99.3081 · Interpellanza · 1999-03-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. La vigente legge sull'asilo (LAsi) e le disposizioni della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) conferiscono ai Cantoni la competenza di eseguire l'allontanamento. Le autorità federali non sono affatto competenti in materia. I Cantoni devono badare che le persone illegalmente presenti nel nostro Paese obbediscano all'ordine di uscita. L'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) può soltanto limitarsi a sostenere i Cantoni nel loro compito esecutivo. Con la nuova legge sull'asilo e la parziale revisione della LDDS si dovrebbero creare le basi legali di un ampliamento del sostegno all'esecuzione.
Allo scopo di istaurare una collaborazione efficiente e fattiva tra Confederazione e Cantoni nell'esecuzione degli allontanamenti la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) e il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) hanno istituito un gruppo di lavoro paritetico incaricato di fare proposte il piú possibile soddisfacenti. Si sta attualmente trasponendo in seno alla Confederazione e ai Cantoni il vasto insieme di misure adottate, con gli auspicati miglioramenti nel campo di: procedura all'aeroporto, accompagnamento di sicurezza, identità e cittadinanza, misure coercitive, professionalizzazione e risorse. Il Consiglio federale ha in particolare approvato la creazione, presso l'UFR, di una divisione di ausilio all'esecuzione. Si dovrà poi in futuro verificare l'efficacia delle misure prese attuando un "controlling" della procedura e dell'esecuzione, e migliorare la trasparenza della qualità dell'esecuzione nei singoli Cantoni.
2. Nel caso dell'ammissione provvisoria si tratta di un provvedimento sostitutivo, limitato nel tempo, che viene preso se non è possibile eseguire l'allontanamento. L'ammissione provvisoria - individuale o collettiva - s'impone in modo particolare quando non è possibile pretendere dal richiedente che ritorni nel Paese d'origine.
L'ammissione provvisoria è costantemente esaminata dall'Ufficio federale dei rifugiati. Se non ci sono piú motivi che giustificano l'ammissione provvisoria - poiché la situazione nel Paese d'origine o le condizioni personali dell'interessato provvisoriamente ammesso sono nettamente migliorate - l'ammissione provvisoria è revocata e l'allontanamento eseguito, come si è fatto ad esempio per i profughi di guerra della Bosnia Erzegovina.
3. Come già esposto nel punto 1, spetta giuridicamente ai Cantoni far eseguire l'allontanamento di stranieri che non hanno il diritto di fermarsi in Svizzera. Se, dopo una sentenza cresciuta in giudicato, i richiedenti l'asilo respinti non ottemperano all'ordine di partenza, le autorità cantonali competenti possono ordinare la carcerazione o condizioni speciali restrittive, in conformità della legge federale concernente le misure coercitive e delle relative leggi cantonali di esecuzione.
Risposta del Consiglio federale.