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99.3164 · Interpellanza · 1999-04-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Riguardo alle domande sollevate, il Consiglio federale prende posizione come segue:

Fino ad oggi il Governo non dispone di elementi concreti che comprovino l'esistenza in Svizzera di conti di Milosevic. Nei confronti di Milosevic e delle persone a lui molto vicine sono tuttavia state adottate molteplici misure in Svizzera che si fondano su diverse basi legali. Come esposto più sotto, la Svizzera ha collaborato con la Comunità internazionale e dato seguito segnatamente anche alle richieste indirizzatele nel quadro della legislazione svizzera. A tale scopo sono stati presi i seguenti provvedimenti:

1. Provvedimenti basati su una richiesta di assistenza giudiziaria francese del 29 settembre 1998

In passato il Consiglio federale ha ripetutamente manifestato la propria disponibilità a sostenere altri Stati nell'accertamento, nell'assicurazione e nella restituzione di valori patrimoniali appartenenti a persone accusate di reato. La collaborazione con Stati esteri deve tuttavia avvenire di principio per il tramite dell'assistenza giudiziaria internazionale, nel quadro degli strumenti legali e degli accordi internazionali. È noto che solo in casi straordinari il Consiglio federale ricorre alla sua competenza in materia di politica estera, conformemente all'articolo 102 numero 8 Cost., ad esempio bloccando a titolo provvisionale gli averi in giacenza in Svizzera di ex capi di Stato stranieri. Sulla base della legge sull'assistenza in materia penale riveduta nel 1997, l'Ufficio federale di polizia (UFP) può ora disporre il blocco dei valori patrimoniali, se vi è pericolo nel ritardo ed è annunciata una domanda d'assistenza. Lo strumentario della riveduta legge sull'assistenza in materia penale, in particolare anche la competenza di ordinare misure provvisionali, è sufficiente per poter agire rapidamente.

Il 29 settembre 1998 il giudice istruttore di Parigi ha inoltrato una domanda d'assistenza che non concerne direttamente lo stesso Milosevic, ma persone a lui molto vicine. Nel caso dei reati perseguiti dalle autorità francesi si tratta di truffa, appropriazione indebita e gestione infedele. Nel quadro della procedura di assistenza giudiziaria in corso a Zurigo il giudice istruttore competente ha proceduto al blocco di 60'000 franchi. Le notizie apparse sui media, in cui si parla del blocco di milioni di franchi, sono quindi inesatte. Allo stato attuale delle conoscenze la citata procedura di assistenza giudiziaria non è in alcun rapporto con Milosevic, in particolare neanche con i reati imputatigli dalla Corte internazionale di giustizia dell'Aja (gravi crimini contro l'umanità ecc.).

2. Adozione di misure conformemente a due richieste della Corte internazionale di giustizia dell'Aja

In virtù del decreto federale del 21 dicembre 1995 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario (RS 351.20), il 28 maggio 1999 l'UFP ha dato seguito agli ordini di arresto emanati dalla Corte internazionale di giustizia dell'Aja nei confronti del capo di Stato jugoslavo Slobodan Milosevic e di quattro altri imputati, incriminati per gravi crimini contro l'umanità, omicidio e deportazioni. Oltre a Slobodan Milosevic si tratta delle seguenti persone: Milan Milutinovic, presidente della Repubblica di Serbia, Nikola Sainovic, vice Primo ministro della Repubblica federale di Jugoslavia, Dragoljub Ojdanic, capo di stato maggiore generale delle forze armate iugoslave e Vlajko Stojiljkovic, ministro degli Interni della Repubblica di Serbia.

Inoltre, il 28 maggio 1999 la Corte internazionale di giustizia dell'Aja ha emesso una richiesta di blocco dei valori patrimoniali. Sulla base di tale richiesta, il 23 giugno 1999 l'UFP ha disposto, a titolo di misura provvisionale, il blocco dei beni di Slobodan Milosevic e degli altri quattro imputati. Detta misura è pure fondata sul decreto del 21 dicembre 1995 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario ed è stato pubblicato il 6 luglio 1999 sul Foglio federale. Secondo il divieto generale di disporre, entrato immediatamente in vigore, tutte le persone fisiche e giuridiche che detengono risp. amministrano simili valori patrimoniali devono bloccarli tempestivamente e comunicarli all'UFP. La violazione di questi doveri è punita con l'arresto o con la multa. A tutt'oggi l'UFP non ha ricevuto comunicazioni di siffatti valori patrimoniali.

Oltre alla Svizzera, soltanto gli USA e l'Irlanda hanno finora dato seguito alle due richieste emanate dalla Corte internazionale di giustizia dell'Aja.

3. Emanazione di ordinanze sulla base dell'articolo 102 numero 8 Cost.

L'articolo 102 numero 8 Cost. mette a disposizione del Consiglio federale la base giuridica necessaria per adottare misure allorquando la Svizzera aderisce a sanzioni internazionali. Sanzioni del genere possono prevedere il blocco di averi del Governo o di conti di singole persone, segnatamente anche di alti funzionari o di capi di Stato.

Già con l'ordinanza del 1° luglio 1998, che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (RS 946.207), il Consiglio federale ha tra l'altro disposto il blocco degli averi del Governo della Repubblica federale di Jugoslavia e della Repubblica di Serbia. Trattasi dell'autonoma esecuzione di misure dell'Unione europea (UE; ordinanza dell'UE del 22 giugno 1998).

Sulla base dei più recenti sviluppi il Consiglio federale ha dunque esaminato, se la Svizzera debba aderire o no alle diverse sanzioni adottate dall'Unione europea (UE) il 29 aprile risp. 10 maggio 1999 contro la Repubblica federale di Jugoslavia. Fra queste sanzioni rientra anche il congelamento degli averi di persone legate a Milosevic nonché di imprese controllate dai Governi della Repubblica federale di Jugoslavia e della Repubblica di Serbia o che agiscono in loro nome. In data 19 maggio 1999 il Consiglio federale ha di principio deciso di aderire al citato congelamento di conti. Il Dipartimento federale dell'economia è stato incaricato dal Consiglio federale di preparare una modifica dell'ordinanza dopo l'entrata in vigore dei regolamenti dell'UE. Nell'UE il blocco di ulteriori conti è entrato in vigore il 19 giugno 1999. Le ordinanze dell'UE hanno dovuto essere riprese nel diritto svizzero e tradotte nelle tre lingue ufficiali. L'elenco dei valori patrimoniali da bloccare comprende circa 300 nomi, fra cui vi sono persone vicine al presidente Milosevic, rappresentanti del Governo e del militare nonché imprese jugoslave direttamente o indirettamente controllate dai Governi della Repubblica federale di Jugoslavia e della Repubblica di Serbia. L'ordinanza del 23 giugno 1999, che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia e che oltre al blocco degli averi stabilisce anche la dichiarazione obbligatoria, è entrata in vigore il 16 luglio 1999. Per il momento non sono ancora pervenute dichiarazioni.

Risposta del Consiglio federale.