99.1004 · Interrogazione ordinaria · 1999-03-01
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Sono esenti dall'IVA le organizzazioni intergovernative (organizzazioni internazionali) con sede in Svizzera enumerate più sotto, il cui statuto giuridico si basa sul diritto internazionale pubblico:
a) ONU e istituzioni specializzate delle Nazioni Unite con sede in Svizzera
- Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), Accordo dell'11 giugno/1° luglio 1946 (RS 0.192.120.1);
- Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIT), Accordo dell'11 marzo 1946 (RS 0.192.120.282);
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Accordo del 21 agosto 1948
(RS 0.192.120.281);
- Unione postale universale (UPU), Scambio di lettere del 5 febbraio/22 aprile 1948 (RS 0.192.120.278.3);
- Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), Accordo del 10 marzo 1955 (RS 0.192.120.242);
- Ufficio internazionale di Educazione (BIE), Accordo del 15 novembre 1946 (RS 0.192.122.41) e scambio di lettere del 30 gennaio/25 febbraio 1969
- Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), Accordo del 22 luglio 1971 (0.192.120.278.41);
- Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), Accordo del 9 dicembre 1970 (RS 0.192.122.23).
b) Altre organizzazioni intergovernative con sede in Svizzera
- Banca dei regolamenti internazionali (BRI), Accordo del 10 febbraio 1987
(RS 0.192.122.971.3);
- Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), Scambio di lettere del 7 aprile/3 maggio 1954 (RS 0.192.122.935);
- Organizzazione Europea per le Ricerche Nucleari (CERN), Accordo dell'11 giugno 1955 (RS 0.192.122.42);
- Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), Accordo del 10 febbraio 1988 (RS 0.742.403.1; 0.192.122.74);
- Associazione europea di libero scambio (AELS), Accordo del 10 agosto 1961 (RS 0.192.122.632.3);
- Organizzazione internazionale della Protezione civile (OIPC), Accordo del 10 marzo 1976 (RS 0.192.122.52);
- Organizzazione mondiale del commercio (OMC), Accordo del 2 giugno 1995 (RS 0.192.122.632);
- Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), Accordo del 17 novembre 1983 (RS 0.192.122.25);
- Ufficio internazionale dei tessili e dell'abbigliamento (BITH), Accordo del 18 maggio 1987 (RS 0.192.122.632.5);
- Centro Sud (CS), Accordo del 20 marzo 1997 (RS: non ancora pubblicato);
- Corte di Conciliazione e d'Arbitrato in seno all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (COSCE), Accordo del 17 novembre 1997
(RS: non ancora pubblicato);
- Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), Accordo del 19 marzo 1993 (RS 0.192.122.50);
- Lega delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (FISCR), Accordo del 10 luglio 1952 (RS 0.192.122.51) e Accordo del 29 novembre 1996;
- Unione interparlamentare (UIP), Accordo del 28 settembre 1971
(RS 0.192.121.71).
Sono esenti dall'IVA le seguenti organizzazioni non governative con sede in Svizzera, il cui statuto giuridico si basa sul diritto internazionale pubblico e alle quali il Consiglio federale ha riconosciuto un carattere intergovernativo predominante:
- Associazione del Trasporto aereo internazionale (IATA), Accordo del 20 dicembre 1976 (RS 0.192.122.748);
- Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN), Accordo del 17 dicembre 1986 (RS 0.192.122.451).
2. Tutte le organizzazioni e gli enti di cui sopra sono pure esenti dall'imposta federale diretta. Lo stesso dicasi per le seguenti organizzazioni non governative, alle quali il Consiglio federale ha riconosciuto un carattere intergovernativo predominante: Società internazionale di telecomunicazioni aeronautiche (SITA), Accordo del 4 giugno 1992 (RS 0.192.122.784) e Consiglio internazionale degli aeroporti (ACI), Accordo del 30 gennaio 1997 (RS: non ancora pubblicato). Nel 1981 il Comitato Internazionale Olimpico si è visto riconoscere dal Consiglio federale uno statuto d'utilità pubblica ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3 del decreto concernente l'imposta federale diretta (decisione pubblicata dall'AFC in "Internationales Steuerrecht der Schweiz", volume V, pag. 268). Conformemente all'articolo 56 lettera g della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), questa decisione è stata sostituita con il decreto del Consiglio federale del 16 settembre 1998. Al riguardo occorre osservare che, secondo questa disposizione, tutte le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, sono esenti dall'imposta per quanto concerne l'utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini.
3. Nel caso delle organizzazioni intergovernative, i funzionari stranieri sono esenti dall'imposta federale diretta sui loro stipendi ed emolumenti. I funzionari di nazionalità svizzera possono esserlo a condizione che esista un'imposizione interna da parte dell'organizzazione internazionale.
Siccome si tratta di organizzazioni non governative di carattere intergovernativo predominante, unicamente i collaboratori stranieri sono esenti dall'imposta federale diretta sui loro stipendi ed emolumenti.
4. A parte il Comitato internazionale della Croce Rossa che beneficia di un accordo di sede, la Lega delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa beneficiava di un accordo di natura fiscale conchiuso il 10 luglio 1952. Dal 29 novembre 1996 questa organizzazione beneficia di un accordo di sede che ha sostituito l'accordo di natura fiscale.
5. La competenza del Consiglio federale di concludere accordi con organizzazioni internazionali, intesi a stabilire il loro statuto giuridico nella Svizzera, si fonda sul Decreto federale del 30 settembre 1955 (RS 192.12). Tenuto conto di questa delega di competenze, il Parlamento non si esprime sulla conclusione di simili accordi. Il messaggio esplicativo del Consiglio federale concernente lo statuto giuridico nella Svizzera dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali (FF 1955 II pagg. 389 segg., edizione francese) riguardava le organizzazioni intergovernative (OI). In quest'ambito il Consiglio federale ha conchiuso accordi di sede che concernono l'insieme dei privilegi e delle immunità, compresi i privilegi fiscali.
a) Accordi di sede
Gli accordi di sede hanno lo scopo di permettere alle organizzazioni di esercitare la loro attività in Svizzera con tutta l'indipendenza necessaria per adempiere le loro funzioni. In questo caso si tratta segnatamente di accordare l'inviolabilità dei locali e degli archivi, di mettere al riparo i loro beni da misure restrittive all'entrata, all'uscita o all'interno del Paese, di garantire loro la libertà di riunione e di permettere loro di intrattenere liberamente relazioni con gli Stati membri. Oltre alle immunità e ai privilegi dell'organizzazione, di regola gli accordi prevedono immunità e privilegi a favore dei funzionari dell'organizzazione. Tanto per l'organizzazione propriamente detta, quanto per i suoi funzionari, i mezzi utilizzati si rifanno al regime delle missioni diplomatiche.
I privilegi fiscali previsti sono giustificati dalla necessità di preservare la parità di trattamento e la neutralità fiscale degli Stati membri delle organizzazioni intergovernative. Questa parità tra gli Stati sarebbe rimessa in discussione se gli Stati in cui hanno sede OI potessero farsi rimborsare una parte dei loro contributi a questi organismi tramite un prelievo fiscale sulle retribuzioni che versano. L'immunità fiscale è autorizzata nell'interesse delle OI nell'ambito della realizzazione dei loro obiettivi e tenuto conto dei vincoli imposti ai loro membri. Essa non mira a procurare un vantaggio personale ai funzionari internazionali (cfr. ad esempio articolo V, Sezione 17 dell'Accordo su i privilegi e le immunità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dell'11.6./1.7.1946). Questi accordi di sede sono stati enumerati al numero 1 a) e b).
b) Accordi di natura fiscale
Per far fronte alla concorrenza internazionale, il Consiglio federale, interpretando in modo esaustivo il suddetto accordo, ha sviluppato una politica di accoglienza nei confronti di un determinato numero d'istituzioni, organizzazioni non governative che ha giudicato "di carattere intergovernativo predominante": tuttavia con esse sono stati conclusi soltanto accordi di portata limitata all'esenzione fiscale. Per concludere accordi del genere i cinque criteri considerati sono:
- la maggioranza dei membri dell'organizzazione deve essere composta da Stati, organizzazioni di diritto pubblico o entità che esercitano compiti pubblici;
- la struttura interna dell'organizzazione deve ricalcare quella di un'organizzazione intergovernativa;
- le risorse finanziarie devono essere in maggioranza di origine pubblica;
- l'organizzazione deve esercitare funzioni in un settore delle relazioni interstatali;
- la Svizzera deve avere un interesse particolare perché l'organizzazione abbia la sede sul suo territorio.
Questi accordi di natura fiscale sono contenuti nei numeri 1 e 2 di cui sopra nell'espressione "Organizzazioni non governative con sede in Svizzera, alle quali il Consiglio federale ha riconosciuto un carattere intergovernativo predominante".
6. Le suddette liste e la risposta al numero 2 designano le organizzazioni e la data di conclusione degli accordi. Tali accordi sono conclusi per una durata illimitata, ma possono essere denunciati con preavviso.
7. Gli sgravi fiscali sono accordati dal Consiglio federale nell'ambito della delega di competenze menzionata al numero 5 in occasione della conclusione di accordi che rientrano nel diritto internazionale pubblico. Di conseguenza questi non possono essere denunciati senza motivi importanti. Il DFGP e il DFAE stanno preparando una legge federale, al fine di disciplinare i privilegi e le immunità, compresi quelli fiscali che devono essere accordati a istituzioni internazionali.
Risposta del Consiglio federale.