99.3183 · Postulato · 1999-04-22
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Nel decreto del 7 aprile 1999, il Consiglio federale ha precisato i motivi d'esclusione dei gruppi di persone ammesse provvisoriamente a titolo collettivo. Con decreto del 28 aprile 1999 il Consiglio federale ha approvato la proposta del Dipartimento federale di giustizia e polizia di accogliere un contingente di 2500 persone d'origine kosovara residenti nel campo di Stankovac in Macedonia. In seguito ha autorizzato l'invio sul posto di una delegazione svizzera dell'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) con l'incarico di procedere a una selezione delle persone in funzione di criteri prestabiliti: rifugiati con legami stretti (nucleo famigliare) con persone residenti in Svizzera soggiacenti a disposizioni di polizia degli stranieri nonché andicappati o malati che necessitano di ampie cure sin dal loro arrivo in Svizzera. L'esistenza di documenti d'identità personali validi non rappresentava una condizione per essere sentiti; in effetti numerose persone bisognose di protezione erano sprovviste di ogni sorta di documenti d'identità ufficiali. Con decisione del 23 giugno 1999, il Consiglio federale ha deciso di interrompere i voli settimanali verso la Svizzera: questa decisione era stata presa in considerazione del sensibile miglioramento della situazione politica e militare nel Kosovo, dell'interruzione dei combattimenti e della partenza dal Kosovo delle truppe serbe. Fino al 30 giugno 1999 sono così entrate in Svizzera 1'489 persone.
Al loro arrivo in Svizzera, i gruppi di persone ammesse nell'ambito del contingente speciale di 2500 persone sono stati smistati nei Centri di registrazione dell'UFR. Nella misura del possibile, l'UFR ha provveduto affinché in questi centri i Kosovari non venissero alloggiati nelle stesse camere dei Serbi. Dopo un'audizione preliminare, le persone sottoposte al contingente sono state ripartite nei Cantoni secondo la chiave di ripartizione prevista nell'articolo 9 dell'ordinanza 1 sull'asilo (RS 142.311). L'alta percentuale di kosovari non ha causato particolari disordini nei Cantoni. La popolazione svizzera si è dimostrata molto accogliente. Infatti numerosi nostri cittadini si sono rapidamente mobilitati per aiutare e confortare i Kosovari vittime della guerra.
Si sono pure dichiarati pronti a fornire un alloggio in privato senza alcuna rimunerazione.
Le persone bisognose di protezione facenti parte del contingente sono giuridicamente considerate richiedenti l'asilo. In data 15 settembre 1999, sono 27'173 le persone di origine iugoslava, richiedenti protezione, che hanno presentato una domanda d'asilo. Il finanziamento - per quanto concerne le prime misure di assistenza individuale - è interamente sostenuto dalla Confederazione. Per coprire le probabili spese causate dall'afflusso massiccio di richiedenti l'asilo di origine kosovara, è stato previsto un budget di circa 600 milioni di franchi. Le competenti autorità cantonali incaricate dell'alloggio e del collocamento dei richiedenti l'asilo dispongono quindi dell'importo forfettario individuale ammesso per provvedere alle prime misure provvisorie. Per quanto riguarda la scolarizzazione dei richiedenti l'asilo, la Confederazione non può intervenire in ragione dell'articolo 27 della Costituzione federale che delega al Cantone la competenza di fornire le necessarie misure didattiche.
Il Consiglio federale non è rimasto insensibile alle domande temporanee di ricongiungimento familiare nell'ambito della legge federale sugli stranieri. Le rappresentanze svizzere all'estero sono state invitate dall'UFR ad agevolare le condizioni di rilascio di visti; sino al 2 luglio 1999 sono stati rilasciati 5357 visti. Le persone bisognose di protezione potevano inoltre presentare domanda d'asilo individuale presso le rappresentanze ufficiali.
Il 1°luglio 1999 si è tenuta a Berna una Conferenza nazionale sull'asilo. A detta conferenza erano presenti sia rappresentanti federali che rappresentanti cantonali. Le discussioni vertevano, in sostanza, sulle misure da adottare per far fronte al massiccio afflusso di richiedenti l'asilo.
I piani di rimpatrio stabiliti dal Consiglio federale hanno riscontato un'eco favorevole tra i rappresentanti cantonali. Quanto all'aiuto al rimpatrio, è previsto un importo di 2000 franchi per adulto per i bisogni di prima necessità. Un aiuto alla ricostruzione è pure fornito a ogni famiglia. Questi aiuti finanziari saranno concessi alle persone che sono entrate in Svizzera prima del 1° luglio 1999 e che rientreranno volontariamente nel loro Paese d'origine. Con tali misure, il Consiglio federale ritiene di facilitare ampiamente e in condizioni ottimali il ritorno nel Kosovo.
In data 28 settembre 1999, 7'250 persone di origine kosovara hanno fatto volontario ritorno in Kosovo. Altre 1'367 persone si sono annunciate per partecipare al programma e lasceranno la Svizzera entro la fine di settembre. 3'772 posti sono parimenti a disposizione per il mese di ottobre. Il programma svizzero di ritorno in Kosovo è stato giudicato eccellente dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Infatti, a differenza degli altri Stati europei, la Svizzera non organizza soltanto il rientro di persone scacciate dalla guerra in Kosovo, ma anche quelle che soggiornano da noi per altri motivi che l'asilo. In data 28 settembre 1999 la Svizzera occupa il secondo posto, dopo la Repubblica federale di Germania, nella statistica europea del ritorno volontario in Kosovo.
A proposito dell'alloggiamento dei richiedenti l'asilo in Svizzera, il Consiglio federale ha deciso di autorizzare ai Cantoni i mezzi supplementari in termini di personale per far fronte al forte aumento del numero di richiedenti l'asilo: a partire dal secondo semestre 1999 sono previsti altri 450 posti di soccorso.