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99.3428 · Interpellanza · 1999-09-02

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La Confederazione non dispone di indicazioni di natura statistica in merito a interventi di polizia disposti ed eseguiti nell'ambito di procedure penali dei Cantoni. Per tale motivo non è possibile fornire indicazioni in merito. Lo stesso vale per le inchieste condotte dal Ministero pubblico della Confederazione. E' possibile quindi fornire soltanto le seguenti informazioni di carattere generale.

Per motivi di natura tattica e tecnica inerenti alle inchieste nonché per garantire la protezione degli agenti di polizia, sarebbe comunque indispensabile rinunciare a informazioni dettagliate. L'inchiesta mascherata è un provvedimento segreto che è reso noto, a posteriori, soltanto agli imputati interessati.

Secondo la prassi confermata del Tribunale federale l'impiego di agenti infiltrati rappresenta uno strumento di polizia che non necessita di una base legale esplicita (DTF 112 Ia 21). Serve a combattere reati qualificati, soprattutto nel campo del traffico illecito di stupefacenti e di altri reati della criminalità organizzata.

L'impiego principale di tale misura sono attualmente i cosiddetti acquisti fittizi di stupefacenti in applicazione dell'articolo 23 capoverso 2 della legge sugli stupefacenti che permette agli agenti di polizia di accettare, al fine di un'inchiesta, un offerta di stupefacenti senza incorrere in una pena. Queste operazioni sono di norma di breve durata. Presso gli uffici centrali soltanto pochi agenti sono formati per questo genere di intervento.

La legge federale sull'inchiesta mascherata, pendente in Parlamento, preciserà le condizioni e colmerà le attuali lacune legali, segnatamente per quanto riguarda l'identità fittizia e i meccanismi di protezione a favore delle persone indagate e gli agenti infiltrati.

Risposta del Consiglio federale.

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