99.3114 · Mozione · 1999-03-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il diritto ambientale della Confederazione obbliga i Cantoni a risanare, mediante misure alla fonte, le strade da cui provengono emissioni foniche eccessive. I provvedimenti di costruzione lungo la via di propagazione del rumore valgono parimenti come misure alla fonte (art. 2 cpv. 3 OIF).
L'esecuzione dei risanamenti lungo le strade spetta ai Cantoni. Compete pertanto a loro stabilire quali siano le strade bisognose di risanamento e quali siano i provvedimenti più idonei a eliminare il rumore. Nel quadro delle prescrizioni dell'OIF, i Cantoni stabiliscono anche le scadenze di realizzazione dei provvedimenti. Con l'entrata in vigore dell'OIF nel 1987, per i risanamenti è stato fissato un termine massimo di 15 anni (art. 17 OIF). Secondo le conoscenze odierne, i risanamenti acustici delle strade non potranno verosimilmente essere portati a termine entro il 2002. Il Consiglio federale ha pertanto deciso già nel 1994 di prolungare i termini di risanamento delle strade e degli impianti ferroviari. La durata della proroga non è ancora stata decisa.
Il motivo del ritardo nei risanamenti è dovuto all'estensione degli stessi: occorre infatti risanare circa 3000 km di strade con immissioni foniche eccessive. Dato che l'esecuzione spetta interamente ai Cantoni, la Confederazione non ha alcun influsso diretto sul numero dei programmi di risanamento da loro inoltrati e pertanto non ha neanche la possibilità di intervenire per accelerarli.
Per finanziare i costi dei risanamenti fonici, i Cantoni ricevono sussidi federali pertinenti ai progetti e provenienti dagli introiti delle tasse sugli oli minerali. Le aliquote di sussidio sono stabilite in base alle categorie di strade (strade nazionali e principali, nonché altre strade) e alla capacità finanziaria dei Cantoni. Finora i risanamenti non sono falliti tanto in ragione dei mezzi federali a disposizione, quanto del fatto che i fondi messi a disposizione dai Cantoni erano troppo modesti. I Cantoni non hanno così potuto approfittare interamente dei sussidi della Confederazione.
Al fine di sgravare leggermente i Cantoni e, nel contempo, di accelerare il risanamento, il legislatore - nel corso della revisione del 1995 della legge sulla protezione dell'ambiente - ha anche aumentato del 10% le aliquote di sussidio dei contributi federali ai risanamenti acustici delle altre strade. Nell'ambito della nuova perequazione finanziaria tra la Confederazione e i Cantoni, ci si propone inoltre anche l'obiettivo di raggiungere una maggiore autonomia delle autorità competenti nella gestione delle risorse finanziarie. Il Consiglio federale è convinto che con questo incentivo finanziario supplementare sia possibile accelerare i risanamenti.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.