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99.1016 · Interrogazione ordinaria urgente · 1999-03-01

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole della grande importanza di uno smaltimento sicuro delle scorie radioattive. Le possibilità di smaltimento devono essere attentamente verificate; ne consegue che le forme di eliminazione delle scorie attraverso l'esportazione non saranno prese in considerazione se la loro sicurezza non sarà dimostrata.

Il Consiglio federale risponde come segue alle singole domande:

1.+6. Il Consiglio federale non è stato informato dell'avvio delle trattative tra l'industria svizzera dell'energia e la Russia prima che la notizia fosse diffusa dai media. Stando a quanto riportato dai gestori delle centrali atomiche, a partire dalla fine del 1998 vi sono stati ulteriori contatti con le autorità russe. Discussioni concrete per definire gli obiettivi non hanno però avuto seguito.

2. L'industria svizzera dell'energia non si è rivolta a nessuna autorità federale in vista dell'ottenimento di una licenza di esportazione in Russia.

3.+4 Non è stata presentata alcuna domanda per il rilascio di una licenza di esportazione in Russia. Per questo motivo non si può attualmente né definire lo svolgimento di una procedura di autorizzazione, né procedere ad un'analisi più precisa per valutare se le condizioni di licenza potrebbero essere soddisfatte.

L'Ufficio federale dell'energia, quale autorità competente per l'importazione, l'esportazione e il transito di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari, deve, nel valutare una domanda di autorizzazione, rispettare le prescrizioni sulla radioprotezione (art. 11 cpv. 3 lett. b dell'ordinanza sull'energia nucleare). L'articolo 25 cpv. 3 della legge sulla radioprotezione sancisce che in linea di massima le scorie radioattive prodotte in Svizzera devono essere eliminate all'interno del Paese. Nell'ordinanza sulla radioprotezione il Consiglio federale stabilisce quando rilasciare eccezionalmente un permesso. Giusta l'art. 93 di detta ordinanza, un'autorizzazione per l'esportazione di scorie radioattive può essere rilasciata in via eccezionale se si ha la garanzia che nello stato di destinazione sono applicate sufficienti misure di sicurezza, se è a disposizione un deposito definitivo idoneo e corrispondente allo stato della scienza e della tecnica e se l'eliminazione avviene nel quadro di una convenzione di diritto internazionale pubblico.

5.+9. In linea di massima i gestori delle centrali nucleari sono liberi di stipulare dichiarazioni d'intenti con i partner stranieri. Dichiarazioni d'intenti o accordi privati del settore economico non sono in nessun modo vincolanti per la Confederazione. Determinante per la valutazione di una domanda di esportazione è l'osservanza delle prescrizioni legali.

7.+8. Nessuna autorità federale è stata informata delle trattative tra l'industria dell'energia e le autorità russe. Le autorità federali sono però al corrente dei contatti in corso da anni tra i gestori degli impianti nucleari e i partner stranieri, nell'ambito dei quali sono analizzate anche le possibilità di progetti internazionali o bilaterali per il deposito finale di scorie radioattive. A questo proposito il Consiglio federale si è già espresso a più riprese.

Risposta del Consiglio federale.