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99.1167 · Interrogazione ordinaria · 1999-12-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo è un'autorità giudiziaria indipendente. La sorveglianza del Consiglio federale si limita quindi essenzialmente a questioni di amministrazione giudiziaria. Esso è competente dell'andamento amministrativo e non della giurisprudenza della CRA.

Mediante la legge federale sulle procedure di risanamento 1993 (RU 1994 1634) l'articolo 63 capoverso 4 della legge federale sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021) è stato riveduto e introdotto l'obbligo generale dell'anticipo dei costi nelle procedure di ricorso amministrativo. Contemporaneamente è stato abrogato l'articolo 46e della legge sull'asilo del 5 ottobre 1979 (LAsi; RS 142.31), introdotto mediante decreto federale di portata generale sulla procedura d'asilo del 22 giugno 1990, il quale stabiliva esplicitamente che non si dovesse riscuotere nessun anticipo di costi per i ricorsi nelle procedure d'asilo. L'obbligo dell'anticipo dei costi è stato cosí reintrodotto, con effetto a partire dal 1° agosto 1994, anche per i ricorsi in materia d'asilo, dopo esser stato abolito per quattro anni. L'obbligo d'anticipo vale giusta l'articolo 6 LAsi in relazione con l'articolo 63 capoverso 4 LPA anche nell'ambito della legge sull'asilo totalmente riveduta del 26 giugno 1998, entrata in vigore il 1° ottobre 1999.

L'articolo 63 capoverso 4 ultimo periodo LPA stabilisce che se esistono motivi particolari, si può rinunciare a esigere l'anticipo delle spese. La CRA ha stabilito nelle direttive per l'unificazione della prassi in materia di anticipo di spese e di indennizzo delle parti1 che si rinunci a esigere l'anticipo dei costi se il ricorrente fa appello a un patrocinio gratuito e fa valere i presupposti. È questo il caso, giusta il diritto generale di procedura amministrativa, di un ricorrente indigente il cui ricorso non sembra a tutta prima avere esito sfavorevole (cfr. art. 65 cpv. 1 LPA). Il giudice istruttore può, basandosi su queste premesse e su una valutazione personale, rinunciare a esigere un anticipo dei costi anche senza che vi sia richiesta di patrocinio gratuito, se in base agli atti si può presumere che la parte è indigente e che l'esito non è a tutta prima sfavorevole. Il giudice istruttore decide da solo se nel singolo caso è dato un motivo speciale, conformemente alle direttive, per rinunciare a esigere l'anticipo di costi (cfr. art. 27 cpv. 3 VOARK).

Ad domanda 1

La CRA non tiene la statistica dei ricorsi per i quali è stato chiesto un anticipo dei costi e dei ricorsi evasi con una decisione di non entrata nel merito a causa del mancato pagamento dell'anticipo dei costi. L'esame eseguito in commissione dal 1° ottobre al 30 novembre 1999 dei 1000 ricorsi inoltrati ha permesso di stabilire che 178 ricorsi (17,8 %) sono stati evasi con una non entrata nel merito per mancato pagamento dell'anticipo dei costi. Per il medesimo periodo dell'anno precedente, 1° ottobre - 30 novembre 1998, su 1036 ricorsi inoltrati, 167 (16,1%) sono stati evasi con una non entrata nel merito per mancato pagamento dell'anticipo delle spese.

Ad domanda 2

Conformemente all'articolo 104 capoverso 2 LAsi la CRA decide nella formazione di tre giudici in merito ai ricorsi, alle revisioni e alle domande, giusta l'articolo 24 LPA. Sono quindi escluse le decisioni materiali di un solo giudice concernenti asilo e allontanamento. Se il giudice istruttore pretende un anticipo dei costi, il ricorrente può anche successivamente far domanda di patrocinio gratuito, ai sensi dell'articolo 65 capoverso 1 LPA. Se il giudice istruttore approva la richiesta, il pagamento dell'anticipo dei costi è annullato. Se respinge la richiesta egli deve giustificare sommariamente per quali ragioni il ricorso gli sembra avere esito sfavorevole. Inoltre la decisione di non entrare nel merito di un ricorso con esito chiaramente sfavorevole compete a un giudice unico (cfr. art. 111 cpv. 2 lett. b LAsi). Da quanto risulta dalla prassi, manifestamente irricevibile è un ricorso per il quale non è stato pagato l'anticipo dei costi (cfr. art. 63 cpv. 4 LPA).

È quindi esclusa l'elusione delle norme legali. D'altronde non si può definire i 600 franchi un anticipo di spese esorbitante. Con l'entrata in vigore della legge sull'asilo interamente riveduta le decisioni materiali del giudice unico sono state abolite mentre sono previste decisioni materiali soltanto nella formazione di tre giudici (cfr. art. 104 cpv. 2 LAsi). A partire dal 1° ottobre 1999 si esigono perciò in modo generale dei costi di procedura di 600 franchi - conformemente al preventivo per le decisioni prese dopo aver fatto circolare i fascicoli presso tre giudici, giusta il diritto previgente - e quindi a un anticipo delle spese di uguale importanza. Questo preventivo si applica dal 1995; i costi effettivi non sono neanche minimamente coperti da tale importo.

Ad domanda 3

L'articolo 13 CEDU garantisce il diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale se i diritti e le libertà stabiliti nella Convenzione sono stati violati. Conformemente alla dottrina e alla giurisprudenza è dato il diritto al ricorso effettivo solo se viene toccato un diritto materiale "sostenibile", e non in caso di ricorsi con esito chiaramente sfavorevole. Siccome la parte può far richiesta di patrocinio gratuito oppure il giudice istruttore, anche senza essere richiesto, può a suo giudizio rinunciare a esigere l'anticipo di costi nel caso in cui la parte è presumibilmente indigente e il ricorso può avere esito non sfavorevole, esiste nell'ottica dell'articolo 13 CEDU sufficiente garanzia che la parte indigente può ottenere una decisione materiale della CRA concernente un suo ricorso con esito presumibilmente non sfavorevole.

Risposta del Consiglio federale.