99.1021 · Interrogazione ordinaria · 1999-03-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. a) Per principio la confisca compete ai Cantoni. La ricerca sulle somme confiscate si è rivelata estremamente difficile in quanto nei conti cantonali non vi sono rubriche dedicate ai valori confiscati. I Cantoni che hanno istituito un fondo speciale per la lotta alla tossicodipendenza (vedere punto 4) ci hanno tuttavia potuto fornire dati in proposito.
Ginevra
Friburgo
Vaud
1995: 15'304'608 FrS
1996: 1'218'209 FrS
1997: 6'076'575 FrS
1998: 3'880'524 FrS
1997: 6'500 FrS
1998: 14'300 FrS
1999: 156'294 FrS
1997: 2'622'971 FrS
1998: 48'872'854 FrS
b) Eccezionalmente, quando si tratta di stupefacenti, il procuratore generale della Confederazione può ordinare indagini, se gli atti punibili sono stati totalmente o parzialmente commessi all'estero o in più Cantoni (art. 29 cpv. 4 LStup e 259 PP) e, in caso di sospensione delle indagini, ordinare la confisca di oggetti e valori (art. 73 PP). Dal 1994, è stato confiscato un importo pari a circa 128'000 FrS; attualmente, il valore degli averi sequestrati è di circa 3'700'000 FrS e di circa 127'000'000 US$.
Sul piano internazionale, dal 1992, la Svizzera ha concluso vari accordi di ripartizione con gli USA concernenti casi di stupefacenti. In relazione all'estradizione, la Confederazione ha incassato fino a oggi circa 25'526'000 FrS.
c) Occorre tuttavia tener presente che gli importi dei valori confiscati sono soggetti a forti variazioni soprattutto se sono collegati con un affare particolarmente importante.
2. a) Nella legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale non vi è alcuna disposizione sulla ripartizione dei valori confiscati. In mancanza di una regolamentazione legale, le autorità svizzere hanno dunque concluso di volta in volta accordi sulla ripartizione, soprattutto con gli USA e il Canada; normalmente gli averi confiscati sono ripartiti metà ciascuno fra la Svizzera e lo Stato estero.
b) Sul piano interno, per contro, giusta l'articolo 381 del Codice penale, i Cantoni dispongono circa le confische prononunciate in applicazione del Codice penale; nelle cause giudicate dalle Assise federali o dalla Corte penale federale, dispone invece la Confederazione. Il Codice penale non disciplina né la ripartizione fra Cantoni nel caso in cui più Cantoni partecipano a una procedura penale, né la ripartizione fra Cantoni e Confederazione nelle cause federali delegate ai Cantoni o nei casi di assistenza giudiziaria internazionale.
La mancanza di una regolamentazione chiara e precisa favorisce l'insorgere di conflitti. Il più noto fra tutti è certamente l'affare Arana de Nasser. Dopo trattative durate per anni, i Cantoni di Zurigo e di Vaud e la Confederazione hanno convenuto una chiave di ripartizione del 40% per ciascuno dei due Cantoni e del 20% per la Confederazione dell'importo di 120 milioni di franchi che spettava alla Svizzera.
3. Come risulta dal punto 2, le basi legali sul settore in questione sono rare e insufficienti. Ragion per cui, sia per prevenire i conflitti, sia per colmare le lacune della nostra legislazione, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha istituito, nell'ottobre del 1998, la Commissione peritale "sharing" incaricata di:
- individuare i casi di specie a livello nazionale e internazionale che richiedono una regolamentazione legale della ripartizione dei proventi delle confische,
- individuare un metodo di ripartizione che tenga conto delle spese assunte dalle collettività in causa e che sia atto a motivare un perseguimento penale efficace,
- stabilire se le nuove disposizioni debbano essere inserite nelle leggi federali attualmente in vigore (AIMP, CP, PP) oppure in una nuova legge,
- esaminare in quale misura gli averi confiscati debbano essere destinati a scopi particolari.
È previsto che la Commissione peritale "sharing" presenti l'avamprogetto di legge e il rapporto esplicativo per l'autunno del 1999.
4. a) Normalmente, sia i Cantoni che la Confederazione versano i proventi delle confische nelle loro casse di Stato.
Tre Cantoni hanno adottato disposizioni sull'impiego dei proventi del traffico illecito di stupefacenti e istituito un fondo speciale: Ginevra nel 1994, Friburgo nel 1996 e Vaud nel 1997. Il Canton Friburgo impiega tali proventi per contribuire al finanziamento dell'informazione e delle misure di prevenzione in materia di tossicodipendenza, degli strumenti di polizia e giudiziari destinati alla lotta contro gli stupefacenti, delle cure medico-sociali dei tossicodipendenti come pure dei programmi di colture e attività alternative nei Paesi di produzione e/o trasformazione della droga. Nel Canton Ginevra, tali proventi sono destinati unicamente alla prevenzione in materia di tossicodipendenza e all'aiuto ai Paesi del terzo mondo. Da parte sua il Canton Vaud ha esteso l'impiego di tali proventi alla prevenzione e alla lotta contro l'alcoolismo.
b) Conformemente al suo mandato (vedere punto 3), l la Commissione peritale "sharing" instituita dal Dipartimento federale di giustizia e polizia sta valutando se sia più opportuno emanare una regolamentazione federale sull'impiego dei proventi confiscati derivanti dal traffico illecito di stupefacenti o lasciare tale compito alle collettività interessate (e quindi anche alla Confederazione per quanto riguarda i proventi delle confische, che le spettano).
5. a) Nella maggior parte dei Paesi i proventi confiscati derivanti dal traffico illecito di stupefacenti finiscono nelle casse dello Stato.
È segnatamente il caso in Germania, Austria e Canada. In Austria si era pensato di utilizzare i proventi confiscati per la repressione del traffico illecito di stupefacenti e per il trattamento dei tossicodipendenti: l'idea non è tuttavia stata ripresa nella legge sugli stupefacenti. La legge canadese prevede espressamente che gli accordi sulla ripartizione devono indicare che i proventi ricevuti in base all'accordo non sono subordinati ad alcuna condizione.
b) Secondo le informazioni fornite dall'Istituto svizzero di diritto comparato, alcuni Paesi hanno adottato - o hanno intenzione di adottare - disposizioni speciali sulla destinazione dei proventi confiscati derivanti dal traffico illecito di stupefacenti.
- Nel 1992, il legislatore lussemburghese ha istituito un fondo di lotta contro il traffico illegale di stupefacenti; detto fondo, che è alimentato mediante i beni confiscati in virtù della legge sugli stupefacenti, deve favorire l'elaborazione, il coordinamento e la messa in opera di mezzi per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti, contro la tossidipendenza e contro tutti gli effetti diretti e indiretti legati a tali pratiche illecite.
- In Francia, i valori confiscati finiscono nelle casse dello Stato. Ciononostante il 17 marzo 1995 il Primo Ministro ha emanato un decreto in base al quale i proventi derivanti dalla confisca di beni mobili o immobili delle persone riconosciute colpevoli di infrazioni in materia di traffico di stupefacenti vanno destinati al preventivo degli affari sociali e ripartiti fra i ministeri che concorrono alla lotta contro la tossicodipendenza; tali proventi devono servire in particolare a migliorare gli equipaggiamenti e i mezzi operativi, ma non alla remunerazione del personale.
- In Italia, i beni mobili e immobili confiscati nel quadro di operazoni antidroga possono essere assegnati sia agli organi di polizia per essere impiegati nella lotta antidroga sia ad associazioni o comunità che operano in favore del reinserimento dei tossicodipendenti; se i beni sono venduti, il ricavato è ripartito fra il Ministero degli Interni, quello della Sanità (con vincolo di essere impiegato per attività di reinserimento dei tossicodipendenti) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (per interventi nel campo della prevenzione e del reiserimento dei tossicodipendenti, compreso il reinserimento professionale).
- Infine, in Belgio, l'amministrazione sta elaborando un progetto che prevede l'assegnazione dei beni confiscati al finanziamento, per il tramite del sistema dell'assicurazione malattia-invalidità, di centri per la cura della tossicodipendenza.
Risposta del Consiglio federale.