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99.3061 · Interpellanza · 1999-03-10

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il 18 aprile 1999 il popolo ha accettato in votazione la nuova Costituzione federale. La data dell'entrata in vigore di quest'ultima è fissata dall'Assemblea federale conformemente al decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione. Con ogni probabilità l'entrata in vigore avrà luogo il 1° gennaio 2000. Ciò significa che a partire da questa data la Confederazione può disciplinare la formazione professionale in tutti i settori.

In collaborazione con una commissione di esperti, l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ha elaborato un progetto inerente alla revisione totale della legge sulla formazione professionale. Questo progetto è stato messo in consultazione all'inizio del mese di maggio e gli interessati avranno tempo fino al 15 ottobre 1999 per esprimere il loro parere al riguardo. Dopo la rielaborazione del progetto, il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento il messaggio relativo alla legge riveduta sulla formazione professionale. Immediatamente dopo la scadenza del termine di referendum, il Consiglio federale metterà in vigore la legge. La versione attuale del progetto di legge tiene conto del fatto che la Confederazione sarà competente, in futuro, per tutti i campi della formazione professionale.

Riguardo alle singole domande il Consiglio federale si esprime come segue:

1. La Confederazione può emanare prescrizioni concernenti l'intero settore della formazione professionale - comprese quindi le professioni nell'ambito della sanità e in special modo le professioni inerenti all'assistenza - se la nuova Costituzione federale e la nuova legge sulla formazione professionale sono in vigore.

Se il Consiglio degli Stati segue il Consiglio nazionale per quanto riguarda l'emanazione del secondo decreto federale sui posti di tirocinio, i progetti che non rientravano finora nel campo di attività dell'UFFT potrebbero, in base a questa emanazione, essere sostenuti già a partire dal 1° gennaio 2000. Ciò consentirà di avviare progetti innovativi nei settori della sanità, del sociale e dell'arte e di accumulare quindi esperienze molto preziose per l'attuazione della nuova legge sulla formazione professionale.

2. La nuova legge sulla formazione professionale poggia sul principio di cooperazione fra la Confederazione, i Cantoni, le associazioni e gli altri partner interessati, di cui definisce i rispettivi compiti. Per quanto riguarda l'attuazione della legge, la Confederazione collaborerà strettamente con le istituzioni che finora si sono occupate della formazione professionale non disciplinata dal diritto federale (per esempio la Croce Rossa svizzera). I Cantoni decidono essi stessi se intendono demandare i propri compiti di coordinamento alla Conferenza dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica o a quella dei direttori cantonali della sanità.

3. Per quanto riguarda i particolari come la formazione di base e il perfezionamento, il riconoscimento di scuole, la formazione del corpo insegnante, ecc., il Consiglio federale non può per ora pronunciarsi definitivamente. Esso troverà soluzioni che sfoceranno in un sistema coerente di formazione professionale e che permetteranno ai partner interessati di parteciparvi.

4. Per quanto riguarda il versamento di contributi alle spese dei Cantoni, la Confederazione si atterrà alle disposizioni previste dalla nuova legge sulla formazione professionale in materia di sussidi.

Risposta del Consiglio federale.