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99.3511 · Interpellanza · 1999-10-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La collaborazione tra i Cantoni, alcuni dei quali hanno estensioni o mezzi finanziari limitati, è attualmente indispensabile affinché questi ultimi siano in grado di attuare le politiche federali come pure i loro propri compiti. La Confederazione e i Cantoni hanno un notevole interesse a sviluppare la collaborazione intercantonale poiché essa permette di creare sinergie ed evitare la centralizzazione. In tale contesto le conferenze dei direttori cantonali svolgono una funzione rilevante. Corrisponde tuttavia al vero che siffatte collaborazioni intercantonali, in seno alle quali i governi cantonali hanno un ruolo trainante, sollevano pure, a causa della crescente importanza, interrogativi per quanto concerne il controllo democratico. Occorre dunque verificare in che modo i parlamenti cantonali potrebbero meglio coinvolgere i cittadini nello sviluppo di questa forma di partenariato.

La maggior parte delle questioni sollevate dall'autore dell'interpellanza - segnatamente le domande 1, 2, 3 e 5 - concernono problematiche inerenti al diritto cantonale o intercantonale e competono ai Cantoni per l'organizzazione. Tenendo conto di tale precisazione, il Consiglio federale risponde alle domande come segue:

1. Che siano emanate da un organo intercantonale, da un Cantone o dalla Confederazione, le "raccomandazioni" non hanno carattere vincolante dal punto di vista giuridico. Una certa forza vincolante l'hanno invece da un punto di vista politico. Il controllo della loro attuazione avviene dunque essenzialmente tramite il canale politico. Per il Consiglio federale le "raccomandazioni" emanate dalle conferenze dei direttori cantonali hanno un carattere politicamente vincolante soprattutto quando sono prese in seguito a deliberazioni con la Confederazione e concernono l'attuazione di politiche federali.

2. In generale, le decisioni delle conferenze non sono vincolanti né per i loro membri né per i Cantoni. Tali "decisioni" hanno semplicemente un valore di "raccomandazione".

3. Occorre distinguere tra la delega delle competenze amministrative e la delega di competenze legislative a un organo intercantonale. Nel primo caso - attualmente il più diffuso - i diritti democratici del popolo e dei parlamenti cantonali non sono praticamente toccati, fatte salve le competenze dei parlamenti in materia di controllo della gestione e delle finanze. La situazione è più delicata nel caso della seconda ipotesi. Le preoccupazioni dell'autore dell'interpellanza non sono dunque del tutto infondate.

Nel suo parere del 26 maggio 1999 alla mozione Theiler (99.3108 Collaborazione intercantonale), il Consiglio federale ha già avuto modo di precisare che l'articolo 48 della nuova Costituzione federale (art. 7 della vecchia Costituzione) offre ai Cantoni una libertà d'azione molto ampia per stipulare accordi tra di loro. Le garanzie concernenti l'indipendenza, l'esistenza e lo statuto dei Cantoni costituiscono gli unici limiti contemplati dagli articolo 47 e 53 della nuova Costituzione. Inoltre le convenzioni intercantonali non devono ledere né i diritti e interessi della Confederazione né i diritti di altri Cantoni (art. 48, cpv. 3 nCost.). Gli accordi intercantonali non possono spingersi fino al punto di intaccare la ragion d'essere di un Cantone. Una delega globale delle competenze legislative a un organo intercantonale supererebbe i limiti autorizzati. Con rispetto del diritto cantonale è tuttavia possibile cedere una parte delle competenze. L'articolo 51 capoverso 1 della nuova Costituzione impone d'altro canto ai Cantoni di dotarsi di una costituzione democratica. Nella misura in cui suddette disposizioni di diritto costituzionale federale sono rispettate, le problematiche sollevate dall'autore dell'interpellanza sono sostanzialmente di competenza dei Cantoni.

Rammentiamo tuttavia in proposito che l'organizzazione di un progetto, istituita congiuntamente da Confederazione e Cantoni per formulare proposte concrete in vista di una nuova perequazione finanziaria, propone, in sede di rapporto finale, di completare l'articolo 48 della nuova Costituzione federale precisando che la delega delle competenze legislative a organi intercantonali necessita una base giuridica accettata a livello cantonale secondo la medesima procedura utilizzata per le leggi. Così facendo si tiene conto della preoccupazione inerente alla legittimazione democratica delle decisioni prese da organi intercantonali. Il rapporto finale sulla nuova perequazione finanziaria è sottoposto a una procedura di consultazione fino al 30 novembre 1999.

Trattandosi di collaborazioni regionali, rammentiamo che dal 1978 esiste una Conferenza interparlamentare della Svizzera del nord-ovest (BE SO BS BL AG), che ha per scopo di migliorare l'informazione reciproca dei parlamenti e di preparare per tempo il trattamento a livello parlamentare delle questioni e dei progetti concernenti la regione. La medesima preoccupazione intesa a evitare un "deficit democratico" ha pure indotto nel 1996 un determinato numero di parlamentari cantonali della Svizzera romanda a unirsi in gruppo nel Forum interparlamentare romando. L'istituzione di un siffatto forum interparlamentare è pure prevista nella Svizzera orientale. I Cantoni sono oggi sensibili a questa problematica emergente del federalismo cooperativo sul piano orizzontale. E' dunque pensabile che essi si adopereranno attivamente nel corso dei prossimi anni al fine di ideare nuovi strumenti e forme di collaborazione tra le conferenze intergovernative e i parlamenti cantonali. Pensiamo segnatamente all'intensificazione dell'informazione e della consultazione.

4. La legge federale della partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione non implica alcuna modificazione delle competenze tra Confederazione e Cantoni nell'ambito della politica estera. Tale legge concretizza e rende sistematica la prassi in vigore sviluppatasi nel corso dell'ultimo decennio in ragione della crescente internazionalizzazione dei compiti pubblici. Il maggiore coinvolgimento dei Cantoni alla politica estera della Confederazione compensa anzitutto la perdita di sostanza delle competenze cantonali che può derivare dall'ampliamento degli impegni internazionali della Svizzera. Non è compito del Consiglio federale giudicare il ruolo assunto dal Consiglio degli Stati in occasione dell'approvazione di questa legge.

5. Appare perlomeno esagerato affermare al momento attuale che la "portata delle decisioni prese dalle Conferenze intercantonali è sovente paragonabile a quella delle decisioni del Parlamento federale". Migliorare la trasparenza dei dibattiti delle Conferenze dei direttori cantonali risiede nel campo d'apprezzamento e d'azione dei Cantoni. Il Consiglio federale sottolinea tuttavia che le sedute degli esecutivi, indipendentemente dal livello, generalmente non sono pubbliche. In questo contesto occorrerebbe dunque discutere piuttosto dell'"informazione" sulle decisioni adottate.

6. Tale rappresentanza può assumere molteplici forme. In generale, s'intende la partecipazione di consiglieri di Stato preposti alla pubblica educazione a conferenze internazionali a livello ministeriale. In questi casi a capo della delegazione svizzera, che può comprendere altri rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni nonché esperti, è nominato un consigliere di Stato in rappresentanza di un consigliere federale. Su richiesta del DFAE, i Cantoni o la CDIP propongono un rappresentate dei Cantoni. In seguito tale scelta è sottoposta al Consiglio federale che approva la composizione della delegazione.

Risposta del Consiglio federale.