99.1095 · Interrogazione ordinaria · 1999-06-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il 3 luglio 1997 il Governo svizzero e il Governo della Repubblica federale di Iugoslavia, quali rappresentanti di questi Stati, hanno firmato l'Accordo sul rimpatrio e la riaccettazione di cittadini svizzeri e iugoslavi soggiacenti all'obbligo di partenza. La nullità dei trattati internazionali è disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RS 0.111). I motivi citati in questa Convenzione per giustificare la non validità o nullità di un accordo internazionale, quali ad esempio dolo, corruzione o violenza, non sono concretamente dati. In particolare un accordo di diritto internazionale, che disciplina la riaccettazione e il rimpatrio dei propri cittadini, non contraddice il diritto internazionale cogente. Le indagini avviate dalla Corte penale internazionale dell'Aja nei confronti di varie personalità in carica nella Repubblica federale di Jugoslavia e le accuse rese note non intaccano la validità dell'Accordo sulla riaccettazione.
Risposta del Consiglio federale.