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99.1139 · Interrogazione ordinaria urgente · 1999-09-23

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad 1

Delle 130 persone che figurano sull'elenco comunicato dalle autorità ginevrine, 46 hanno ottenuto un visto presso le rappresentanze di Svizzera competenti. Le altre non sottostanno all'obbligo del visto per entrare in Svizzera. Giusta l'ordinanza, del 14 gennaio 1998, concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (OEnS), le rappresentanze di Svizzera all'estero possono rilasciare di propria competenza dei visti per soggiorni di tre mesi al massimo a stranieri che vengono in Svizzera per esercitarvi un'attività lucrativa senza assunzione d'impiego, sempreché l'attività non duri più di otto giorni in un periodo di 90 giorni. Le istruzioni precisano che questo disciplinamento s'applica segnatamente ai montatori al servizio di aziende straniere che partecipano in qualità di espositori a fiere che si tengono in Svizzera. In determinati casi in cui la durata dell'attività prevista supera gli otto giorni, è possibile che i visti siano stati rilasciati per errore senza che siano state consultate le autorità competenti all'interno del Paese. L'errore si è rivelato in parte dovuto a una conoscenza imprecisa o insufficiente delle istruzioni, le quali sono state recentemente modificate su questo punto a motivo dell'entrata in vigore dell'OEnS. Nel frattempo sono stati adottati i provvedimenti necessari.

Ad 2 - 4

I montatori al servizio di aziende straniere che partecipano in qualità di espositori a fiere che si tengono in Svizzera devono notificare la loro entrata entro otto giorni alle autorità di polizia degli stranieri del luogo di residenza in vista del regolamento delle loro condizioni di soggiorno (art. 2 LDDS). Lo straniero non ha bisogno di alcun permesso per i giorni che precedono il termine di notificazione dell'entrata previsto dalla legge. L'obbligo di notificare l'entrata concerne sia le persone che sottostanno all'obbligo del visto sia le persone che non sottostanno a tale obbligo. Il visto non dispensa tuttavia lo straniero dall'obbligo di notificare l'entrata alle competenti autorità cantonali entro il termine previsto né di sollecitare il necessario permesso di dimora e di lavoro. Spetta alle autorità cantonali esaminare le condizioni d'esercizio di un'attività lucrativa (vedi art. 6segg. dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri, OLS) e controllare che siano rispettate le pertinenti disposizioni legali. I Cantoni determinano la procedura. Onde accelerare la stessa, le competenti autorità cantonali hanno sviluppato una procedura particolare di rilascio di permessi di dimora e di lavoro di breve durata alle persone che lavorano al PALEXPO. Tale procedura si fonda sulla domanda dell'espositore. Nel frattempo, il Cantone ha avviato un'inchiesta, al termine della quale esamineremo se s'impongono ulteriori provvedimenti volti a garantire il rispetto delle nostre istruzioni.

Ad 5

Le competenti autorità cantonali esigono, giusta l'articolo 9 capoverso 1 dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS) che i salari corrispondano alle condizioni locali e di categoria. L'autorità cantonale non può però esigere che il salario effettivo sia versato in Svizzera e in franchi svizzeri, dal momento che i lavoratori interessati - distaccati a Ginevra per un periodo molto breve - sono vincolati da un contratto di diritto privato basato sul diritto civile del loro Paese di provenienza. Onde procedere a controlli e vegliare al rispetto delle prescrizioni svizzere, l'autorità cantonale può però esigere una scheda della retribuzione con conteggio completo, che includa le prestazioni supplementari versate in Svizzera.

Ad 6

Per ridurre il rischio di un dumping salariale imputabile a un'ammissione liberalizzata del personale straniero, il Consiglio federale ha proposto al Parlamento un pacchetto di misure d'accompagnamento. L'adozione di una nuova legge sui lavoratori distaccati riveste un'importanza primordiale nei casi di mandati di prestazione di servizi. Le principali disposizioni vigenti in Svizzera per la protezione dei lavoratori (salario, vacanze, durata del lavoro, igiene e sicurezza sul lavoro, parità uomo-donna, protezione della donna e del minorenne) saranno applicabili a tutti i lavoratori stranieri ammessi in Svizzera secondo la formula del distaccamento temporaneo, indipendentemente dalla loro cittadinanza o da quella della società che li impiega.

Per i lavoratori e le aziende originari di Stati non membri dell'UE resterà per principio in vigore la procedura del permesso che implica un controllo preliminare delle prescrizioni del mercato del lavoro.

Risposta del Consiglio federale.