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99.3274 · Interpellanza · 1999-06-16

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il 14 giugno 2001 cade il ventesimo anniversario dell'approvazione, da parte del popolo e dei

Cantoni svizzeri, di un nuovo articolo costituzionale dedicato alla protezione dei consumatori

(art. 97). In tale occasione vale la pena di rammentare l'importanza accordata dal Consiglio

federale all'attuazione di una politica favorevole ai consumatori da parte del Dipartimento

federale dell'economia (DFE) - a cui è annesso l'Ufficio federale del consumo - in

collaborazione con tutti i Servizi interessati del Dipartimento federale dell'interno (DFI), del

Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), del Dipartimento federale dell'ambiente, dei

trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e del Dipartimento federale delle finanze

(DFF). Si tratta di una politica efficace, che ha un rapporto diretto con la realtà quotidiana.

Il Consiglio federale risponde nel modo seguente alle diverse domande poste nell'interpellanza:

1. Il Consiglio federale si assicura che la legislazione tenga conto del cittadino quale

consumatore e del consumo in generale.

Esso lo fa sostanzialmente in due modi:

? l'elaborazione delle leggi avviene in collaborazione con i rappresentanti delle

organizzazioni dei consumatori, con l'Ufficio federale del consumo e con gli specialisti

del consumo invitati appositamente a far parte dei gruppi di lavoro o ascoltati nell'ambito

di audizioni;

? i Dipartimenti federali mettono in consultazione, in particolare presso le organizzazioni

dei consumatori, i progetti delle leggi e delle ordinanze che li concernono. Le pertinenti

osservazioni formulate da tali organizzazioni vengono spesso prese in considerazione.

Per esempio, gli interessi dei consumatori sono considerati, tra l'altro, in occasione

dell'elaborazione delle leggi e delle ordinanze sull'assicurazione malattie, sul credito al

consumo, sulla sicurezza alimentare, sull'indicazione dei prezzi, sulla dichiarazione dei

servizi, ecc.

Inoltre, la politica nei confronti dei consumatori provvede all'introduzione di disposizioni

specifiche che mirano a proteggere il consumatore contro gli abusi, i pericoli e i rischi e che

gli permettono di difendere i suoi interessi grazie a una buona informazione. Ciò è

segnatamente il caso per quanto riguarda gli organismi geneticamente modificati (OGM), le

dichiarazioni sulla provenienza e i metodi di produzione come pure il settore del commercio

elettronico.

Infine, incoraggiando una politica della concorrenza efficace in un mercato liberalizzato, il

Consiglio federale tiene conto anche degli interessi dei consumatori poiché dà loro accesso

a un'offerta maggiore di prodotti e di servizi di qualità. Esso è convinto che soltanto

un'informazione oggettiva consentirà loro di fare una scelta nell'ambito di tale ampia offerta.

Per questo motivo il Consiglio federale prosegue i suoi sforzi in favore di una politica del

consumo attuata in tutti i Servizi dell'amministrazione federale, in collaborazione con i

Cantoni, le organizzazioni specializzate, gli ambienti della ricerca e il mondo economico. La

politica federale del consumo è il frutto di una collaborazione tra tutti questi attori e i punti di

contatto sono rappresentati dalla Commissione federale e dall'Ufficio federale del consumo.

2. L'Ufficio federale del consumo è una struttura flessibile e leggera che deve fungere da

organo di collegamento e d'informazione reciproca tra le organizzazioni dei consumatori e

l'amministrazione federale. Esso contribuisce ad accelerare la soluzione dei problemi del

consumo di interesse generale ed è pertanto invitato a partecipare segnatamente

all'elaborazione e all'esecuzione delle leggi e delle ordinanze che rivestono un interesse

particolare per i consumatori.

L'Ufficio federale del consumo svolge i compiti affidatigli dal Consiglio federale, previsti

dall'articolo 97 della Costituzione federale, vale a dire:

? allaccia contatti e prende tutte le disposizioni adeguate intese a coordinare gli sforzi

delle diverse organizzazioni di consumatori per una migliore informazione del

consumatore, per la promozione di norme applicabili ai beni di consumo, nel rispetto

dell'interesse generale, nonché per la presa in considerazione degli interessi dei

consumatori in occasione dell'elaborazione e dell'esecuzione delle leggi;

? assicura i contatti necessari ed effettua scambi di esperienze con le istituzioni pubbliche

e private della Svizzera e dell'estero preposte ai problemi del consumo (AELS, OCSE,

PROSAFE, ANEC);

? applica la legge e l'ordinanza sugli aiuti finanziari in favore delle organizzazioni di

consumatori;

? garantisce il funzionamento della segreteria della Commissione federale per le questioni

dei consumatori, che è l'organo consultivo del Consiglio federale per tutte le questioni

inerenti al consumo.

L'Ufficio del consumo lavora indubbiamente con un effettivo modesto, ma può contare sul

potenziale dei Servizi competenti dell'amministrazione, ai quali può ricorrere in qualsiasi

momento.

Non si può trascurare il fatto che le attività dell'Ufficio federale del consumo sono

strettamente legate a quelle delle diverse organizzazioni di consumatori del Paese, partner

essenziali a cui il Consiglio federale accorda il proprio sostegno mediante il versamento di

sussidi.

Dalla metà del 1999, l'Ufficio federale del consumo è nuovamente annesso alla Segreteria

generale del Dipartimento federale dell'economia (DFE). Questa annessione offre all'Ufficio

federale del consumo dei vantaggi, quali l'accesso a tutte le fonti d'informazione del DFE

(dove quasi tutte le attività hanno un impatto diretto sulla vita del consumatore, a

prescindere dal fatto che si tratti dell'attività delle aziende, dell'agricoltura, della politica

dell'alloggio, della politica della concorrenza, della sorveglianza dei prezzi, dei controlli delle

derrate alimentari di origine animale, ecc.). In seguito a tale riorientamento, l'Ufficio è stato

ristrutturato e ha potenziato l'effettivo del personale. Puntando sulle competenze

professionali e personali dei suoi collaboratori, esso dispone attualmente di una

responsabile, specialista in materia d'informazione e di politica, di un aggiunto scientifico di

formazione giuridica, di un'assistente di direzione e di due economisti praticanti. Questa

composizione gli permette di adempiere in modo ottimale l'ampio ventaglio dei compiti che

gli sono stati affidati.

3. Secondo la legge, l'Ufficio federale del consumo sostiene le organizzazioni dei consumatori

nella loro funzione d'informazione. Da quest'anno, l'importo dei sussidi versati alle

organizzazioni dei consumatori è stato aumentato di 100'000 franchi l'anno rispetto l'anno

scorso; le attività di tali organizzazioni nell'ambito della normalizzazione sono sostenute con

un importo supplementare di 12'000 franchi. Questo sforzo finanziario dimostra l'importanza

accordata dal Consiglio federale e dal Dipartimento federale dell'economia all'informazione

dei consumatori. L'ammontare dei sussidi previsti per l'informazione dei consumatori

raggiunge nel 2001 l'importo di 552'400 franchi, e più precisamente 496'360 franchi per le

organizzazioni dei consumatori menzionate nell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle

organizzazioni dei consumatori, 44'040 franchi per gli altri progetti e organizzazioni e 12'000

franchi per le attività relative alla rappresentanza svizzera presso l'ANEC (Associazione

europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori nella normalizzazione).

Questa forma di sussidiamento mira a lasciare alle organizzazioni dei consumatori partner

la più ampia autonomia possibile, esigendo da parte loro una maggiore efficacia e

collaborazione.

4. Allo scopo di rafforzare la partecipazione della Svizzera al processo europeo di

normalizzazione, il preventivo del 2001 prevede un importo di 12'000 franchi per la

collaborazione alle attività dell'ANEC. Questa partecipazione è stata accordata alla

Fédération romande des consommateurs che assicura, dall'inizio del 2001, la supervisione

dei lavori dell'ANEC per il nostro Paese nei settori della sicurezza dei prodotti, della

sicurezza dei bambini, dell'ambiente, delle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione (TIC) e del commercio elettronico. Anche se è ancora prematuro tracciare

un bilancio delle sue attività, il Consiglio federale può già rassicurare l'autore

dell'interpellanza che le istanze competenti si basano sui lavori di questa organizzazione per

attuare i loro programmi futuri.

Risposta del Consiglio federale.