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99.3077 · Mozione · 1999-03-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'ordinanza sul rapporto di servizio dei segretari generali e dei capi dei servizi d'informazione dei dipartimenti (RS 172.221.104.1) non esige che vi siano giusti motivi o una colpa della persona interessata perché sia possibile uno scioglimento dei rapporti di servizio.

Nonostante questa ordinanza consenta al Consiglio federale di versare indennità di licenziamento fino a tre stipendi annui, esso ha sviluppato una prassi differenziata e moderata di comune accordo con la delegazione delle finanze. Negli ultimi anni le indennità di licenziamento versate sono state inferiori a due stipendi annui.

Il Consiglio federale ha proceduto alla revisione parziale di questa ordinanza entrata in vigore il 1°gennaio 1999 e ha introdotto la possibilità di restituire l'indennità di licenziamento nel caso in cui la persona interessata ritrovi un impiego in seno all'Amministrazione federale nell'anno che segue la fine dei rapporti di servizio particolari. Una soluzione identica è stata adottata nell'ordinanza sui rapporti d'impiego dei collaboratori personali dei capi di dipartimento (RS 172.221.104.2), nella quale l'indennità d'uscita corrisponde alla metà dello stipendio annuo, dal primo al terzo anno di servizio, e a uno stipendio annuo, dopo il terzo anno di servizio.

Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2001 della nuova legge sul personale federale, sarà esaminata la possibilità di abrogare le due ordinanze.

L'ordinanza sulle misure da adottare in favore del personale in caso di ristrutturazioni nell'Amministrazione generale della Confederazione (RS 172.221.104.0) prevede parimenti la possibilità di versare indennità di licenziamento se il rapporto di servizio è sciolto a causa della soppressione della funzione. L'ammontare delle indennità non può superare un salario annuo. L'Ufficio federale del personale è consultato dalle competenti autorità prima di qualsiasi versamento d'indennità. Nella maggior parte dei casi l'ammontare delle indennità versate è inferiore a un anno di stipendio. Attualmente l'amministrazione sta vivendo grandi ristrutturazioni ed è stato firmato un piano sociale tra il capo del Dipartimento federale delle finanze e i rappresentanti delle quattro associazioni mantello del personale federale.

L'articolo 54 dell'Ordinamento dei funzionari prevede pure il versamento di un'indennità, se la funzione del titolare rieletto senza riserva è soppressa nel corso del periodo amministrativo. Tenuto conto del fatto che l'Ordinamento dei funzionari sarà abrogato con l'entrata in vigore della nuova legge sul personale federale, il Consiglio federale al momento non pensa di proporre una revisione di questa disposizione.

Il progetto di legge sul personale federale (art. 18 LPers) prevede la possibilità di versare indennità di licenziamento per le professioni considerate di monopolio, per funzioni molto specializzate, se la persona interessata ha raggiunto una certa età oppure se il rapporto di lavoro dura da molto tempo. Un'indennità sarà pure dovuta se una risoluzione del contratto di lavoro è nulla e se è impossibile continuare ad assicurare un impiego alla persona licenziata. L'articolo 18 capoverso 5 della LPers accorda al Consiglio federale la flessibilità necessaria per risolvere questi casi secondo i bisogni. Per l'Amministrazione generale della Confederazione le questioni dell'ammontare delle indennità di licenziamento e della cerchia dei beneficiari saranno esaminate nel quadro delle disposizioni d'esecuzione della nuova legge sul personale federale. Al momento il Consiglio federale non è ancora in grado di fornire informazioni più esaurienti in merito.

Inoltre, sul piano formale la mozione è di principio irricevibile nella misura in cui esige dal Consiglio federale la modifica della regolamentazione di un settore che gli è stato delegato, vale a dire quello delle indennità di licenziamento.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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