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99.3102 · Interpellanza · 1999-03-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale segue con preoccupazione lo sviluppo della crisi finanziaria esplosa a Leukerbad. In considerazione del pericolo che le difficoltà di pagamento del Comune potrebbero ripercuotersi negativamente su altri Comuni e quindi danneggiare l'immagine di debitori pubblici, il Consiglio federale esprime la speranza che le autorità competenti adottino le necessarie misure per giungere a una rapida soluzione dei problemi.

I Comuni, che per l'emissione di prestiti obbligazionari si sono organizzati in forma di cooperativa nella CCS, sono enti di diritto cantonale. Secondo la Costituzione federale è riservato ai Cantoni stabilire, se e come il loro territorio deve essere suddiviso in Comuni, quali compiti affidare a questi ultimi e di quali strutture dotarli. Di conseguenza, già per motivi costituzionali, la Confederazione non ha la possibilità di influire sui Comuni e quindi sulla CCS.

Anche la Banca nazionale svizzera non ha alcun motivo per influire sulla CCS. L'emissione di prestiti obbligazionari sul mercato svizzero dei capitali non soggiace di principio ad alcun controllo statale. La legge sulla Banca nazionale del 23 dicembre 1953 (RS 951.11), agli articoli 16g e 16h prevede, in fasi di congiuntura surriscaldata, la possibilità da parte del Consiglio federale di introdurre un controllo delle emissioni per evitare un'eccessiva sollecitazione del mercato monetario e dei capitali. In questo caso la Banca nazionale svizzera sarebbe autorizzata a fissare la somma complessiva delle emissioni che possono essere emesse in un determinato periodo. Una commissione nominata dal Consiglio federale autorizzerebbe le singole emissioni nei limiti della somma complessiva stabilita. A questa misura, contraria ai principi dell'economia di mercato, non si è più dovuto ricorrere dal 1982. Da allora né esiste una commissione delle emissioni, né la Banca nazionale dispone di competenze sovrane nei confronti degli emittenti svizzeri di prestiti obbligazionari.

Inoltre, la CCS non sottostà neppure alla vigilanza della Commissione federale delle banche. La legge federale dell'8 novembre 1934 su le banche e le casse di risparmio (LBCR, RS 952.0) non è applicabile alla CCS dal momento che i suoi membri sono enti di diritto pubblico (cfr. art. 3a dell'ordinanza del 17 maggio 1972 su le banche e le casse di risparmio [OBCR], RS 952.02). L'attività della CCS non rientra nel campo d'applicazione della legge federale su le banche e le casse di risparmio anche perché la CCS si finanzia esclusivamente con l'emissione di prestiti (art. 1 cpv. 2 LBCR ultimo periodo e art. 3a cpv. 3 lett. b OBCR). La CCS non sottostà neppure alla legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (RS 954.1), poiché, da una parte non è la CCS stessa, ma un sindacato di banche che offre pubblicamente i suoi valori mobiliari e, dall'altra, si tratta dell'emissione di prestiti propri (cfr. art. 3 cpv. 2 dell'ordinanza del 2 dicembre 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, RS 954.11).

Del resto il Consiglio federale non può prendere posizione sulle questioni concernenti un'eventuale violazione delle direttive interne o degli statuti da parte della CCS nonché dell'osservanza dell'obbligo di diligenza della CCS e della responsabilità in solido dei Comuni. È compito di un organo d'inchiesta effettuare i chiarimenti necessari.

Risposta del Consiglio federale.