Lexipedia

99.3431 · Interpellanza · 1999-09-03

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'equipaggiamento dei rifugi con letti e latrine a secco prescritto per legge dal 1986 nell'articolo 7a dell'ordinanza sull'edilizia di protezione civile (RS 520.21, AS 1994 2671), comporta, in media, una spesa massima di 100 franchi per posto protetto e non pone particolari problemi nella realizzazione. Secondo una disposizione transitoria emanata il 19 ottobre 1994 (art. 23 cpv. 2 dell'ordinanza sull'edilizia di protezione civile), i rifugi pubblici e privati realizzati a suo tempo devono essere equipaggiati entro il 31 dicembre 2000, termine un tempo fissato al 31 dicembre 1995. Quest'obbligo è stato messo ampiamente in pratica, anche da parte dei proprietari di immobili privati, in parte con il sostegno finanziario e organizzativo dei cantoni e dei comuni.

Con questa misura si vuole garantire l'occupazione tempestiva dei rifugi, sia in caso di catastrofi naturali o tecnologiche con gravi conseguenze, sia in caso di conflitti armati. L'equipaggiamento contestato nell'interpellanza si è rivelato utile anche per l'alloggio provvisorio di richiedenti l'asilo in rifugi pubblici. Inoltre, nei rifugi privati i letti accatastabili non costituiscono un ingombro inutile, ma possono essere utilizzati quali scaffali.

In considerazione della nuova situazione venutasi a creare nel campo della politica di sicurezza, nella risposta all'interrogazione ordinaria Leumann 98.1119 "Verifica dell'ordinanza sull'edilizia di protezione civile" (il 9 settembre 1998) come pure alle mozioni Weber Agnes 98.3386 "Soppressione dell'obbligo di costruire rifugi di protezione civile" (il 18 novembre 1998) e Berberat 99.3139 "Rifugi di protezione civile privati" (il 12 maggio 1999), il Consiglio federale si è dichiarato disposto a riesaminare, nell'ambito del progetto "Protezione della popolazione", i principi fondamentali dell'obbligo di costruire rifugi. Ancora da chiarire inoltre se il termine del 31 dicembre 2000 va mantenuto anche per i rifugi realizzati prima del 1987 e che soddisfano le esigenze minime poste dal Consiglio federale. Una rispettiva decisione sarà probabilmente presa prima dell'estate 2000, eventualmente sotto forma di una revisione parziale dell'ordinanza sull'edilizia di protezione civile.

Risposta del Consiglio federale.

99.3431 | Lexipedia | Lexipedia