Lexipedia

99.1179 · Interrogazione ordinaria · 1999-12-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nell'ambito di una procedura di revisione, l'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero esamina regolarmente il diritto alla rendita di persone assicurate all'estero. In virtù della legge federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità così come delle direttive amministrative emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali la revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità. La revisione viene effettuata al massimo ogni cinque anni per le rendite intere e di regola ogni due, ma al massimo ogni tre anni per i quarti di rendita e le mezze rendite.

2. L'entità dei costi cagionati dalla procedura di revisione può variare molto secondo i casi. L'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero richiede ad esempio certificati medici attraverso gli organismi di collegamento. Inoltre le visite sono fatte da un medico di fiducia scelto dalle rappresentanze svizzere all'estero e, in caso di dubbio, gli esami sono eseguiti in Svizzera. I costi dovuti a questi accertamenti (p.es. onorari per i medici, spese di viaggio) sono registrati, con i costi di accertamento degli altri uffici AI, nella contabilità dell'AI al conto "provvedimenti d'accertamento". I costi amministrativi dell'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ammontano a circa nove milioni di franchi.

3. Secondo indagini statistiche svolte dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, nel periodo tra gennaio e dicembre 1998 l'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha proceduto in totale a 5'509 revisioni di rendite. In 5'064 casi, ovvero nel 91,9% delle pratiche esaminate, non si è constatato nessun cambiamento del grado d'invalidità che potesse incidere sul diritto alla rendita. La rendita è stata soppressa in 188 casi (3,4%), aumentata in 151 casi (2,7%) e diminuita in altri 106 casi (1,9%). Le statistiche degli anni precedenti così come quelle del primo semestre del 1999 hanno condotto, con differenze minime, a un risultato simile. I risultati completi per il 1999 non sono ancora disponibili. Per quanto riguarda gli uffici cantonali AI i dati raccolti rivelano quanto segue: delle 38'331 revisioni eseguite 33'155 (86,5%) non hanno reso necessaria nessuna modifica della rendita, 703 (1,8%) hanno comportato una soppressione, 3'700 (9,7%) un aumento e 773 (2,0%) una diminuzione.

4. Le disposizioni di revisione in vigore e la loro applicazione rappresentano uno strumento appropriato per adeguare i diritti alle rendite alle nuove situazioni. Gli oneri legati a questo compito possono essere considerati ragionevoli.

Risposta del Consiglio federale.