso di un accordo di libero scambio, vale a dire: i dazi e le altre regolamentazioni commerciali devono essere eliminati per la maggior parte degli scambi commerciali che concernono i prodotti originari dei territori che costituiscono la zona di libero scambio.

Più di 60 accordi regionali che rivestono la forma di unioni doganali o di zone di libero scambio vengono attualmente esaminati presso l'OMC. Alcune difficoltà di interpretazione hanno finora impedito che vengano tratte conclusioni definitive in merito alla compatibilità di talune disposizioni di accordi individuali dal punto di vista delle norme dell'OMC. Per quanto riguarda i prodotti agricoli, la nozione di "essenziale degli scambi commerciali" si trova al centro dei dibattiti. Numerosi accordi di libero scambio, tra cui, ad esempio, quello concluso tra la Svizzera e l'Unione europea nel 1972, coprono soltanto pochissimi prodotti agricoli, senza che finora siano stati considerati incompatibili con le norme dell'OMC. Il comitato competente prosegue i suoi lavori: non occorre tuttavia attendersi che giunga a delle conclusioni nel prossimo futuro. Per quanto attiene al rilascio di concessioni agricole nell'ambito della negoziazione di accordi di libero scambio, esse vengono accordate in modo puntuale in basa a interessi reciproci e senza mettere in discussione il livello di protezione alla frontiera. Inoltre, in materia di prodotti agricoli e in particolare nei confronti dei Paesi d'oltre mare, il Consiglio federale intende mantenere la linea che la Svizzera ha seguito in relazione a concessioni preferenziali già convenute fra Paesi dell'AELS, con l'UE o con altri Stati con i quali il nostro Paese ha concluso o sta per concludere accordi di libero scambio.

Ad 4

Le domande dell'interpellante verranno affrontate in modo dettagliato nell'ambito del Rapporto d'integrazione 1999.

Risposta del Consiglio federale.