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99.3111 · Mozione · 1999-03-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Nell'ambito della ricerca fondamentale, lo sviluppo di sistemi d'ingegneria genetica destinati a prevenire la germinazione delle sementi è al centro di un crescente interesse. Oltre alla tecnologia conosciuta con il nome di "tecnologia terminator", messa a punto dalla ditta Delta & Pine Land Company in cooperazione con i servizi di ricerca agricola del Dipartimento americano dell'agricoltura - oggetto del brevetto US 5,723,765 - esistono sistemi simili sviluppati in particolare dalla ditta Astra-Zeneca.

I promotori di tali tecnologie sottolineano due vantaggi importanti: una simile procedura ridurrebbe innanzitutto la probabilità che transgeni veicolati dal polline si diffondano nell'ambiente. Infatti, a causa della presenza di geni "terminator" nel polline, i semi delle piante fecondate perderebbero la loro vitalità. Ma è soprattutto la "tecnologia terminator" a rappresentare uno strumento eccellente per assicurare alle aziende produttrici di sementi un ritorno dei loro investimenti. Le sementi prodotte con l'ausilio di tale tecnologia devono essere riacquistate ogni anno dall'agricoltore.

La cerchia degli scettici nei confronti dell'ingegneria genetica rileva invece essenzialmente l'assenza di un qualsiasi vantaggio sul piano agricolo, nonché la minaccia che tale tecnologia costituisce per la sopravvivenza dei piccoli agricoltori e dei corrispondenti metodi di produzione nei Paesi in via di sviluppo. Essa comporterebbe altresì un pericolo per la sicurezza alimentare e potrebbe sviluppare effetti negativi sull'uso durevole delle risorse, sulla protezione dell'ambiente e sulla conservazione della diversità biologica.

Lo sviluppo delle prime varietà transgeniche mediante detta tecnologia è ancora in una fase sperimentale. Le prime piante, probabilmente di cotone, verranno lanciate sul mercato soltanto fra cinque anni. Si tratta dunque di una nuova tecnica, per la quale, almeno per il momento, non è ancora stata presentata alcuna domanda concreta di sfruttamento in Svizzera.

Il Consiglio federale è conscio del fatto che questa tecnologia potrebbe causare dei problemi. Così, il Governo prende molto sul serio i timori legati ai potenziali effetti negativi che l'innovazione potrebbe avere sull'agricoltura dei Paesi in via di sviluppo e intende prestare attenzione all'ulteriore evoluzione in corso nel settore.

Date le possibili conseguenze della "tecnologia terminator", la concretizzazione del principio di prevenzione presuppone una valutazione dettagliata delle conseguenze ambientali del suo sviluppo e della sua utilizzazione, e un esame d'ordine etico. In tale ambito, va tenuto conto in particolare dei risultati dei lavori svolti a livello internazionale. Nel quadro della presente valutazione, il Consiglio federale si baserà sui rapporti delle due Commissioni federali sull'ingegneria genetica, ossia la Commissione federale per la sicurezza biologica e la Commissione federale d'etica per l'ingegneria genetica nel settore non umano.

Alla domanda 1

L'invenzione denominata "Control of Plant Gene Expression" (detta "tecnologia terminator") è, in primo luogo, oggetto di un brevetto americano rilasciato alla ditta americana Delta & Pine Land Company e al Dipartimento americano dell'agricoltura. In seguito, è stata oggetto di una richiesta internazionale inoltrata il 31 luglio 1995 giusta il Trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti (PCT). È a questo titolo che è poi stata pubblicata il 15 febbraio 1996. L'Ufficio europeo dei brevetti (qui di seguito UEB) ha il mandato di rilasciare in Europa un brevetto concernente detta invenzione.

La domanda di rilascio del brevetto EP 775212, pubblicata il 28 maggio 1997, è stata esaminata dal profilo formale. Un rapporto di ricerca europea è stato pubblicato il 7 marzo 1996. La fase dell'esame materiale della domanda inizierà soltanto fra due o tre anni, a causa dell'attuale sovraccarico di lavoro (accumulo di domande correnti). Sulla base del rapporto di ricerca, l'UEB esaminerà se la domanda di rilascio di un brevetto europeo e l'invenzione che ne è oggetto soddisfano le condizioni poste dalla Convenzione sul brevetto europeo (CBE, RS 0.232.142.2), in particolare se l'invenzione è brevettabile, ossia se adempie le tre condizioni seguenti: è nuova, implica un'attività inventiva e può essere applicata su scala industriale (art. 52 CBE). Detto Ufficio esaminerà inoltre se la pubblicazione o l'attuazione di un'invenzione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume (art. 53 lett. a CBE). L'esame materiale può richiedere diversi mesi, secondo la complessità del fascicolo. La questione delle vie di ricorso viene trattata successivamente.

Siccome l'UEB non ha ancora espresso il proprio parere, il Consiglio federale in questo momento non è in grado di redigere un rapporto sulla posizione assunta da detto Ufficio nei confronti della domanda.

Alla domanda 2

Nel quadro della procedura di rilascio di un brevetto europeo, è compito degli esaminatori studiare se sussistono le condizioni per il rilascio di un brevetto (in particolare se è nuovo, se implica un'attività inventiva e può essere applicato su scala industriale, nonché se è contrario all'ordine pubblico o al buon costume). Una volta adottata la relativa decisione, verrà pubblicata la motivazione. Inoltre, giusta l'articolo 115 CBE, dopo la pubblicazione della domanda ma ancora prima del rilascio del brevetto, terzi possono inoltrare per iscritto, motivandole adeguatamente, osservazioni in merito alla brevettabilità dell'invenzione in questione. Con tale disposizione si vuole semplificare la procedura, permettendo a terzi di inoltrare documenti importanti, quali, per esempio, informazioni sui punti deboli della nuova invenzione, i quali verranno presi in considerazione al momento dell'esame.

A partire dalla data di pubblicazione del rilascio del brevetto, ogni cittadino ha il diritto di opporsi al medesimo (articolo 99 CBE). Scaduto il termine di opposizione, che è di nove mesi a partire dalla sua pubblicazione, il brevetto viene rilasciato ed entrerà nella cosiddetta fase "nazionale". Conviene a questo punto ricordare che, una volta diventato "nazionale", esso può ancora essere oggetto di procedure d'annullamento davanti ai tribunali nazionali.

Alla luce di quanto precede, da parte di terzi possono esservi: 1) osservazioni giusta l'articolo 115 CBE, 2) l'opposizione al rilascio del brevetto europeo giusta l'art. 99 CBE, oppure 3) la domanda di annullamento presso un tribunale nazionale. Gli oppositori sono liberi di sfruttare al meglio tutte le possibilità date, anche perché si tratta di rimedi giuridici del tutto trasparenti e accessibili a tutti.

La Svizzera provvederà a trasmettere all'Ufficio europeo dei brevetti i rapporti della Commissione federale per la sicurezza biologica e della Commissione federale d'etica per l'ingegneria genetica nel settore non umano.

Alla domanda 3

Lo sviluppo della "tecnologia terminator" è tuttora, e lo sarà anche in futuro, oggetto di numerose discussioni e prese di posizione in seno ai forum internazionali che trattano le questioni legate all'agricoltura e alla protezione dell'ambiente. La Commissione delle risorse genetiche del Gruppo consultivo della ricerca agraria internazionale (CGRAI) ha deciso, nell'ottobre 1998, di rinunciare all'impiego di tali tecnologie nei propri programmi di selezione. Ciò significa che le linee dei centri internazionali di ricerche agrarie facenti capo al sistema CGRAI possono continuare ad essere incrociate, selezionate e coltivate dai programmi di selezione e dagli agricoltori nei Paesi in via di sviluppo. La rinuncia decretata da questo sistema pubblico di ricerca riconosciuto coincide con una decisione esemplare in merito all'applicazione della tecnologia nei Paesi in via di sviluppo.

Nella sua decisione IV/6, la Conferenza delle parti contraenti alla Convenzione sulla diversità biologica (CDB) ha conferito mandato al segretariato della Convenzione di realizzare uno studio destinato a valutare le conseguenze che questa tecnologia comporta sullo sviluppo e sull'uso durevole della biodiversità. Detto studio preliminare deve tenere conto del principio di prevenzione.

La Svizzera sottoporrà a questi organi i risultati dei rapporti della Commissione federale per la sicurezza biologica e della Commissione federale d'etica per l'ingegneria genetica nel settore non umano e comunicherà loro la propria posizione in merito alla "tecnologia terminator".

Almeno per il momento, l'uso di detta tecnologia non è stato oggetto di alcuna richiesta d'autorizzazione nel nostro Paese, così come non ha dato luogo ad alcuna valutazione delle conseguenze che essa può avere per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente. Per future richieste di autorizzazione, l'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente e il disegno relativo alla Gen-Lex prevedono tutti gli strumenti necessari a un'accurata valutazione.

L'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (OMC/GATT94), l'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) e l'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) consentono l'adozione di misure commerciali, quali un divieto d'importazione, soltanto se queste, sulla base di prove scientifiche esaustive, sono necessarie alla protezione della vita, oppure della salute di persone, animali e piante. Nei casi in cui le relative prove scientifiche non siano sufficienti, a titolo provvisorio e sulla base dei relativi dati disponibili possono essere instaurate misure di polizia sanitaria oppure attinenti alla legislazione sulla protezione delle piante. In simili casi occorre adoperarsi per ottenere le informazioni supplementari necessarie a una valutazione oggettiva dei rischi e perché, entro un termine opportuno, venga effettuato un riesame delle misure. Un divieto assoluto di brevettare la "tecnologia terminator" potrebbe rivelarsi problematico nell'ottica del diritto dell'OMC.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.