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99.3429 · Interpellanza · 1999-09-02

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La Confederazione non dispone di indicazioni di natura statistica in merito a interventi di polizia disposti ed eseguiti nell'ambito di procedure penali dei Cantoni. Per tale motivo non è possibile fornire indicazioni in merito. Lo stesso vale per le inchieste condotte dal Ministero pubblico della Confederazione. E' possibile quindi fornire soltanto le seguenti informazioni di carattere generale. Per motivi di natura tattica e tecnica inerenti alle inchieste nonché per garantire la protezione degli agenti di polizia, sarebbe comunque indispensabile rinunciare a informazioni dettagliate.

L'osservazione è un mezzo di polizia tattico; il suo impiego è deciso dalle autorità di polizia, se del caso, su ordine di un organo di perseguimento penale. Obiettivo dell'osservazione è di acquisire informazioni senza che la persona interessata se ne accorga, alla stregua delle altre misure d'inchieste di polizia. Quanto all'osservazione non si tratta, secondo la legislazione attuale, di una grave ingerenza nella libertà personale; essa è pertanto possibile senza un'esplicita base legale. L'osservazione di persone avviene con mezzi e in luogo accessibili a tutti. In linea di massima, l'osservazione può essere impiegata nell'intero ventaglio della lotta contro la criminalità e della prevenzione.

La Confederazione non dispone di una propria unità d'osservazione. In base a una convenzione con il Canton Berna, la Confederazione può chiedere l'intervento del gruppo d'osservazione "MILAN" per operazioni nella lotta contro il traffico di stupefacenti. Dal 1995, queste prestazioni di polizia sono state richieste dagli uffici centrali per complessivamente 15 interventi, nella maggior parte dei casi per una durata di poche ore.

La Polizia federale esegue annualmente diverse osservazioni nell'ambito dell'attività preventiva secondo la legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna o in adempimento di compiti di polizia giudiziaria. Dette osservazioni sono in parte eseguite esclusivamente con personale proprio; nella maggior parte dei casi esse avvengono però in collaborazione con i corpi di polizia cantonali o soltanto da questi ultimi su incarico della Confederazione. Tali osservazioni durano di volta in volta soltanto alcune ore.

Risposta del Consiglio federale.