99.1186 · Interrogazione ordinaria · 1999-12-22
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale il 26 gennaio 2000, dopo aver preso atto del rapporto del mese di marzo 1999 del Gruppo di lavoro "Eutanasia", ha avuto un primo scambio di opinioni sulle raccomandazioni contenutevi e sulle opzioni proposte relative al seguito dei lavori. Per il Consiglio federale le opzioni centrali erano tre:
- mantenimento dello status quo, ossia rinuncia all'emanazione di nuove disposizioni legali;
- disciplinamento dell'eutanasia passiva e dell'eutanasia attiva indiretta, ossia ancoramento nella legge di quanto già oggi permesso conformemente alla giurisprudenza;
- regolamentazione anche dell'eutanasia attiva diretta per quei rari casi in cui le sofferenze di un malato terminale non possono più essere alleviate e lo stesso malato chiede di morire.
Il Consiglio federale non si è ancora pronunciato definitivamente su una delle opzioni. Tuttavia ha incaricato il DFGP di preparare un rapporto destinato al Parlamento, per rispondere al postulato Ruffy. Esso dovrebbe contenere proposte per una modifica della legge, per la creazione della base legale che sancisca la prassi attuale in materia di eutanasia. Il rapporto dovrebbe essere presentato al Parlamento ancora nel corso di quest'estate.
2. In linea di massima la medicina palliativa non rientra nelle competenze generali della Confederazione, dato che per aspetti essenziali della sanità pubblica nel nostro Paese tale competenza spetta ai Cantoni. La Confederazione, nell'ambito della riforma degli studi di medicina, ha tuttavia presentato delle proposte di miglioramento della medicina palliativa in generale, ma anche in particolare nella cura e nell'assistenza dei malati gravi e di quelli terminali. Al fine di promuovere la medicina palliativa, si è scelto di integrare quest'ambito nella formazione.
Nell'avamprogetto per una legge federale sulla formazione universitaria nelle professioni mediche (maggio 1999) sono sanciti gli obiettivi generali della formazione (art.7-9) e gli obiettivi della formazione specifici della professione (art.10ss.). Uno dei compiti centrali delle professioni mediche è l'alleviamento della sofferenza dei malati o dei morenti. All'articolo 9 si presta particolare attenzione alla competenza sociale degli studenti di medicina che deve permettere loro di acquisire le capacità professionali in una dimensione etica.
3. La LAMal non prevede disposizioni speciali sul promovimento della medicina palliativa. L'inserimento degli istituti per morenti nella lista degli ospedali e delle case di cura rientra nelle competenze dei Cantoni. L'assicurazione malattie, prendendo a carico i costi per le cure prodigate a domicilio, apporta un contributo essenziale per rendere possibile l'assistenza a pazienti gravi e a morenti. Le tariffe orarie per la cura di malati a domicilio si situano tra i 30 ed i 70 franchi, dipendentemente dalla situazione e dalla complessità del caso.
Risposta del Consiglio federale.