99.1072 · Interrogazione ordinaria · 1999-06-08
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le misure proposte non sono nuove e in parte vengono già applicate.
* Nell'ambito del decreto sui posti di tirocinio I sono state lanciate diverse campagne che, tra l'altro, avevano lo scopo di informare le aziende sulle possibilità e opportunità nel campo della formazione professionale di base. Queste campagne sono state integrate da prospetti informativi, indirizzati in particolare alle imprese senza alcuna esperienza nel settore della formazione.
* La Confederazione non prevede, per il momento, di stilare una lista delle imprese che si contraddistinguono per i particolari sforzi profusi nel campo della formazione. Siccome la gestione del mercato dei posti di tirocinio spetta in primo luogo ai Cantoni, un diretto intervento della Confederazione in questo settore non si impone. Il marchio di qualità menzionato nel presente intervento è stato introdotto da vari Cantoni e associazioni nel quadro del decreto sui posti di tirocinio I, ma, per il momento, non si dispone ancora di alcun dato sugli effetti di questo provvedimento. Le esperienze accumulate con il marketing nel settore del tirocinio mostrano che è soprattutto il contatto diretto fra i rappresentanti delle autorità cantonali e i responsabili delle aziende che porta alla creazione di nuovi posti di tirocinio. Su scala nazionale, i contatti dell'UFFT con le associazioni mantello dell'economia e con le grandi aziende esplicano gli stessi effetti.
* Occorre effettivamente aumentare in modo sensibile l'offerta di posti di tirocinio in seno all'amministrazione pubblica. La quota di apprendisti impiegati nell'amministrazione federale, infatti, è pari ad appena il 3% del totale degli effettivi. Fortunatamente l'effettivo degli apprendisti ha potuto essere aumentato del 10% nel 1997 (+ 77 nuovi posti di tirocinio) e dell'11% (+ 93 posti) nel 1998. Ora vengono offerti posti di tirocinio anche per informatici, per assistenti dei servizi di informazione e di documentazione nonché per mediamatici.
* Il Consiglio federale attribuisce una grande importanza alla qualità della formazione anche in seno alla sua amministrazione. Essa tuttavia risente della mancanza di diversificazione dell'offerta nonché di un problema di assistenza agli apprendisti legato al contingentamento degli effettivi del personale.
* La proposta di integrare nei mandati di prestazione per imprese statali e parastatali l'obbligo di formare apprendisti deve essere ancora esaminato. In particolare, si pone la questione intesa a sapere quali basi legali devono essere adattate o create per introdurre l'obbligo della formazione nei mandati di prestazione della Confederazione.
* Sempre più frequente è la richiesta secondo cui l'assegnazione delle commesse pubbliche dovrebbe essere vincolata all'attività formativa svolta dalle imprese. Il Consiglio federale sostiene questa richiesta, a patto però che l'attività formativa non diventi un criterio eliminatorio. L'attività formativa dovrebbe piuttosto essere apprezzata congiuntamente ad altri criteri. Non devono invece essere ammessi criteri che non hanno alcun nesso materiale con i mandati che costituiscono l'oggetto di una gara d'appalto.
2. Mandati di telefonia
La legislazione in materia di telecomunicazioni definisce quali condizioni devono essere soddisfatte dai fornitori di servizi di telecomunicazione per ottenere una concessione. Se un fornitore soddisfa le condizioni fissate, gli viene rilasciata una concessione. Il rilascio della concessione non può essere vincolato ad oneri complementari non sanciti dalla legge sulle telecomunicazioni come, ad esempio, l'obbligo di formare apprendisti.
Ai sensi dell'ordinamento sulle telecomunicazioni in vigore dal 1° gennaio 1998, il Consiglio federale non rilascia alcuna concessione ai fornitori di servizi di telecomunicazione. L'autorità preposta alle concessioni è la Commissione delle comunicazioni, indipendente dall'amministrazione. Questa decide liberamente nell'ambito della legge sulle telecomunicazioni, senza ricevere istruzioni dal Consiglio federale.
Determinanti in materia di aggiudicazione di commesse a favore dell'amministrazione federale sono le disposizioni della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici. Essa definisce i criteri di idoneità, all'articolo 9, e i criteri d'aggiudicazione, all'articolo 21. Sono ammessi solo criteri di idoneità che sono indispensabili affinché l'offerente possa eseguire con successo la commessa in questione (cfr. Messaggio 2 GATT, FF 1994 IV, pag. 1157). I criteri di aggiudicazione devono fondarsi sull'utilità economica che l'offerta, oggetto di valutazione, riveste per il committente e non possono contenere condizioni estranee alla commessa, tali da comportare una disparità di trattamento degli offerenti (cfr. Messaggio 2 GATT, FF 1994 IV, pag. 1161). I vantaggi indiretti per il committente non possono influenzare l'aggiudicazione; alla Confederazione non è pertanto consentito vincolare l'aggiudicazione delle sue commesse all'attività formativa di un'impresa.
Risposta del Consiglio federale.