99.3395 · Interpellanza · 1999-08-30
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
L'autore dell'interpellanza fa riferimento a tre concrete disposizioni del progetto di revisione dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro che egli definisce inaccettabili in particolare in considerazione delle conseguenze per l'industria tessile. Visto l'attuale stato dei lavori di revisione, il Consiglio federale ritiene prematuro prendere posizione in merito; esso intende aspettare fino al momento in cui sarà concluso l'esame dei pareri espressi in consultazione. Solo allora esso sarà in grado di valutare le circostanze in modo esaustivo, di soppesarne le conseguenze e di pronunciarsi sulle richieste formulate dalle cerchie interessate.
Per quanto concerne il rimprovero mosso dall'autore dell'interpellanza secondo cui il progetto di ordinanza presenta una densità normativa eccessiva e delimita in modo troppo restrittivo i margini di manovra previsti dalla legge il Consiglio federale dispone invece già oggi degli elementi di risposta.
Per quanto attiene alla densità normativa, va osservato che il tenore della nuova ordinanza è determinato principalmente dalle modificate disposizioni legali. Ulteriori modifiche sono previste solo in misura limitata laddove un adeguamento è assolutamente necessario in seguito al cambiamento delle condizioni intervenuto dopo l'emanazione dell'ordinanza o laddove si tratti di rimediare a insufficienze emerse dall'esecuzione pratica.
L'impressione che il potenziale di flessibilità della nuova legge sia annullato dalle disposizioni restrittive dell'ordinanza è imputabile al fatto che la legge stessa fissa, in modo relativamente esaustivo, i nuovi margini di manovra. Per quanto riguarda le misure compensative di protezione, la legge rinvia invece essenzialmente all'ordinanza. Ciò spiega l'ampio spazio occupato nel progetto di ordinanza dalle misure di protezione in caso di orari di lavoro atipici e di maternità.
Risposta del Consiglio federale.