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99.1032 · Interrogazione ordinaria · 1999-03-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il 28 aprile 1999 il Consiglio federale ha approvato e trasmesso alle Camere federali il messaggio provvisorio concernente i sette accordi bilaterali con l'Unione europea e gli emendamenti di legge necessari per la loro applicazione nonché le misure di accompagnamento in materia di libera circolazione delle persone e di trasporti terrestri. Esso comprende inoltre una legge speciale sul trasferimento del traffico merci.

Insieme agli elementi portanti della politica interna che sono la TTPCP, la riforma delle ferrovie e più avanti la NFTA, l'accordo sui trasporti terrestri costituisce una premessa indispensabile sul piano internazionale per l'attuazione della politica svizzera volta al trasferimento del traffico merci e quindi all'ottemperanza del dettato costituzionale dell'articolo per la protezione delle Alpi. Dato che questi elementi portanti produrranno il loro pieno effetto solo dopo un certo lasso di tempo, il Consiglio federale intende adottare delle misure accompagnatorie perché il trasferimento del traffico merci attraverso le Alpi dalla strada alla rotaia avvenga in misura più accentuata già nella fase di transizione.

Le misure d'accompagnamento agiscono sia sul trasporto ferroviario che su quello stradale. Principalmente consistono nel ricorso a strumenti del libero mercato e ad incentivi per migliorare le condizioni quadro a favore della ferrovia, in modo da accrescerne l'efficienza e l'attrattiva, così da poter assorbire un volume maggiore di traffico.

Riguardo alle singole domande

1. Secondo le conoscenze attuali, non si deve prevedere un aumento massiccio del traffico pesante sugli assi di transito in seguito all'accordo bilaterale con l'Ue sui trasporti terrestri. Nel 1993, l'anno più recente della statistica differenziata relativa al trasporto merci, nel traffico interno sono stati percorsi 1'642 mio. di chilometri-veicolo (con riferimento ai veicoli di peso superiore a 3,5 t) e nel traffico d'importaziono e d'esportazione sono stati registrati 373 mio. di chilometri-veicolo. Nel frattempo questi dati sono probabilmente aumentati, arrivando rispettivamente a 1'870 mio. di chilometri-veicolo per il traffico interno e a circa 460 mio. di chilometri-veicolo per le importazioni ed esportazioni.

Sulla base di indagini approfondite condotte da esperti, si può ritenere che il chilometraggio percorso nell'ambito del traffico interno fino al 2003 rimarrà pressoché costante, per aumentare poi nel quadro dell'incremento generale dei trasporti. Nel 2010 la prestazione chilometrica potrebbe aumentare circa del 20%. Nel traffico d'importazione e d'esportazione, l'effetto più marcato delle misure applicate alla rotaia dovrebbe essere un mantenimento delle prestazioni chilometriche ad un livello costante fino al 2010.

Se però rimanessero in vigore gli attuali strumenti della politica dei trasporti (limite delle 28 t, tassa forfettaria sul traffico pesante), il trasporto stradale delle merci aumenterebbe in misura decisamente più rilevante. Nel traffico interno si arriverebbe in questo caso nel 2010 a circa 2'750 mio. di chilometri-veicolo, con un aumento rispetto ad oggi del 50% circa. Nel traffico d'importazione e d'esportazione si arriverebbe nel 2010 a circa 590 mio. di chilometri-veicolo, con un incremento quindi del 30% circa. L'innalzamento del limite di peso e la contemporanea introduzione della TTPCP, come previsto nell'accordo sui trasporti terrestri, porteranno quindi a un regresso del trasporto stradale delle merci rispetto alla situazione ottenuta con la politica attuale (limite delle 28 t e tassa forfettaria sul traffico pesante).

Per il traffico attraverso le Alpi si mira ad una stabilizzazione nella fase di transizione fino al 2004. A partire dal 2005 e ancor più dall'entrata in servizio della galleria di base del Lötschberg il trasporto stradale delle merci dovrà calare gradualmente fino a raggiungere, al più tardi un anno dopo l'apertura al traffico della galleria di base del San Gottardo, l'obiettivo di 650'000 passaggi di camion all'anno attraverso i quattro principali valichi alpini.

Tra le misure d'accompagnamento all'accordo bilaterale sui trasporti terrestri con l'Ue il Consiglio federale propone poi, come intervento d'emergenza per garantire la sicurezza dei trasporti e lo scorrimento del traffico in transito attraverso le Alpi, di ridirezionare il traffico pesante transalpino a livello nazionale in caso di gravi ingorghi. L'attuazione di questa disposizione avverrà in maniera non discriminatoria e sarà regolamentata mediante un'ordinanza.

2. L'asse Stoccarda - Zurigo - Zugo - San Gottardo non è molto interessante per il traffico pesante, data la qualità dell'infrastruttura. I tratti della A4 attraverso la regione del Weinland e la strada dell'Axen non sono predisposti per sostenere un grande volume di traffico e oltretutto Birmensdorf rappresenta da anni una strozzatura. Non vi è dunque motivo di pensare che l'accordo sui trasporti terrestri creerà problemi nel distretto del Säuliamt.

a. La A4 dovrebbe essere terminata al più presto. Le possibilità del Consiglio federale di accelerare questo progetto sono tuttavia limitate, per motivi giuridici e tecnici. Le varie fasi della procedura e soprattutto il diritto di codecisione degli interessati sono sanciti nella legge federale sulle strade nazionali e non è prevista una procedura accelerata. Per di più, la costruzione della tratta interregionale Knonau - Hedingen richiederà circa 3 anni anche a un ritmo di lavoro sostenuto, mentre quella della galleria dell'Islisberg richiederà altri 5 anni.

b. Il distretto del "Säuliamt" non è un importante asse di transito per i veicoli pesanti: la deviazione di questo tipo di traffico verso un'altra regione non recherebbe alcun beneficio particolare e sarebbe difficilmente verificabile. Se però dovesse essere deciso un divieto o una limitazione della circolazione su determinate strade, sarebbero comunque i Cantoni interessati ad adottare i provvedimenti in questo senso in virtù dell'art. 3 cpv. 2 e 4 della legge sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01), fatte salve le competenze della Confederazione per le strade necessarie al grande transito (art. 2 cpv. 1 lett. a LCStr), tenendo presente che un divieto generalizzato di circolazione per i veicoli pesanti sarebbe in contraddizione con l'accordo sui trasporti terrestri.

Risposta del Consiglio federale.