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99.3128 · Interpellanza · 1999-03-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) è stata sancita dal decreto federale del 22 giugno 1990 sulla procedura d'asilo. Dal 1° aprile 1992 la CRA giudica come seconda e ultima istanza i ricorsi contro decisioni dell'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) concernenti il rifiuto dell'asilo, la non entrata nel merito di una domanda d'asilo, l'allontanamento e la cessazione dell'asilo. La CRA è un'autorità giudiziaria; i suoi giudici, per le loro decisioni, sono autonomi e sottostanno unicamente alla legge. Amministrativamente la Commissione soggiace alla sorveglianza del Consiglio federale e all'alta vigilanza dell'Assemblea federale (art. 2 e 7 dell'ordinanza concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [OCRA]1).

A causa della separazione dei poteri, il Consiglio federale non è abilitato a esprimere commenti sulle decisioni della CRA. Per di più, a una valutazione delle decisioni della CRA si oppone il fatto che gli incarti sono noti soltanto in parte.

Anche l'Assemblea federale si è occupata degli aspetti della procedura della CRA nella prassi2 e, nel rapporto del 22 agosto 1996 della Commissione di gestione del Consiglio nazionale, è arrivata alla conclusione che, in virtù del principio della separazione dei poteri, non è abilitata a procedere all'esame delle decisioni della CRA poiché quest'ultima è un'istanza giudiziaria autonoma.

Tenuto conto di quanto precede, il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste:

In merito alla domanda 1

La CRA esamina per legge se l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente l'asilo respinto è esigibile (art. 18 cpv. 1 della legge sull'asilo [LAsi]3 in relazione con art. 14a cpv. 4 e 6 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri [LDDS]4). Nel procedere a tale esame giuridico considera sia la situazione generale di sicurezza nel Paese d'origine sia criteri individuali di esigibilità da essa stessa definiti per il Paese in questione. I quattro Paesi o regioni d'origine nominati dall'interpellante (vale a dire Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Turchia e Sri Lanka) concernono la maggior parte di tutte le procedure attualmente pendenti presso la CRA. Secondo le informazioni fornite dalla stessa Commissione, questo comporta un aumento di lavoro per il fatto di dover valutare le informazioni specifiche a ogni singolo Paese. La constatazione che negli ultimi anni la CRA ha respinto in media quasi il 90 per cento dei ricorsi contro decisioni dell'UFR, che ha esaminato, porta a concludere che né l'analisi della situazione né i criteri individuali di esigibilità della Commissione si discostano di fatto in modo sostanziale, per quanto concerne il risultato, dall'operato dell'UFR.

In merito alla domanda 2

Il 13 dicembre 1996, l'Assemblea federale ha conchiuso l'adesione della Svizzera alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo5). Nella decisione di principio GICRA (Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo) numero 13 del 1998, la CRA ha analizzato le conseguenze sulla procedura d'asilo di detta Convenzione, entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997. Recentemente anche il Tribunale federale ha effettuato un'analoga trasposizione giuridica in un settore della giurisdizione privata svizzera6. In base a quanto detto nel preambolo, è precluso al Consiglio federale entrare più particolarmente nel merito di tale decisione; deve limitarsi a constatare di non avere indicazioni in base alle quali si sia prodotto né un inutile prolungamento né un notevole rincaro della procedura d'asilo. Lo stesso Parlamento, nell'ambito dei dibattiti sulla revisione totale della legge sull'asilo, ha riconosciuto la necessità della presenza di una persona esperta di diritto.

In merito alla domanda 3

Secondo sue indicazioni, non è vero che la CRA ripristina in modo "quasi sistematico" l'effetto sospensivo di rimedi di diritto o mezzi d'impugnazione qualora tale effetto sia stato negato dalla legge o dall'istanza precedente. Secondo l'articolo 47 capoverso 2 della legge sull'asilo la CRA deve decidere entro 48 ore in merito alle istanze di ripristino dell'effetto sospensivo; considerato il bene giuridico in questione, di solito non entra in linea di conto pronunciare una tale decisione senza conoscere gli atti. Per non rischiare di superare il termine, dopo la presentazione del ricorso, la CRA dispone spesso il rinvio provvisorio dell'esecuzione d'allontanamento fino alla decisione sul ripristino dell'effetto sospensivo, dopo aver ricevuto gli atti. Per ragioni di economia della procedura, capita sovente che pochi giorni dopo sia pronunciata direttamente la decisione (negativa) sulla questione principale, rendendo così senza oggetto l'istanza di ripristino.

Tra l'altro, dal 1997, grazie a un impiego mirato dei mezzi, la CRA ha evaso numerose procedure pendenti da tempo. Il disbrigo di tali pendenze continua a essere un obiettivo dichiarato della CRA.

In merito alla domanda 4

I richiedenti l'asilo respinti che presentano una domanda di revisione o di riesame dopo la conclusione della procedura e quando la decisione è cresciuta in giudicato fanno semplicemente uso dei rimedi di diritto e dei mezzi d'impugnazione che la Costituzione e la legge mette loro a disposizione. Nella decisione di principio GICRA numero 1 del 1998, la CRA ha definito, sotto il profilo del diritto procedurale, la distinzione da operare fra domanda di riesame e nuova domanda d'asilo. Secondo tale decisione le nuove domande d'asilo non vanno per principio considerate domande di riesame, ma devono essere accettate come domande d'asilo ed evase conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 capoverso 1 lettera d della legge sull'asilo. Tale cambiamento o per meglio dire tale armonizzazione della prassi deve permettere, secondo la CRA, all'UFR di evadere la nuova domanda d'asilo con una decisione di non entrata nel merito qualora il richiedente non riesca a rendere credibili nuovi fatti rilevanti; secondo la prassi precedente l'UFR era tenuto a entrare nel merito delle domande di riesame, procedendo a un nuovo esame di fondo anche se l'esistenza di nuovi fatti rilevanti era semplicemente pretesa.

In merito alle domande 5 e 6

I dati statistici a disposizione dell'UFR e della CRA non permettono, con un impegno giustificabile, di rispondere in modo esaustivo alle domande relative ai citati decreti del Consiglio federale.

In virtù del decreto del Consiglio federale del 18 dicembre 1991 sui disertori e obiettori di coscienza provenienti dal territorio della ex Jugoslavia, 6'783 persone hanno beneficiato dell'ammissione provvisoria collettiva. Di detto gruppo di persone, 2'103 non hanno più il domicilio in Svizzera (sia perché sono partite, sia perché il loro domicilio non è noto); in 1'186 casi il soggiorno è stato nel frattempo regolato dalla polizia degli stranieri; al momento 279 persone beneficiano ancora dell'ammissione provvisoria; per 196 persone la procedura d'asilo di prima o seconda istanza è pendente. Per il 45 per cento delle persone che avevano beneficiato all'origine dell'ammissione provvisoria (3'019 persone) l'esecuzione dell'allontanamento è attualmente sospesa o bloccata.

In virtù del decreto del Consiglio federale del 21 aprile 1993 sulle persone con ultimo domicilio in Bosnia-Erzegovina, 12'498 persone hanno beneficiato dell'ammissione provvisoria collettiva. Di dette persone, 7'587 non hanno più il domicilio in Svizzera (soltanto nel 1998 si sono registrate 3'034 partenze); per 1'728 persone il soggiorno è stato regolato dalla polizia degli stranieri; al momento 703 persone beneficiano ancora dell'ammissione provvisoria. Per 2'480 persone la procedura d'asilo di prima o seconda istanza è pendente oppure l'esecuzione dell'allontanamento è attualmente sospesa o bloccata. Il 13 per cento delle persone che avevano beneficiato all'origine dell'ammissione provvisoria in base a detto decreto (1'674 persone) ha presentato domanda di riesame.

In merito alla domanda 7

Non è possibile indicare il numero delle decisioni dell'UFR cassate dalla CRA con la motivazione di persecuzione "di riflesso" (vale a dire la persecuzione da parte del Paese d'origine di familiari, in particolare per quanto concerne le attività politiche). Infatti né l'UFR né la CRA tengono una statistica sui motivi per i quali i ricorsi sono stati accettati.

In merito alla domanda 8

Per quanto ne sa il Consiglio federale, la decisione di principio GICRA numero 24 del 1995 non copre la questione del "ricongiungimento familiare per coloro che sono stati ammessi provvisoriamente": nell'articolo 17 capoverso 1 della legge sull'asilo, il legislatore sancisce l'obbligo per le autorità svizzere preposte all'asilo di tener conto del principio dell'unità della famiglia quando pronunciano l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordinano l'esecuzione. La CRA ha concretizzato tale mandato nella sua decisione di principio - facendo tuttavia una distinzione con il diritto in materia di stranieri (cfr. in particolare GICRA 1995 n. 24, pag. 232) - per i membri del nucleo familiare che vivono in Svizzera, nell'ambito di una prassi già usuale per l'UFR e la CRA.

In una recente decisione di principio dell'11 maggio 1999 in merito all'affare M.T., la CRA ha stabilito che il ricongiungimento familiare non va concesso nemmeno a coloro che pur essendo riconosciuti come rifugiati possono beneficiare soltanto dell'ammissione provvisoria perché esiste un motivo per escluderli dall'asilo.

In merito alla domanda 9

Il Consiglio federale non vede alcun motivo per decidere misure particolari, sempreché, in virtù del principio della separazione dei poteri e della sua competenza di sorveglianza esclusivamente amministrativa, fosse comunque abilitato a prendere tali decisioni.

Risposta del Consiglio federale.

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