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99.1115 · Interrogazione ordinaria urgente · 1999-08-30

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il sistema dell'obbligo di garanzia e di restituzione ha dovuto essere introdotto rapidamente nel 1992 per poi venir ampliato con il decreto federale sulle misure di risparmio nell'ambito dell'asilo e degli stranieri, del 16 dicembre 1994. Nella riveduta legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 e nella riveduta ordinanza 2 sull'asilo in materia di finanziamenti il legislatore ha soprattutto accolto, a livello di legge e di ordinanza, i disciplinamenti già esistenti.

Dato il limitato numero di reazioni alla campagna d'invio di conti del 1997, l'UFR ha deciso di rivedere non soltanto i conti di garanzia contestati bensí tutti i conti di garanzia esistenti di richiedenti l'asilo e di persone provvisoriamente ammesse. Conseguenza di questa decisione è il rinvio del termine dei lavori della "Task Force SiRück" alla primavera del 2000. Tutti i titolari dei conti che hanno contestato l'estratto dei conti di garanzia sono stati informati del seguito della procedura della "Task Force SiRück" (cfr. anche risposta del Consiglio federale del 28 marzo 1999 all'interrogazione ordinaria Fankhauser, Boll. uff. 1999, CN 599 seg.). A causa dei ritardi nell'esame dei conti, tutti i titolari il cui conto non era stato ancora verificato entro la data prevista, e che hanno contestato il loro estratto, sono stati nuovamente informati il 14 maggio 1999 del differimento del progetto.

Ad domanda 1

Le direttive d'esecuzione concernenti l'obbligo di garanzia e di restituzione, entrate in vigore il 1° ottobre 1999 assieme alla riveduta legge sull'asilo e l'ordinanza 2 sull'asilo, mettono semplicemente in opera le nuove basi legali e non comportano in sé nessuna novità. Le disposizioni non determinano quindi una riorganizzazione nel campo dei conti di garanzia.

Prima di un eventuale cambiamento di sistema occorre procedere ad approfonditi chiarimenti di natura economica e amministrativa affinché si possano evitare in futuro i problemi sorti con la rapida introduzione dell'obbligo di garanzia (cfr. risposta della consigliera federale Ruth Metzler-Arnold, del 10 giugno 1999, all'interrogazione Fankhauser, Boll. uff. 1999, CN 615). Nell'agosto scorso (1999) l'UFR ha messo mano a questi lavori. Dopo un approfondito esame della questione della partecipazione ai costi di persone, che si trovano nel nostro Paese in virtú della legislazione sull'asilo, per spese inerenti a questo settore saranno sottoposte al Parlamento, al piú presto nel 2001, pertinenti soluzioni.

Subito dopo la liquidazione dei casi ancora in sospeso l'UFR trasmetterà nella primavera del 2000 a una ditta esterna i relativi lavori affinché, dopo il termine dei lavori della "Task Force SiRück" fino a un eventuale cambiamento di sistema non si producano di nuovo casi in sospeso, e affinché si possa attuare correttamente e con efficenza il sistema stabilito dal legislatore nella revisione della legge sull'asilo. I lavori saranno messi pubblicamente a concorso e la procedura d'appalto è già avviata. La necessaria riorganizzazione concerne però unicamente l'aspetto operativo e non l'obbligo di garanzia come tale.

Ad domanda 2

Deciso dal Consiglio federale, il divieto di lavorare per i richiedenti l'asilo e per le persone provvisoriamente ammesse entra in vigore il 1° settembre 1999 e scade il 31 agosto 2000. Tale divieto concerne unicamente le persone entrate in Svizzera in detto periodo. Tutti gli altri, richiedenti l'asilo, persone provvisoriamente ammesse o bisognose di protezione senza permesso di soggiorno, continuano a essere sottoposte all'obbligo di rimborso e di fornitura di garanzie. Ciò vale parimenti per coloro il cui divieto di lavorare è scaduto. Per tale ragioni le disposzioni di legge sull'obbligo delle prestazioni di garanzia da dedurre dal guadagno di un'attività lucrativa sono sempre necessarie e non contraddicono il limitato divieto di lavorare.

Ad domanda 3

Il 13 ottobre 1994 è stato concluso il contratto tra l'UFR e il Servizio finanziario delle Poste (in precedenza Direzione del traffico dei pagamenti dell'agenzia delle PTT) sulla gestione dei conti di garanzia. In materia di appalti pubblici vigeva per la Svizzera, a questa data, l'Accordo internazionale sugli appalti pubblici, del 12 aprile 1979. I mandati di prestazione di servizio sono stati esplicitamente esclusi dalla sfera d'applicazione di questo accordo. È soltanto con l'accordo internazionale successivo e con la relativa nuova legge federale sugli appalti pubblici, entrati ambedue in vigore il 1° gennaio 1996, che i mandati di prestazione di servizio sono sottoposti a procedura pubblica di gara d'appalto. Contratti già firmati non sono però toccati dal nuovo disciplinamento. La gestione dei conti di garanzia da parte del Servizio finanziario delle Poste non lede quindi né il diritto nazionale né quello internazionale. Se i chiarimenti circa un eventuale cambiamento del sistema (cfr. anche risposta alla domanda 1) dovessero conseguire il mantenimento del sistema esistente di prestazioni di garanzia, non è esclusa una pubblica messa a concorso ulteriore dei compiti del Servizio finanziario delle poste.

Ad domanda 4

Giusta le disposizioni transitorie della riveduta legge sull'asilo, del 26 giugno 1998, le procedure pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono rette dal nuovo diritto. La questione dell'applicabilità del nuovo diritto sarà di conseguenza disciplinata esplicitamente nella nuova legge. La data determinante per l'applicazione del nuovo diritto è fissata, dall'ordinanza 2 sull'asilo, con l'insorgere del motivo di conteggio del relativo conto di garanzia. Il nuovo diritto vale quindi cosí per tutte le procedure dell'ambito dell'obbligo di garanzia e di rimborso, nelle quali entra il motivo di conteggio dopo il 1° ottobre 1999 e che sono poi decise dall'UFR in prima istanza con il conteggio definitivo sul conto di garanzia. Tale disciplinamento corrisponde sia alla volontà del legislatore che ai principi giuridici generali nel quadro del diritto transitorio. Non siamo quindi di fronte a un trattamento non equo e anticostituzionale di persone con procedura d'asilo lunga e ancora pendente rispetto a persone con procedura d'asilo breve e già conclusa al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Ad domanda 5

Fino ad oggi, in base al termine di perenzione di cinque anni per far valere un deposito su di un conto di garanzia, non ci sono ancora stati casi di perenzione. In seguito alla proroga del termine di perenzione, nella riveduta legge sull'asilo del 26 giugno 1998, a dieci anni non ci saranno quindi, neanche per il prossimo lustro, casi di perenzione. In considerazione dei primi casi a ciò riferentisi l'UFR può provare senza incertezze l'origine di tutti i depositi accreditati alla Confederazione. Come previsto dal progetto "Task Force SiRück", l'UFR informa la delegazione delle finanze delle Camere federali ogni sei mesi sul disbrigo delle procedure pendenti (l'ultima volta con il rapporto intermedio IV del 25 giugno 1999). In questi rapporti si rimanda ogniqualvolta anche all'evoluzione generale degli obblighi di prestazione di garanzia e di rimborso. L'intero settore dell'obbligo di garanzia e di rimborso è inoltre costantemente sorvegliato dal servizio federale di controllo delle finanze, il quale fa annualmente rapporto della propria attività alla delegazione delle finanze delle Camere federali. In base ai dati disponibili all'UFR e accertati per ogni persona interessata è poi possibile mostrare in ogni momento al controllo federale delle finanze i crediti per i quali il termine di perenzione rischia di scadere dopo un conteggio finale avvenuto . Stendere un ulteriore rapporto o comunicare informazioni alla delegazione delle finanze delle Camere federali oltre a quello che già vien fatto non sembra quindi opportuno.

Risposta del Consiglio federale.

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