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99.3236 · Mozione · 1999-06-03

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di togliere la mozione di ruolo.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel 1997 l'Ue ha fissato in modo uniforme la potenza utile minima del motore a 5 kW (6,8 CV) per tonnellata del peso totale dei veicoli. Il 2 settembre 1998, modificando l'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41), la Svizzera ha integrato tale disposizione nel diritto nazionale, sostituendo pertanto la prescrizione precedente che fissava la potenza utile minima del motore a 10 CV per tonnellata del peso totale.

In base ai riscontri finora avuti, il Consiglio federale parte dal principio che per i trasporti transalpini vengano utilizzati i veicoli più potenti. Non è tuttavia da escludere completamente che su singoli tronchi autostradali, in forte salita e senza corsia per il traffico lento, possa essere compromessa la sicurezza del traffico. Perciò, come misura d'accompagnamento per l'Accordo sui trasporti terrestri (cfr. messaggio, pag. 160), per motivi di sicurezza, il Consiglio federale fisserà una velocità minima per gli autocarri sui tratti in salita.

E' possibile sancire tale velocità minima senza modificare la legge in materia, visto che il Consiglio federale secondo gli articoli 2 capoverso 1 lettera b e 43 capoverso 3 della legge sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) è autorizzato a emanare per via di ordinanza norme stradali valide per tutti gli assi di transito, le autostrade e le semiautostrade. Secondo le disposizioni dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr; RS 741.21) la regolamentazione in questione sarà indicata sui tratti stessi e presegnalata ad una distanza adeguata (p. es. nei posti di frontiera e sui pannelli a messaggio variabile installati nei punti nevralgici della rete autostradale). Il piano di esecuzione e di controllo dettagliato sarà elaborato in stretta collaborazione con le autorità cantonali competenti.

La legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (legge sul trasferimento del traffico; FF 1999 VIII 7547) e la conseguente modifica della legge sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741) accorderanno al Consiglio federale un ulteriore margine di manovra. Infatti, nei nuovi articoli 53a e 54 capoverso 1bis LCStr sono menzionate le misure di gestione del traffico applicabili agli autocarri utilizzati per il trasporto di merci attraverso le Alpi e i relativi controlli per garantire il raggiungimento degli obiettivi sanciti nella legge sul trasferimento del traffico. Inoltre, tali disposizioni permetteranno alla polizia di fermare i camion che non riescono a raggiungere la velocità minima prescritta e di obbligarli a tornare indietro.

Tale disposizione permette di soddisfare la richiesta concernente gli assi di transito, avanzata nella presente mozione, senza aumentare in generale la potenza utile minima del motore, misura che costituirebbe un ostacolo tecnico al commercio nei confronti dell'Ue.

Il Consiglio federale propone di togliere la mozione di ruolo.