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99.3349 · Mozione · 1999-06-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo il diritto vigente (art. 20a della legge sull'asilo del 5 ottobre 1979), e anche secondo la legge sull'asilo del 26 giugno 1998, l'assistenza dei richiedenti l'asilo è di competenza dei Cantoni. L'assistenza dei rifugiati ai quali la Svizzera ha concesso asilo finché non avranno ottenuto un permesso di domicilio spetta invece, in base al diritto vigente, alla Confederazione. Finora la Confederazione ha delegato tale incarico alle istituzioni di soccorso riconosciute. Con la legge sull'asilo del 26 giugno 1998, anche la competenza di assistere i rifugiati riconosciuti sarà trasferita dalla Confederazione ai Cantoni. Per quanto riguarda i rapporti disciplinati dal diritto in materia di sovvenzioni, la Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese d'assistenza per le persone comprese nel settore dell'asilo.

In base alla ripartizione costituzionale dei compiti, i Cantoni sono per principio responsabili dell'assistenza in generale e personale delle persone a carico dell'assistenza sociale. L'assistenza e il sostegno finanziario dei rifugiati riconosciuti con un permesso di soggiorno rappresenta una deroga alla competenza cantonale. Questa deroga ha origini storiche.

I Cantoni dispongono di una rete assistenziale ben strutturata. La gestione di servizi sociali propri avviata dalle istituzioni di soccorso su incarico della Confederazione ha dato luogo a strutture parallele ai normali organi d'assistenza pubblica. L'assistenza e il versamento di prestazioni d'assistenza ai rifugiati riconosciuti avviene comunque, in base alla Convenzione sui rifugiati, secondo i principi validi per i cittadini svizzeri. Allo scopo di eliminare le strutture parallele esistenti è stata decisa con la revisione della legge sull'asilo una riunione delle competenze. Questo cambiamento del sistema è stato per principio sostenuto anche dai Cantoni.

Negli scorsi anni i Cantoni hanno acquisito conoscenze approfondite nel campo dell'assistenza in generale e personale ai rifugiati. Essi dispongono inoltre delle strutture di assistenza e per il versamento delle prestazioni d'assistenza alle persone comprese nel settore dell'asilo. Creare una nuova struttura d'assistenza accanto a quella già esistente e adeguata non sembra ragionevole, anche perché attualmente si punta proprio all'eliminazione di simili doppioni.

La responsabilità in materia di affari esteri spetta di fatto alla Confederazione. L'assistenza, essendo un ambito della politica interna, non è però toccata dall'attribuzione di tale competenza. Il solo fatto che il settore dell'asilo può influire anche sulle relazioni con gli altri Paesi non giustifica di per sé una modifica degli attuali equilibri nella ripartizione dei compiti all'interno del Paese.

Il 23 dicembre 1998 il capo del DFGP ha istituito il gruppo di lavoro paritetico " Finanziamento del settore dell'asilo ", composto da rappresentanti dei Cantoni e della Confederazione. Quest'ultimo è anche incaricato, in accordo con la richiesta della mozionante, di esaminare l'attuale sistema di sovvenzionamento nel settore dell'asilo e degli stranieri in vista della creazione di nuovi modelli di assistenza e di finanziamento e di elaborare proposte per il miglioramento del sistema d'incentivi per una razionalizzazione dei costi nel settore dell'asilo. Il mese di febbraio 1999 il gruppo di lavoro ha avviato la propria attività e il prossimo autunno sottoporrà al capo del DFGP un rapporto finale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.