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99.1067 · Interrogazione ordinaria urgente · 1999-05-31

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Poco prima della pubblicazione dell'accordo concluso fra il Dipartimento di giustizia americano e la ditta Roche a proposito del "cartello delle vitamine", le autorità svizzere sono state informate direttamente dalle autorità americane dell'esistenza di tale cartello. In seguito, l'Ambasciata svizzera di Washington è stata informata sui dettagli, nei limiti del segreto istruttorio che copre le procedure ancora pendenti negli Stati Uniti, in un colloquio con il Dipartimento di giustizia americano e i rappresentanti della Roche negli Stati Uniti.

1. Ripercussioni in Svizzera

Non vi è alcun dubbio che il "cartello delle vitamine", che ha avuto effetti a livello mondiale, abbia avuto anche ripercussioni in Svizzera. La Commissione della concorrenza (Comco) ha già adottato le misure necessarie per valutarne l'entità. Del resto la ditta Roche ha spontaneamente offerto la propria collaborazione per chiarire tale questione. Soltanto quando saranno disponibili i risultati sarà possibile rispondere con maggiore precisione ai punti esposti nell'interrogazione ordinaria urgente.

2. Cooperazione con le autorità estere di controllo nella questione "vitamine"

Cartelli del genere di quello che è stato scoperto dalle autorità americane possono agevolmente essere esaminati dalle autorità in materia di concorrenza dei Paesi coinvolti, segnatamente grazie a un meccanismo di notifica in vigore in seno all'OCSE. Secondo tale sistema, il Paese che si occupa di un determinato affare informa dell'apertura di una procedura i Paesi in cui le imprese interessate hanno la propria sede. In questo contesto la Svizzera, come si è già detto, è stata informata dalle autorità americane del caso "vitamine". Per contro, spetta alle autorità in materia di concorrenza del Paese in cui le imprese in questione hanno la loro sede il compito di ricercare le informazioni concernenti le ripercussioni a livello nazionale di un'intesa cartellistica (nel presente caso la Svizzera).

Forme di cooperazione più ampie esistono in virtù degli accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera, in particolare dell'accordo di libero scambio fra la Svizzera e l'Unione europea (UE). Nell'ambito di questi accordi le parti contraenti sono tenute a mettere a disposizione reciprocamente tutte le informazioni utili, quando si tratta di esaminare una limitazione della concorrenza che può arrecare pregiudizio al commercio fra le parti contraenti. Il Consiglio federale caldeggia un ricorso coerente a tali possibilità.

2.1 Non esistono differenze fondamentali di diritto materiale e procedurale tra la legislazione svizzera dell'abuso e le legislazioni europea e americana del divieto. Ciò vale in modo particolare per i cosiddetti cartelli "duri", che fissano orizzontalmente i prezzi, i quantitativi o ripartiscono i mercati. Il cartello delle vitamine era un cartello "duro" e sarebbe stato dichiarato illecito anche in base alla legislazione svizzera.

Una differenza sostanziale esiste invece a livello dell'applicazione della legislazione in materia di concorrenza: nel sistema del divieto in vigore negli Stati Uniti e nell'UE, i cartelli possono essere oggetto di sanzioni con effetto retroattivo; è quindi possibile infliggere multe, il cui importo corrisponde al danno economico provocato. Inoltre, secondo il diritto americano, le persone responsabili del cartello in questione possono essere perseguite penalmente. In Svizzera, per contro, possono essere pronunciate sanzioni unicamente se l'autorità ha constatato l'illiceità dell'accordo e se, malgrado tutto, le parti hanno continuato ad applicarlo. La legge federale sui cartelli (LCart) perde così la propria efficacia, soprattutto a livello della prevenzione degli accordi cartellistici.

Il capo del DFE ha pertanto incaricato la segreteria della Comco di esaminare contro quali abusi sarebbe opportuno pronunciare sanzioni e in quale misura un divieto dei cartelli sarebbe auspicabile. Dopo l'esame della questione e in caso di necessità, il Consiglio federale proporrà le necessarie modifiche della LCart e/o della Costituzione.

2.2 Una cooperazione con le autorità estere in materia di cartelli non sembra necessaria nel caso "vitamine". Le imprese che fanno parte del cartello collaborano - in misura differente - con le rispettive autorità della concorrenza, affinché queste ultime siano in grado di accertare una fattispecie.

Fallimento dell'autocontrollo

Il diritto delle società per azioni fornisce i mezzi necessari, sia agli azionisti che ai creditori, per far valere i loro diritti nell'eventualità in cui subissero un danno causato dalla società o da uno dei suoi organi. Sono in tal modo chiaramente presenti gli incentivi all'autocontrollo. Quest'ultimo è tuttavia indebolito dall'assenza di sanzioni retroattive nella surriferita legge sui cartelli.

Autorità svizzera in materia di concorrenza

4.1 Le autorità svizzere in materia di concorrenza ritengono che lo smantellamento del cartello mondiale delle vitamine dovrebbe essere sufficiente. La Comco ha quindi preso dei provvedimenti per verificare se tale smantellamento viene veramente effettuato. In base alla situazione giuridica dianzi illustrata, non vi è alcun motivo di aprire una procedura sanzionatoria: non esiste infatti una decisione la cui inosservanza possa essere oggetto di una sanzione.

4.2 La Comco non agisce soltanto in seguito a una denuncia o a un reclamo. Dall'entrata in vigore della nuova LCart, la segreteria è stata organizzata in modo da rendere possibile un'osservazione continua dei mercati. Ciò permette di agire invece di reagire e di fissare determinate priorità incentrate sull'efficacia.

Il Capo del DFE ha chiesto alla segreteria della Comco di allestire un bilancio intermedio sull'applicazione della LCart. Tale bilancio mostrerà se l'organizzazione delle autorità in materia di concorrenza, introdotta nel 1995, si è affermata o se invece occorre modificarla. In caso di necessità il Consiglio federale adotterà i provvedimenti che si impongono.

4.3 Sono state ordinate le necessarie misure di chiarimento.

5. Autorità mondiale della concorrenza

La comunità internazionale lavora attualmente nell'ambito dell'OMC per migliorare la cooperazione fra le diverse autorità degli Stati membri in materia di politica della concorrenza. La Svizzera sostiene tali sforzi. Una vera e propria armonizzazione del diritto cartellistico a livello mondiale e l'istituzione di un'autorità mondiale della concorrenza non sono invece elementi prioritari.

Risposta del Consiglio federale.