99.3258 · Interpellanza · 1999-06-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Alla domanda 1
Sono 23 i Cantoni che hanno finora inoltrato un inventario, il quale deve fungere da base per la redazione di un rapporto di risanamento (art. 82 cpv. 2 LPAc). Le indicazioni minime richieste nell'inventario sono stabilite nella legge sulla protezione delle acque (art. 82 cpv. 1) e nell'ordinanza sulla protezione delle acque (art. 36 OPAc). Le indicazioni minime sono state inserite soltanto in parte negli inventari inoltrati. I Cantoni stanno completando gli inventari e l'UFAFP sta prestando loro la propria collaborazione.
Alla domanda 2
Sinora sono quattro i Cantoni che hanno inoltrato un rapporto di risanamento. Due Cantoni non dispongono sul loro territorio di alcun prelievo d'acqua soggetto a risanamento. Quattro Cantoni hanno inoltrato un rapporto parziale o intermedio, mentre undici Cantoni hanno promesso all'UFAFP di inviare il rapporto di risanamento entro la fine del 1999. Altri quattro Cantoni hanno comunicato all'UFAFP che gli appositi lavori sono in corso, ma che diverse ragioni (p.e. pianificazione del bilancio) hanno impedito loro di stabilire, per il momento, una data per l'inoltro. Un Cantone, invece, non è in grado di redigere un rapporto di risanamento. L'UFAFP e il Cantone in questione stanno attualmente valutando insieme la situazione.
I ritardi venutisi a creare possono essere motivati nel modo seguente:
Da un lato alcuni Cantoni temono che l'inoltro del rapporto di risanamento generi l'obbligo di anticipare determinati provvedimenti di risanamento. Dall'altro lato le misure di risanamento supplementari giusta l'articolo 80 capoverso 2 LPAc comporteranno per i Comuni costi di risarcimento non irrilevanti. Ciò vale in particolare per un numero non esiguo di tratti con deflussi residuali esistenti in paesaggi o habitat inclusi in inventari nazionali o internazionali.
Alla domanda 3
a) A tutt'oggi l'UFAFP è in possesso di quattro rapporti di risanamento contenenti indicazioni sul fabbisogno e sull'urgenza delle misure di risanamento. Da quanto ci risulta, le disposizioni in materia di risanamento, le quali stabiliscono in termini concreti l'esigenza di risanamento, non sono ancora disponibili. Di conseguenza, ai sensi delle disposizioni di risanamento giusta l'articolo 80 segg. LPAc non possiamo fornire informazioni sulla produzione di energia elettrica.
b) La documentazione necessaria al risanamento non permette, di norma, alcuna valutazione sull'entità dei deflussi residuali minimi giusta l'articolo 31 LPAc (capoversi 1 e 2). Non è quindi possibile esprimersi in merito a una produzione inferiore teorica.
Alla domanda 4
L'esiguo numero di rapporti di risanamento disponibili non permette, al momento, di confrontare la portata delle misure di risanamento proposte.
Alla domanda 5
L'UFAFP ha pubblicato, nel 1997, un aiuto all'esecuzione giusta l'articolo 80 capoverso 1 LPAc. In seguito, l'UFAFP, l'UFEA e rappresentanti dei Governi dei Cantoni alpini hanno prima chiarito i diversi dubbi ancora esistenti e poi inviato a tutti gli Uffici incaricati dell'esecuzione un testo comune in cui venivano illustrati i risultati emersi da tale confronto.
L'UFAFP sta per pubblicare un secondo aiuto all'esecuzione di misure di risanamento supplementari giusta l'articolo 80 capoverso 2 LPAc. Detta pubblicazione è stata realizzata in collaborazione con i Cantoni interessati.
Nel settembre 1998 il Direttore dell'UFAFP ha inviato alle direzioni cantonali competenti una missiva nella quale ha ricordato loro l'esecuzione delle disposizioni di risanamento e ha offerto la propria collaborazione nel caso in cui si presentassero difficoltà nell'esecuzione.
Nella sua risposta del 28 settembre 1998 alla mozione Delalay, il Consiglio federale ha ribadito che costi non indifferenti per la comunità risulteranno soprattutto dal risanamento supplementare giusta l'articolo 80 cpv. 2 LPAc, ovvero il risanamento di tratti di deflusso residuale esistenti in paesaggi o habitat inclusi in un inventario nazionale o cantonale, e che un finanziamento basato sulle entrate fiscali sarà problematico, vista la situazione precaria in cui versano attualmente le finanze pubbliche.
È tuttavia possibile che soluzioni possano scaturire dalle discussioni parlamentari in corso (tassa sull'energia).
Dall'attuale discussione parlamentare relativa al decreto sulla tassa d'incentivazione (DTI) sta emergendo una soluzione almeno parziale, che nel quadro del mantenimento e del rinnovamento delle centrali idroelettriche prevede, oltre agli interventi tecnici, anche il promovimento della realizzazione di misure di protezione ambientale.
Prima di esaminare ulteriori procedure in materia, il Consiglio federale attende ora i risultati che scaturiranno dalla discussione parlamentare in materia di tassa sull'energia.
Risposta del Consiglio federale.